Il Senato della Repubblica, il  27  luglio  2022,  ha  adottato,  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni: 
                               Art. 1 
 
                   Disposizioni per l'adeguamento 
               alla riduzione del numero dei Senatori 
 
  1. Agli articoli 5, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 40, 41, 55,
56, 78, 81, 99, 102-bis, 105, 107, 109, 113, 116,  135-bis,  135-ter,
142, 143, 144,  144-bis,  144-ter,  156-bis,  157,  165  e  167  sono
apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti. 
  2. All'art. 5, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. 
  3.  All'art.  13,  comma  1-bis,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I componenti del
Consiglio  di  Presidenza  che  cessano  di  far  parte  del   Gruppo
parlamentare di appartenenza decadono dall'incarico»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato». 
  4. L'art. 14 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari). - 1.  Tutti  i
Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di
diritto e a vita e i Senatori a  vita,  nella  autonomia  della  loro
legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono
considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori  che
si dimettono dal Gruppo  di  appartenenza,  ivi  compreso  il  Gruppo
misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni
abbiano aderito ad un altro Gruppo gia' costituito, ad eccezione  del
Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso.
E' tuttavia consentita entro il termine di tre giorni  l'adesione  ad
una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione
favorevole  degli  appartenenti  a  tale   componente   e   acquisita
l'autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito
o movimento politico. Ai Senatori non iscritti ad alcun  Gruppo  sono
garantiti  proporzionati  tempi   di   intervento   stabiliti   dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi  dell'art.
55, comma 5. 
  2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore e' tenuto  ad
indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale  intende  far
parte. 
  3. I Senatori che entrano a far parte del Senato  nel  corso  della
legislatura devono indicare alla Presidenza  del  Senato,  entro  tre
giorni  dalla  proclamazione  o  dalla   nomina,   a   quale   Gruppo
parlamentare intendono aderire. 
  4. Ciascun Gruppo, ad esclusione del  Gruppo  misto  e  del  Gruppo
costituito ai sensi del comma 8, dev'essere composto  da  almeno  sei
Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico,  anche
risultante dall'aggregazione di piu' partiti  o  movimenti  politici,
che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati
con lo stesso  contrassegno,  conseguendo  l'elezione  di  almeno  un
Senatore. Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e  fatto
salvo quanto previsto dal terzo periodo, in caso di  aggregazione  di
piu'  partiti  o  movimenti  politici,   per   ciascun   contrassegno
presentato, anche contenente  piu'  di  un  simbolo,  possono  essere
costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in  seno  al
Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo  o
della componente politica deve essere accompagnata  dall'assenso  del
soggetto che ha  depositato  il  contrassegno.  Ove  piu'  partiti  o
movimenti politici abbiano presentato  alle  elezioni  congiuntamente
liste di candidati con il medesimo contrassegno,  con  riferimento  a
tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo,  che  rappresenta
complessivamente tutti  i  medesimi  partiti  o  movimenti  politici,
ovvero uno o piu' Gruppi autonomi, composti da almeno  sei  Senatori,
purche' corrispondenti a singoli partiti  o  movimenti  politici  che
abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle  ultime
elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato  di  voler
appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. 
  5. In deroga al comma 4, e' ammessa la costituzione di  Gruppi  che
rappresentino  un  partito  o  un  movimento   politico   che   nella
legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento
europeo   propri   candidati   conseguendo   l'elezione   di   propri
rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia  costituito  da  non
meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione  ovvero
il  medesimo  contrassegno   del   partito   o   movimento   politico
rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo,  il
Consiglio di Presidenza, integrato da un  rappresentante  del  Gruppo
medesimo, stabilisce l'importo del contributo  di  cui  all'art.  16,
comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo. 
  6. I Senatori appartenenti al  Gruppo  misto  possono  chiedere  al
Presidente del Senato di costituire componenti politiche in  seno  ad
esso, purche' coloro che intendono aderirvi rappresentino un  partito
o movimento politico,  anche  risultante  dall'aggregazione  di  piu'
partiti o  movimenti  politici,  che  abbia  presentato  alle  ultime
elezioni del Senato propri  candidati  con  lo  stesso  contrassegno,
conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. E' altresi'  consentita
la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto,  che
rappresentino  un  partito  o  un  movimento   politico   che   nella
legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del
Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di  propri
rappresentanti. 
  7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6,  secondo  periodo,  i
Senatori che  intendono  costituire  un  Gruppo  parlamentare  o  una
componente politica in seno al Gruppo  misto  devono  trasmettere  al
Presidente del Senato una dichiarazione di  riconoscimento  da  parte
del partito o movimento politico che intendono rappresentare. 
  8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali  minoranze,
e i Senatori eletti nelle regioni di cui all'art. 116,  primo  comma,
della Costituzione, il cui statuto preveda  la  tutela  di  minoranze
linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno  quattro
iscritti. 
  9. Quando i componenti di  un  Gruppo  regolarmente  costituito  ai
sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad
un numero inferiore a quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i
requisiti di cui al comma 5 o al comma 7,  il  Gruppo  e'  dichiarato
sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre  giorni
dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad  altri  Gruppi,
vengono iscritti al Gruppo misto». 
  5. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, al primo periodo, le parole: «ai sensi  del  primo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1» e  dopo
il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Ciascun Gruppo nomina o
revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun  Gruppo  puo'
prevedere l'attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del
Gruppo stesso.»; 
    b) al comma 3, le parole: «Salvo il caso  previsto  all'art.  14,
commi 4, penultimo periodo, e  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Salvi i casi previsti all'art. 14, commi 4, penultimo periodo,  5  e
8». 
  6. All'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
componente della Giunta che cessa di far parte del  Gruppo  al  quale
apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso
il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.»; 
    b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Alle
riunioni della Giunta, convocata  ai  sensi  dell'art.  167,  possono
partecipare,  senza  diritto  di  voto,  i  Presidenti   dei   Gruppi
parlamentari che non abbiano propri componenti in  seno  alla  Giunta
stessa, o un loro delegato.»; 
    c) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
      «3-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa  con  il  Presidente
della Camera dei deputati, puo' disporre la convocazione della Giunta
per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo  della
Camera dei deputati, al  fine  di  elaborare  disposizioni  comuni  e
prassi interpretative condivise e coordinate, volte  a  garantire  il
buon andamento dei lavori parlamentari». 
  7. All'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari  e'
composta di diciannove Senatori, in modo che  sia  rispecchiata,  per
quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra  tutti  i
Gruppi parlamentari, ed e' presieduta da un Senatore  che  la  Giunta
elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione.  Il
requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione  deve  permanere
per tutta la durata della carica di Presidente, a pena  di  decadenza
dalla carica stessa. Il componente della  Giunta  che  cessa  di  far
parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina  decade
dall'incarico. In tal  caso  il  Presidente  del  Senato  provvede  a
sostituirlo»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  8. All'art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  la  parola:  «quattordici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dieci»; 
    b) al comma 3: 
      1) al primo periodo, le parole: «prevista nel primo comma» sono
sostituite dalle seguenti: «prevista al comma 1» e  le  parole:  «sia
rispecchiata» sono sostituite dalle seguenti: «siano rispecchiati»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  Presidente
del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che
non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del
rapporto tra maggioranza e opposizione». 
  9. L'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  22  (Commissioni  permanenti  -  Competenze).  -   1.   Le
Commissioni permanenti hanno competenza sulle  materie  per  ciascuna
indicate: 
      1ª  -  Affari  costituzionali,  affari  della  Presidenza   del
Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello  Stato  e  della
pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione; 
      2ª - Giustizia; 
      3ª - Affari esteri e difesa; 
      4ª - Politiche dell'Unione europea; 
      5ª - Programmazione economica, bilancio; 
      6ª - Finanze e tesoro; 
      7ª -  Cultura  e  patrimonio  culturale,  istruzione  pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport; 
      8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica; 
      9ª - Industria, commercio, turismo,  agricoltura  e  produzione
agroalimentare; 
      10ª - Affari  sociali,  sanita',  lavoro  pubblico  e  privato,
previdenza sociale». 
