IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  e,  in
particolare, l'art. 34, il quale dispone che le  stazioni  appaltanti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali  previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista  la  direttiva  2009/33/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009, relativa  alla  promozione  di  veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che  modifica  la  suddetta  direttiva
2009/33/CE; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1 che ha ridenominato il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi
1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ha
approvato  il  Piano  d'azione  nazionale   per   la   sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è  stata  approvata
la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,   ai   sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 11  gennaio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, con il quale sono stati adottati
i criteri ambientali  minimi  per  la  fornitura  e  il  servizio  di
noleggio di arredi per interni; 
  Considerato  che  l'attivita'  istruttoria  per  la  revisione  dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto  ha  visto  il
costante confronto con  le  parti  interessate  e  con  gli  esperti,
nonche' con il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri e'  stata  altresi'
trasmessa la proposta finale di detti criteri per le  valutazioni  di
competenza, cosi' come previsto dal  citato  Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali  minimi  di
cui all'allegato al presente decreto e relative appendici: 
    a) per l'affidamento della fornitura di arredi per interni; 
    b) per l'affidamento del servizio noleggio di arredi per interni; 
    c) per l'affidamento del servizio di estensione della vita  utile
di arredi per interni.