Il Senato della Repubblica, il 27 luglio 2022, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni: Art. 1 Disposizioni per l'adeguamento alla riduzione del numero dei Senatori 1. Agli articoli 5, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 40, 41, 55, 56, 78, 81, 99, 102-bis, 105, 107, 109, 113, 116, 135-bis, 135-ter, 142, 143, 144, 144-bis, 144-ter, 156-bis, 157, 165 e 167 sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti. 2. All'art. 5, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. 3. All'art. 13, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare di appartenenza decadono dall'incarico»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato». 4. L'art. 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari). - 1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo gia' costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. E' tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l'adesione ad una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita l'autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito o movimento politico. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell'art. 55, comma 5. 2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore e' tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte. 3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire. 4. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito ai sensi del comma 8, dev'essere composto da almeno sei Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di piu' partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, in caso di aggregazione di piu' partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente piu' di un simbolo, possono essere costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in seno al Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall'assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno. Ove piu' partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici, ovvero uno o piu' Gruppi autonomi, composti da almeno sei Senatori, purche' corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. 5. In deroga al comma 4, e' ammessa la costituzione di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero il medesimo contrassegno del partito o movimento politico rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo medesimo, stabilisce l'importo del contributo di cui all'art. 16, comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo. 6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso, purche' coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di piu' partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. E' altresi' consentita la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti. 7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo periodo, i Senatori che intendono costituire un Gruppo parlamentare o una componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al Presidente del Senato una dichiarazione di riconoscimento da parte del partito o movimento politico che intendono rappresentare. 8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle regioni di cui all'art. 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti. 9. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito ai sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 5 o al comma 7, il Gruppo e' dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto». 5. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, al primo periodo, le parole: «ai sensi del primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Ciascun Gruppo nomina o revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo puo' prevedere l'attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del Gruppo stesso.»; b) al comma 3, le parole: «Salvo il caso previsto all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, e 5» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi previsti all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e 8». 6. All'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.»; b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell'art. 167, possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta stessa, o un loro delegato.»; c) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, puo' disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari». 7. All'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari e' composta di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed e' presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo»; b) il comma 2 e' abrogato. 8. All'art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; b) al comma 3: 1) al primo periodo, le parole: «prevista nel primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «prevista al comma 1» e le parole: «sia rispecchiata» sono sostituite dalle seguenti: «siano rispecchiati»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione». 9. L'art. 22 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Commissioni permanenti - Competenze). - 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate: 1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione; 2ª - Giustizia; 3ª - Affari esteri e difesa; 4ª - Politiche dell'Unione europea; 5ª - Programmazione economica, bilancio; 6ª - Finanze e tesoro; 7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport; 8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica; 9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare; 10ª - Affari sociali, sanita', lavoro pubblico e privato, previdenza sociale». 10. All'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: «entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello» sono sostituite dalle seguenti: «cessano di far parte del Gruppo»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica con riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato, tranne quelli presieduti dal Presidente del Senato». 11. All'art. 34, comma 3, le parole: 14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 12. All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al Comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»; b) al comma 6, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»; c) al comma 10, le parole: «delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 14ª» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni permanenti 1ª, 4ª e 5ª». 13. All'art. 41, comma 1, al secondo periodo, le parole: «di tre e di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «di due e di tre» e, al terzo periodo, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 14. All'art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «da riservare a ciascun Gruppo» sono inserite le seguenti: «e ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo»; b) al comma 7, primo periodo, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 15. All'art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «salvo i casi» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi»; b) ai commi 3 e 4, la parola: «otto», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «cinque». 16. All'art. 78, comma 3, al primo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette» e, al secondo periodo, dopo le parole: «La Presidenza puo'» e' inserita la seguente: «altresi'». 17. All'art. 81, comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dodici». 18. All'art. 99 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; b) al comma 3, primo periodo, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; c) al comma 4, le parole: «del comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3». 19. All'art. 102-bis, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci». 20. All'art. 105, comma 1, primo periodo, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 21. All'art. 107, comma 2, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «sette». 22. All'art. 109, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce i tempi per le dichiarazioni di voto dei Senatori non iscritti ad alcun Gruppo». 23. All'art. 113, comma 2, al secondo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e, al quarto periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dodici». 24. All'art. 116, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci». 25. All'art. 135-bis, comma 7, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dodici». 26. All'art. 135-ter sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «L'Assemblea» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione,»; b) al comma 2, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dodici»; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. E' ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza». 27. All'art. 142 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «otto Senatori, la 14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senatori, la 4ª Commissione»; b) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 28. All'art. 143 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»; b) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»; c) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 29. All'art. 144, le parole: «14ª Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 30. All'art. 144-bis, le parole: «14ª Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». 31. All'art. 144-ter sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»; b) al comma 2, le parole: «e di un relatore designato dalla 14ª Commissione permanente» sono soppresse. 32. All'art. 156-bis, comma 2, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «nove». 33. All'art. 157 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; b) il comma 2 e' abrogato; c) al comma 3, terzo periodo, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «nove». 34. All'art. 165, il comma 2 e' abrogato. 35. All'art. 167, comma 6, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque».