IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17,  comma  4-bis,  lettera
e),  che  prevede  che,  con  decreto  ministeriale  di  natura   non
regolamentare, si definiscono i  compiti  delle  unita'  dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  recante
disposizioni in materia  di  ordinamento  degli  organi  speciali  di
giurisdizione  tributaria   ed   organizzazione   degli   uffici   di
collaborazione; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
disposizioni sul processo tributario; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56  e
58, che  prevedono  rispettivamente,  l'articolazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  in  Dipartimenti,  le  attribuzioni  e
l'organizzazione interna dello stesso; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  23  dicembre  2010  relativo  alla
riallocazione  delle  funzioni  svolte  dalle   soppresse   direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2013, n. 163,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 37 del  14  febbraio  2014,  di  adozione  del
«Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti  informatici
e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni
contenute nell'art. 39, comma 8 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111»; 
  Visto il decreto del direttore  generale  delle  finanze  4  agosto
2015, come modificato dal  decreto  direttoriale  25  novembre  2017,
recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del citato
regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo tributario; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 20 del 26  gennaio  2016,  relativo  alla  individuazione
delle Ragionerie territoriali dello  Stato  e  alla  definizione  dei
relativi compiti, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  come  modificato
dall'art. 135, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  ed
in particolare l'art. 16, contenente misure  urgenti  in  materia  di
giustizia tributaria digitale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, cosi'  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30  settembre
2020, n. 161; 
  Visti, in particolare, gli  articoli  15,  16  e  17  del  predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,  n.
103 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito  con
modificazioni dalla legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  concernente
ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed  in  particolare  l'art.
27, che ha introdotto disposizioni urgenti riguardanti lo svolgimento
delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario; 
  Visto il decreto del direttore generale delle  finanze  6  novembre
2020, n. 44, recante le regole tecnico-operative per la redazione  in
formato  digitale  e  il  deposito  con  modalita'  telematiche   dei
provvedimenti del giudice tributario, per la redazione  del  processo
verbale di udienza in formato digitale da  parte  del  segretario  di
sezione, per  la  redazione  e  trasmissione  telematica  degli  atti
digitali da parte degli ausiliari del giudice e per  la  trasmissione
dei fascicoli processuali informatici; 
  Visto il decreto del direttore generale delle finanze  11  novembre
2020, n. 46, recante le regole tecnico-operative per  lo  svolgimento
delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto,
al fine di consentire l'attivazione delle udienze a  distanza,  cosi'
come previsto dall'art. 16, comma 4,  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla  legge  17  dicembre
2018, n. 136, e dall'art. 27 del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   30   settembre   2021,   recante
l'individuazione e attribuzioni degli uffici di livello  dirigenziale
non generale dei dipartimenti del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana - n. 266 dell'8 novembre 2021; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto  decreto  ministeriale
30  settembre  2021  relativo  alle  articolazioni  territoriali  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto l'art. 1, commi 350 e 351, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145,  ai  sensi  del   quale   «Ai   fini   della   razionalizzazione
organizzativa e amministrativa delle articolazioni  territoriali  del
Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede  alla  revisione
degli   assetti   organizzativi   periferici   attraverso:   a)    la
realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato  dei
servizi  erogati   in   ambito   territoriale   dalle   articolazioni
periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi
gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione  tributaria
di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,
ferme   restando   le   funzioni   di   collaborazione   e   supporto
nell'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale   delle   commissioni
tributarie.  Tali  presidi  costituiscono  uffici  dirigenziali   non
generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato; b) la  realizzazione  di  poli
logistici territoriali unitari,  anche  mediante  condivisione  delle
sedi con uffici di altre amministrazioni statali e,  in  particolare,
con      le      altre       articolazioni       dell'amministrazione
economico-finanziaria; c) il contingente di  personale  addetto  agli
uffici di segreteria  delle  commissioni  tributarie  e'  evidenziato
nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza  e
le  variazioni  sono  determinate  secondo  le   modalita'   previste
dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
545.  Con  provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'art.  4-bis   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e  delle
finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui  al
comma 350,  al  fine  di  assicurare  una  maggiore  funzionalita'  e
flessibilita' operativa degli uffici centrali e  periferici,  nonche'
di garantire l'uniformita' del trattamento economico del personale in
servizio»; 
  Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
concernente  «Bilancio  di  previsione   dello   Stato   per   l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai
sensi del quale «Con decorrenza dal 1° gennaio  2021,  e'  istituita,
presso il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un'apposita  unita'  di
missione con compiti di  coordinamento,  raccordo  e  sostegno  delle
strutture del medesimo Dipartimento  a  vario  titolo  coinvolte  nel
processo di attuazione del programma Next Generation EU [...]»; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», e in particolare, l'art. 6 e 7; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1 del  citato  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del  quale  «Presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato  generale  per  i
rapporti finanziari con l'Unione  europea  (IGRUE)  e'  istituito  un
ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit
del PNRR ai sensi dell'art. 22 paragrafo 2, lettera  c),  punto  ii),
del regolamento (UE) n. 2021/241. L'ufficio di cui al  primo  periodo
opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture
coinvolte nella gestione del PNRR  e  si  avvale,  nello  svolgimento
delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate
a livello territoriale, dell'ausilio  delle  Ragionerie  territoriali
dello Stato. [...]»; 
  Visto l'art. 8, comma 1 del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
recante  «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento   della   capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per  l'efficienza  della  giustizia»,  ai   sensi   del   quale   «In
considerazione  delle  maggiori  responsabilita'  connesse   con   le
funzioni di supporto ai compiti di  audit  del  PNRR  assegnate  alle
Ragionerie  territoriali  dello  Stato  ai  sensi  dell'art.  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77  e  del  sostegno  ai  competenti
uffici del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  per
l'attivita' di monitoraggio e  controllo  del  PNRR,  sono  istituite
sette posizioni dirigenziali  di  livello  generale,  destinate  alla
direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,  Bologna,
Roma,  Napoli,  Bari  e  Palermo,  ed  una  posizione   di   funzione
dirigenziale  di  livello  non  generale  destinata  alla  Ragioneria
territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato.»; 
  Visto, altresi', l'art. 8,  comma  2  del  citato  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale «I direttori delle Ragionerie
territoriali  dello  Stato  con  funzioni  dirigenziali  di   livello
generale assicurano, nell'ambito territoriale di competenza  definito
nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario  delle
attivita' di cui al comma 1.»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233,   recante
"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni  mafiose
ed in particolare gli articoli 9 e 31-bis; 
  Visto il Piano nazionale anticorruzione e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto  il  Piano  triennale  della  prevenzione  della   corruzione
2021-2023 del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a definire  l'articolazione
e i compiti delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli  uffici
di segreteria  delle  commissioni  tributarie,  ai  sensi  di  quanto
stabilito dagli articoli  15,  16  e  17  del  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  26  giugno  2019,  n.  103  e
successive  modificazioni,  nonche'  di  dare  attuazione  a   quanto
previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dal  decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, sopra richiamati; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Su proposta dei capi Dipartimento  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto individua l'articolazione  delle  Ragionerie
territoriali  dello  Stato  e  degli  uffici  di   segreteria   delle
Commissioni tributarie e ne definisce i relativi compiti, ai sensi di
quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77 e dall'art. 8, commi 1 e 2, del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, nonche' dagli articoli 15,  16  e  17  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26  giugno  2019,  n.  103,
concernente  il   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  come  modificato  ed  integrato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre  2020,
n. 161.