IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in
particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto
Adige» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio
1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per
il Trentino Alto Adige: organi della regione e delle Province di
Trento e Bolzano e funzioni regionali» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre
1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino Alto Adige concernente usi e costumi locali ed
istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed
attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la
Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi» e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare
degli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base
di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del
Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive
modificazioni;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di
media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media
audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, gia' previste dall'art. 11 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 208;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI
e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, adottato
ai sensi dell'art. 49, comma 1-quinquies del TUSMAR, introdotto
dall'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, registrato alla
Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e
MIPAAF, reg.ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai
sensi del quale e' concesso alla RAI l'esercizio del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero
territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data
del 30 aprile 2017;
Visto il contratto nazionale di servizio, relativo agli anni
2018-2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo
unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai
Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'art. 25, lettera
k), in base al quale «la Rai - in coerenza con quanto previsto
dall'art. 3, comma 1, lettera g), della Convenzione - e' tenuta a
garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche
e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e
ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la
Provincia autonoma di Trento (...)»;
Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo
Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino
Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione
del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a
decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti
alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede
RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo);
Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo
disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia
autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella
misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante
l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,
anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze»;
Visti in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per
quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni
radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli «ulteriori oneri
specificati mediante accordo tra il Governo [.......] e la Provincia
autonoma di Bolzano» e il comma 125 secondo cui «fino all'emanazione
delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni
delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a
esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli
oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a
decorrere dal 1° gennaio 2010»;
Vista la convezione stipulata in data 21 gennaio 2022 tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e Rai
Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi
in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano;
Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n.
286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui
agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
comunicazioni (...)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
febbraio 2021 con il quale il dott. Daniele Franco e' stato nominato
Ministro dell'economia e delle finanze e l'On. Giancarlo Giorgetti e'
stato nominato Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25
febbraio 2021 con il quale il sen. prof. Rocco Giuseppe Moles e stato
nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
19 marzo 2021, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, sen. prof. Rocco Giuseppe Moles, sono
state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei
ministri in materia di informazione ed editoria;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14
aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione
stipulata in data 21 gennaio 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia
autonoma di Bolzano e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi
radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia
autonoma di Bolzano, per il triennio 2022 - 2024.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 aprile 2022
p. il Presidente
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia di informazione ed editoria
Moles
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1902