  10. All'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: «entrano a far parte di  un  Gruppo
diverso da quello» sono sostituite dalle seguenti:  «cessano  di  far
parte del Gruppo»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      3-ter. La disposizione di cui al comma  3-bis  si  applica  con
riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato,  tranne  quelli
presieduti dal Presidente del Senato». 
  11.  All'art.  34,  comma  3,  le  parole:  14ª  Commissione»  sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 
  12. All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al Comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»; 
    b) al comma 6, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»; 
    c) al comma 10, le parole: «delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e
14ª» sono sostituite dalle seguenti:  «delle  Commissioni  permanenti
1ª, 4ª e 5ª». 
  13. All'art. 41, comma 1, al secondo periodo, le parole: «di tre  e
di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «di due e di  tre»  e,  al
terzo periodo,  la  parola:  «otto»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«cinque». 
  14. All'art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, primo periodo, dopo le  parole:  «da  riservare  a
ciascun Gruppo»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  ai  Senatori  non
iscritti ad alcun Gruppo»; 
    b) al comma 7, primo periodo, la  parola:  «otto»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinque». 
  15. All'art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «salvo i casi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «salvi i casi»; 
    b) ai commi 3  e  4,  la  parola:  «otto»,  ovunque  ricorre,  e'
sostituita dalla seguente: «cinque». 
  16. All'art. 78, comma 3, al primo periodo, la parola:  «dieci»  e'
sostituita dalla seguente: «sette» e, al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «La Presidenza puo'» e' inserita la seguente: «altresi'». 
  17. All'art. 81, comma 1, la parola: «venti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dodici». 
  18. All'art. 99 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «al comma precedente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 1» e la parola: «otto» e' sostituita  dalla
seguente: «cinque»; 
    b) al comma 3, primo periodo, la  parola:  «otto»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinque»; 
    c) al comma 4, le parole: «del comma precedente» sono  sostituite
dalle seguenti: «del comma 3». 
  19. All'art. 102-bis, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici»
e' sostituita dalla seguente: «dieci». 
  20. All'art. 105, comma 1, primo  periodo,  la  parola:  «otto»  e'
sostituita dalla seguente: «cinque». 
  21. All'art. 107, comma 2, la parola: «dodici» e' sostituita  dalla
seguente: «sette». 
  22. All'art. 109, comma 2-bis, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «La  Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi  parlamentari
stabilisce i tempi per le dichiarazioni  di  voto  dei  Senatori  non
iscritti ad alcun Gruppo». 
  23.  All'art.  113,  comma  2,  al  secondo  periodo,  la   parola:
«quindici»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «dieci»  e,  al  quarto
periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dodici». 
  24. All'art. 116, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici»  e'
sostituita dalla seguente: «dieci». 
  25. All'art. 135-bis, comma 7, la  parola:  «venti»  e'  sostituita
dalla seguente: «dodici». 
  26. All'art. 135-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «L'Assemblea»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  entro  sessanta   giorni   dalla   data   della   loro
trasmissione,»; 
    b) al comma 2, la parola: «venti» e' sostituita  dalla  seguente:
«dodici»; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. E' ammessa in ogni caso la presentazione  di  relazioni
di minoranza». 
  27. All'art. 142 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «otto  Senatori,  la  14ª  Commissione»
sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senatori, la 4ª Commissione»; 
    b) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione». 
  28. All'art. 143 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»; 
    b) al comma 2, le parole: «al comma precedente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 1» e  le  parole:  «14ª  Commissione»  sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»; 
    c) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione». 
  29. All'art. 144, le parole: «14ª Commissione», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 
  30.  All'art.  144-bis,  le  parole:  «14ª  Commissione»,   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 
  31. All'art. 144-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»; 
    b) al comma 2, le parole: «e di un relatore designato  dalla  14ª
Commissione permanente» sono soppresse. 
  32. All'art. 156-bis, comma 2, la parola: «sei» e' sostituita dalla
seguente: «nove». 
  33. All'art. 157 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, la  parola:  «otto»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinque»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 3, terzo periodo,  la  parola:  «sei»  e'  sostituita
dalla seguente: «nove». 
  34. All'art. 165, il comma 2 e' abrogato. 
  35. All'art. 167, comma 6, la parola: «otto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque».