Il Senato della Repubblica, il 27 luglio 2022, ha adottato, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni:
Art. 1
Disposizioni per l'adeguamento
alla riduzione del numero dei Senatori
1. Agli articoli 5, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 40, 41, 55,
56, 78, 81, 99, 102-bis, 105, 107, 109, 113, 116, 135-bis, 135-ter,
142, 143, 144, 144-bis, 144-ter, 156-bis, 157, 165 e 167 sono
apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'art. 5, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
3. All'art. 13, comma 1-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I componenti del
Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo
parlamentare di appartenenza decadono dall'incarico»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato».
4. L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari). - 1. Tutti i
Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di
diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro
legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono
considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che
si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo
misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni
abbiano aderito ad un altro Gruppo gia' costituito, ad eccezione del
Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso.
E' tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l'adesione ad
una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione
favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita
l'autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito
o movimento politico. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono
garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell'art.
55, comma 5.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore e' tenuto ad
indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far
parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della
legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre
giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo
parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo
costituito ai sensi del comma 8, dev'essere composto da almeno sei
Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche
risultante dall'aggregazione di piu' partiti o movimenti politici,
che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati
con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un
Senatore. Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto
salvo quanto previsto dal terzo periodo, in caso di aggregazione di
piu' partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno
presentato, anche contenente piu' di un simbolo, possono essere
costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in seno al
Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o
della componente politica deve essere accompagnata dall'assenso del
soggetto che ha depositato il contrassegno. Ove piu' partiti o
movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente
liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a
tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta
complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici,
ovvero uno o piu' Gruppi autonomi, composti da almeno sei Senatori,
purche' corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che
abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime
elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler
appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
5. In deroga al comma 4, e' ammessa la costituzione di Gruppi che
rappresentino un partito o un movimento politico che nella
legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento
europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri
rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non
meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero
il medesimo contrassegno del partito o movimento politico
rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il
Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo
medesimo, stabilisce l'importo del contributo di cui all'art. 16,
comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo.
6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al
Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad
esso, purche' coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito
o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di piu'
partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime
elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno,
conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. E' altresi' consentita
la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che
rappresentino un partito o un movimento politico che nella
legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del
Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri
rappresentanti.
7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo periodo, i
Senatori che intendono costituire un Gruppo parlamentare o una
componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al
Presidente del Senato una dichiarazione di riconoscimento da parte
del partito o movimento politico che intendono rappresentare.
8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze,
e i Senatori eletti nelle regioni di cui all'art. 116, primo comma,
della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze
linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro
iscritti.
9. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito ai
sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad
un numero inferiore a quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i
requisiti di cui al comma 5 o al comma 7, il Gruppo e' dichiarato
sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni
dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi,
vengono iscritti al Gruppo misto».
5. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al primo periodo, le parole: «ai sensi del primo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1» e dopo
il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Ciascun Gruppo nomina o
revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo puo'
prevedere l'attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del
Gruppo stesso.»;
b) al comma 3, le parole: «Salvo il caso previsto all'art. 14,
commi 4, penultimo periodo, e 5» sono sostituite dalle seguenti:
«Salvi i casi previsti all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e
8».
6. All'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale
apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso
il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle
riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell'art. 167, possono
partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi
parlamentari che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta
stessa, o un loro delegato.»;
c) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente
della Camera dei deputati, puo' disporre la convocazione della Giunta
per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo della
Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e
prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il
buon andamento dei lavori parlamentari».
7. All'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari e'
composta di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per
quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i
Gruppi parlamentari, ed e' presieduta da un Senatore che la Giunta
elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il
requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere
per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza
dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far
parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade
dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a
sostituirlo»;
b) il comma 2 e' abrogato.
8. All'art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quattordici» e' sostituita dalla
seguente: «dieci»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «prevista nel primo comma» sono
sostituite dalle seguenti: «prevista al comma 1» e le parole: «sia
rispecchiata» sono sostituite dalle seguenti: «siano rispecchiati»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente
del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che
non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del
rapporto tra maggioranza e opposizione».
9. L'art. 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Commissioni permanenti - Competenze). - 1. Le
Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna
indicate:
1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione;
2ª - Giustizia;
3ª - Affari esteri e difesa;
4ª - Politiche dell'Unione europea;
5ª - Programmazione economica, bilancio;
6ª - Finanze e tesoro;
7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica;
9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare;
10ª - Affari sociali, sanita', lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale».
10. All'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «entrano a far parte di un Gruppo
diverso da quello» sono sostituite dalle seguenti: «cessano di far
parte del Gruppo»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica con
riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato, tranne quelli
presieduti dal Presidente del Senato».
11. All'art. 34, comma 3, le parole: 14ª Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
12. All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 6, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»;
c) al comma 10, le parole: «delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e
14ª» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni permanenti
1ª, 4ª e 5ª».
13. All'art. 41, comma 1, al secondo periodo, le parole: «di tre e
di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «di due e di tre» e, al
terzo periodo, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente:
«cinque».
14. All'art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «da riservare a
ciascun Gruppo» sono inserite le seguenti: «e ai Senatori non
iscritti ad alcun Gruppo»;
b) al comma 7, primo periodo, la parola: «otto» e' sostituita
dalla seguente: «cinque».
15. All'art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «salvo i casi» sono sostituite dalle
seguenti: «salvi i casi»;
b) ai commi 3 e 4, la parola: «otto», ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: «cinque».
16. All'art. 78, comma 3, al primo periodo, la parola: «dieci» e'
sostituita dalla seguente: «sette» e, al secondo periodo, dopo le
parole: «La Presidenza puo'» e' inserita la seguente: «altresi'».
17. All'art. 81, comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla
seguente: «dodici».
18. All'art. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1» e la parola: «otto» e' sostituita dalla
seguente: «cinque»;
b) al comma 3, primo periodo, la parola: «otto» e' sostituita
dalla seguente: «cinque»;
c) al comma 4, le parole: «del comma precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 3».
19. All'art. 102-bis, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici»
e' sostituita dalla seguente: «dieci».
20. All'art. 105, comma 1, primo periodo, la parola: «otto» e'
sostituita dalla seguente: «cinque».
21. All'art. 107, comma 2, la parola: «dodici» e' sostituita dalla
seguente: «sette».
22. All'art. 109, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
stabilisce i tempi per le dichiarazioni di voto dei Senatori non
iscritti ad alcun Gruppo».
23. All'art. 113, comma 2, al secondo periodo, la parola:
«quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e, al quarto
periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dodici».
24. All'art. 116, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici» e'
sostituita dalla seguente: «dieci».
25. All'art. 135-bis, comma 7, la parola: «venti» e' sostituita
dalla seguente: «dodici».
26. All'art. 135-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «L'Assemblea» sono inserite le
seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data della loro
trasmissione,»;
b) al comma 2, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente:
«dodici»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. E' ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni
di minoranza».
27. All'art. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «otto Senatori, la 14ª Commissione»
sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senatori, la 4ª Commissione»;
b) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione».
28. All'art. 143 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «14ª Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
c) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione».
29. All'art. 144, le parole: «14ª Commissione», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
30. All'art. 144-bis, le parole: «14ª Commissione», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
31. All'art. 144-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 2, le parole: «e di un relatore designato dalla 14ª
Commissione permanente» sono soppresse.
32. All'art. 156-bis, comma 2, la parola: «sei» e' sostituita dalla
seguente: «nove».
33. All'art. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «otto» e' sostituita
dalla seguente: «cinque»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, terzo periodo, la parola: «sei» e' sostituita
dalla seguente: «nove».
34. All'art. 165, il comma 2 e' abrogato.
35. All'art. 167, comma 6, la parola: «otto» e' sostituita dalla
seguente: «cinque».