IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale
paneuropeo (PEPP);
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea
2019-2020), in particolare l'articolo 20;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo
economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: un
prodotto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del
regolamento (UE) 2019/1238;
b) «fornitore di PEPP»: l'impresa finanziaria di cui all'articolo
2, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1238;
c) «distributore di PEPP»: un soggetto di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1238;
d) «depositario»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
punto 26), del regolamento (UE) 2019/1238;
e) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: uno Stato
membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21), del regolamento
(UE) 2019/1238;
f) «EIOPA»: l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n.
1094/2010;
g) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
h) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
i) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
l) «contratto PEPP»: il contratto di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1238;
m) «conto PEPP»: il conto pensionistico individuale di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE)
2019/1238;
n) «sottoconto»: la sezione nazionale di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1238;
o) «sottoconto italiano»: il sottoconto conforme ai requisiti e
alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo;
p) «risparmiatore in PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo
2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/1238;
q) «beneficiario di PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo
2, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2019/1238;
r) «cliente PEPP»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo
1, punto 7), del regolamento (UE) 2019/1238;
s) «prestazioni pensionistiche PEPP»: le prestazioni di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9) del regolamento (UE) 2019/1238;
t) «rendita»: la somma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto
13) del regolamento (UE) 2019/1238;
u) «prelievo»: l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
punto 14) del regolamento (UE) 2019/1238;
v) «capitale»: il montante finale accumulato nel sottoconto
italiano al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il
diritto alla prestazione pensionistica PEPP.
z) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto
pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) e' stato
pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 22
aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea
2019-2020):
«Art. 20 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico
individuale paneuropeo (PEPP)) - 1. Il Governo adotta,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) individuare e designare la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorita'
competente per le procedure di registrazione e di
annullamento della registrazione, nonche' come unico
soggetto deputato allo scambio di informazioni con le
autorita' competenti degli Stati membri e di comunicazioni
con l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e
designare le autorita' nazionali competenti, ai fini dello
svolgimento delle altre attivita' di vigilanza previste dal
medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e
la corretta attuazione delle procedure in materia di
governo e di controllo del prodotto in coerenza con il
generale assetto e il riparto di competenze previsti, a
livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la
CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste
in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme
pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche
prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le
anzidette autorita';
b) attribuire alle autorita' designate ai sensi della
lettera a) i poteri previsti dal regolamento (UE)
2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine
e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente
previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento,
in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera a);
c) individuare nella COVIP l'autorita' nazionale
competente a effettuare la pubblicazione nel proprio sito
internet delle disposizioni nazionali, primarie e
secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento
diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione;
d) definire per i prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello
previsto per le forme pensionistiche complementari di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche
prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che
garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela
almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di
forme pensionistiche complementari gia' esistenti;
e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente
di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai
risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive
rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238,
basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da
permettere la confrontabilita' con i prodotti nazionali;
f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina
delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo
47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che
consente di determinare le condizioni relative alla fase di
accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;
g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente
di prevedere che la richiesta di trasferimento del
risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che
questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in
forma scritta, da parte del fornitore di PEPP,
dell'accoglimento della stessa;
h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso
di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP,
consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati
al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente,
per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad
un limite inferiore rispetto a quello previsto nella
medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel caso
in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in
PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore
di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista
dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina
delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo
57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che
consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di
decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi
incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della
fase di decumulo;
l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente
di adottare misure volte a privilegiare la rendita
vitalizia quale forma di erogazione della prestazione,
coordinando e collegando tali misure alla definizione del
trattamento fiscale di cui alla lettera d);
m) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente
di specificare le condizioni che devono sussistere
affinche' lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e
degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi
della lettera c);
n) attribuire alle autorita' designate ai sensi della
lettera a) il potere di imporre le sanzioni e le altre
misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo
3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni
previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le
violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento
medesimo, nel rispetto dei criteri e dei limiti nonche'
delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali
vigenti che disciplinano l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte delle autorita' anzidette, avuto
riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi
indicati nella lettera a); le sanzioni amministrative
pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500
euro e non superiori nel massimo a quanto previsto
dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2019/1238;
o) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello
delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste
dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti
elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo
regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni
che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei
limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del
medesimo regolamento (UE) 2019/1238;
p) apportare alla normativa vigente tutte le
modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle
inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
della Commissione europea previste dal medesimo
regolamento;
q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra
le autorita' di cui alla lettera a), al fine di dare
esecuzione alle disposizioni emanate ai sensi del presente
articolo.".
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4
gennaio 2013, n. 3.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2005, n. 301, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni e' pubblicato nella Gazz. Uff
28 luglio 1997, n. 174.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
recante disciplina delle forme pensionistiche complementari
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289,
S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante codice delle assicurazioni private e' pubblicato
nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre
1993, n. 230, S.O.
Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno 2019, sul
prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
25.7.2019 L 198.