Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
- Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
- A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Art. 1
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere
per la viabilita' della citta' di Roma e il Giubileo 2025
1. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere
funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per
il 2025 nella citta' di Roma, in relazione agli interventi indicati
nel programma dettagliato di cui all'art. 1, comma 422, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui
alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, ((n. 152, e
della)) riduzione dei termini prevista dall'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le procedure di valutazione di
impatto ambientale sono svolte nei tempi e secondo le modalita'
previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ai fini della verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
del 2016, n. 50, in relazione ai progetti di interventi di cui al
comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo,
del citato codice dei contratti pubblici e' ridotto a quarantacinque
giorni.
3. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate
le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 420 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni 2022 e 2023
sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni,
quale contributo forfettario per l'avvio delle attivita' di
coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa' di cui al
comma 427»;))
a) al comma 427, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In
relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione
straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli
interventi di cui al comma 422, la societa' "Giubileo 2025" puo'
sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite
convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita' di centrale di
committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli
operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo'
avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito
degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei
contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di
sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non e'
intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati
sui medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro
esecuzione secondo le modalita' previste dal citato articolo 54,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione
alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a., la societa' "Giubileo 2025"
e' autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma
420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza
e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una
quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della
contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente sostenute
da parte dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.»;
b) dopo il comma 427, e' inserito il seguente:
«427-bis. Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli
interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad
assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108((, e, ai fini
di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 48, il ricorso
alla procedura negoziata e' ammesso, nella misura strettamente
necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati,
previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del
cronoprogramma procedurale di cui al comma 423)). Al fine di ridurre
i tempi di realizzazione degli interventi del ((programma dettagliato
di cui al comma 422 del presente articolo)), la conferenza di servizi
prevista dall'articolo 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77
del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte
degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla
realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo
nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto
cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di
sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo 113-bis, comma
4, ((del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile)) 2016, n. 50.».
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 422, 423, 426 e
427((,)) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare
la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e
la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonche' lo
sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di
penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Citta'
metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza
connesse al traffico e alla mobilita' derivanti dalle condizioni
delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici
previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di
Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto nel programma
dettagliato degli interventi di cui al citato comma 422, sono
autorizzati a sottoscrivere per l'affidamento di tali interventi,
nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite
convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita' di centrale di
committenza. Per le finalita' di cui al primo periodo, limitatamente
agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della
societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel rispetto del principio di
rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti
dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa
conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle
convenzioni e in relazione ai quali non e' intervenuta alla medesima
data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi
quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le
modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6((,))
del codice dei contratti pubblici. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse
assegnate alla Citta' metropolitana di Roma Capitale con il decreto
di cui all'articolo 1, comma 406, della medesima legge n. 234 del
2021, nonche' sulle risorse dei rispettivi bilanci che Roma Capitale
e la Citta' metropolitana di Roma Capitale intendano destinare a tale
finalita'.
5. In relazione alle attivita' affidate ((all'ANAS S.p.a.)) ai
sensi del comma 4, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma
Capitale sono autorizzate a riconoscere a detta societa', a valere
sulle risorse di cui al medesimo comma 4, una quota, entro il limite
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sulla base delle risultanze della contabilita' analitica
afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima
ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.
6. Al fine di assicurare una celere e coordinata realizzazione
degli interventi di viabilita' comunale di competenza della Citta'
metropolitana di Roma Capitale, le risorse relative agli interventi
di competenza di quest'ultima possono essere utilizzate anche per
l'esecuzione di interventi di viabilita' comunale in continuita' con
quelli della medesima Citta' metropolitana.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, comma 420, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della
Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la
realizzazione delle opere e degli interventi funzionali
all'evento, nonche' per la realizzazione degli interventi
di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la
dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto
investimento, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per
l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di
140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di
previsione e' altresi' istituito, per le medesime
celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il
coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da
rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,
di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2026. Le dotazioni di cui al secondo
periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei
limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale
contributo forfettario per l'avvio delle attivita' di
coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa'
di cui al comma 427.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 422, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421
predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui
all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma
dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La
proposta di programma include gli interventi relativi alla
Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il
Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario
straordinario alla stipula di specifici accordi con i
soggetti attuatori.
(Omissis).».
- La parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), reca:
«PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS),
PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER
L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC).».
- Si riporta l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - (Omissis).
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti,
alla data di adozione del decreto di nomina di cui
all'ottavo periodo del presente comma. Nel caso in cui al
presidente della Commissione di cui al comma 1 sia
attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al
comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per
evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale
attivita' a tempo pieno ad eccezione dei componenti
nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che il tempo
pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al
medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, su proposta del presidente della
Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta
Commissione, fino a un massimo di sei, possono essere
nominati anche componenti della Commissione di cui al
presente comma. Nelle more del perfezionamento del decreto
di nomina, il commissario in esso individuato e'
autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle
riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina
dei membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di
genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
sono nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al
presente comma. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Alle riunioni della commissione
partecipa, senza diritto di voto, anche un rappresentante
del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle
istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto
di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
autonome interessate, individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale; ai fini della designazione e della
conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la
comunicazione o la conferma da parte della regione o della
provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La
Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo
20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,
dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e
dall'articolo 27, del presente decreto. I commissari,
laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
dell'incarico, restano in carica fino al termine dello
stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i
suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 31 dicembre 2023.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 25, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse
archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per
le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma
7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi
trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili,
ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del
progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura
prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi
opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta
per la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il
soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede
integrazioni documentali o convoca il responsabile unico
del procedimento per acquisire le necessarie informazioni
integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi
previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione,
a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti
dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine
predeterminato dal soprintendente in relazione
all'estensione dell'area interessata, con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo, il responsabile unico del procedimento puo'
motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13
del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente.
Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
al presente articolo, il soprintendente, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un
apposito accordo con la stazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione
con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita' della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina,
altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei
risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il
territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di
cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di
cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta
eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e
seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati
nell'accordo di cui al comma 14.
16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal presente articolo.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 427, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori
e delle opere indicati nel programma dettagliato degli
interventi, nonche' la realizzazione degli interventi
funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una
societa' interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025",
che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di
stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e
l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad
assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo.
In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al
comma 420, la societa' "Giubileo 2025" agisce in qualita'
di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore
sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Alla societa' "Giubileo 2025" non si
applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le societa' direttamente o indirettamente
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze
possono acquisire partecipazioni nella societa' "Giubileo
2025", anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della
normativa vigente. In relazione agli interventi per la
messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle
strade previsti dal programma dettagliato degli interventi
di cui al comma 422, la societa' «Giubileo 2025» puo'
sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi,
apposite convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in
qualita' di centrale di committenza. Limitatamente agli
affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli
operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a.
puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione,
anche nell'ambito degli accordi quadro previsti
dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici,
da essa conclusi e ancora efficaci alla data di
sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali
non e' intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione
degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non
si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita'
previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del
codice dei contratti pubblici. In relazione alle attivita'
affidate ad ANAS S.p.a., la societa' "Giubileo 2025" e'
autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al
comma 420 destinate alla realizzazione di interventi di
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle
strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze
della contabilita' analitica afferente alle spese
effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le
attivita' di investimento.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, commi 423 e 426 della citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
423. Il programma dettagliato ripartisce i
finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con
il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il
programma dettagliato individua il cronoprogramma
procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale
dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di
redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni
singolo intervento deve essere riconosciuta alla societa'
«Giubileo 2025» di cui al comma 427. L'ammontare di tale
percentuale e' determinato in ragione della complessita' e
delle tipologie di servizi affidati alla societa' «Giubileo
2025» e non puo' essere superiore al 2 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla
percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto
conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti
interventi. Il programma dettagliato deve altresi'
individuare per ciascun intervento il costo complessivo a
carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali
risorse gia' disponibili a legislazione vigente, ivi
comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il
decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalita'
di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di
monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma
procedurale.
(Omissis)
426. Il Commissario straordinario coordina la
realizzazione di interventi ricompresi nel programma
dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli
funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della
societa' di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione
agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,
dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli
obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 24, comma 6, della legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione):
«Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione).
- (Omissis).
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato
lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 54, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 54 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro nel rispetto delle
procedure di cui al presente codice. La durata di un
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti
nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei
settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente
motivati in relazione, in particolare, all'oggetto
dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali
procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni
aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di
gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori
economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti
basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso
modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un
solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
stesso. L'amministrazione aggiudicatrice puo' consultare
per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua
offerta.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se
l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'
la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro. L'individuazione
dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che
effettuera' la prestazione avviene sulla base di decisione
motivata in relazione alle specifiche esigenze
dell'amministrazione;
b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, in parte senza la riapertura del confronto
competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con
la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell'accordo quadro conformemente alla
lettera c), qualora tale possibilita' sia stata stabilita
dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito
della riapertura del confronto competitivo o direttamente
alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara
per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni
previste dalla presente lettera, primo periodo, si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il
quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono
definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere
b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione
aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori
economici che sono in grado di eseguire l'oggetto
dell'appalto;
b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la
complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nei documenti di gara per l'accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri
oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo
quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono
parita' di trattamento tra gli operatori economici parti
dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto
competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine
sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto
all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del presente decreto o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 406, della citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
406. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28
febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita'
per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche
sulla base della consistenza della rete viaria e della
vulnerabilita' rispetto a fenomeni antropici, quali
traffico ed incidentalita', e naturali, quali eventi
sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto
sono altresi' definite le modalita' di approvazione dei
piani predisposti dalle regioni, province e citta'
metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche'
le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato
rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso
decreto sono inoltre definiti i criteri generali per
adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai
principi ambientali dell'Unione europea.
(Omissis).».
- Si riporta, l'articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
S.p.A.). - (Omissis).
3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al comma
3, lettere a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una
quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello
stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento
per spese non previste da altre disposizioni di legge o
regolamentari e non inserite nel quadro economico di
progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i
quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022,
la quota di cui al precedente periodo non puo' superare il
9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla
base delle risultanze della contabilita' analitica sulle
spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a.,
stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi.
(Omissis).».