IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento europeo dell'Unione
europea  agli  «aiuti  de  minimis»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1857/2006; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131  I/01)
recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20  maggio
2022 che regola il regime  di  aiuto  di  Stato  recante  il  «Quadro
riepilogativo delle  misure  a  sostegno  delle  imprese  attive  nei
settori agricolo, forestale, della  pesca  e  acquacoltura  ai  sensi
della sezione  2.1  della  comunicazione  della  Commissione  europea
C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro  l'Ucraina»  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
notificato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022)
n. 3359 final Aiuto  di  Stato  SA.  102896  del  18  maggio  2022  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese», a norma dell'art. 4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno  delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una  dotazione
di 150 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  recante
l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori  150  milioni
di euro; 
  Visto l'art. 68, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2021, n.  106,
che in considerazione del rilevante aumento dei costi  di  produzione
per il  settore  zootecnico  derivante  dalle  tensioni  sui  mercati
nazionale e internazionale, riguardanti gli alimenti per il bestiame,
incrementa il Fondo per lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole della pesca e dell'acquacoltura per 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori di bovini; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, che rifinanzia  il  «Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca  e
dell'acquacoltura» (tabella 13); 
  Visto in particolare l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, recante il rifinanziamento del fondo per lo  sviluppo  e
il sostegno delle imprese agricole, della pesca  e  dell'acquacoltura
al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con
innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi  Ucraina,  con
incremento della dotazione del suddetto Fondo pari a  35  milioni  di
euro per l'anno 2022; 
  Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito con modificazione in legge 24 aprile 2020, n. 27  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,  «Misure  urgenti  in
materia di sostegno alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di
lavoro, salute e  servizi  territoriali,  connesse  all'emergenza  da
COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
gennaio 2022, n. 21, art. 26-quater; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e  di  crisi  Ucraina»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114; 
  Considerato  che  la  comunicazione   della   Commissione   «Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina» del 24 marzo 2022 (2022/C 131 I/01) evidenzia che la crisi
geopolitica provocata dall'aggressione della Russia contro  l'Ucraina
ha ripercussioni particolarmente gravi anche  sul  settore  agricolo,
che gli elevati prezzi dell'energia si traducono  in  elevati  prezzi
dei fertilizzanti e che anche le forniture di fertilizzanti risentono
delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e
dalla Bielorussia; 
  Considerato  che  la  comunicazione   della   Commissione   «Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina»  del  24  marzo  2022  (2022/C  131  I/01)  evidenzia   la
probabilita'   che   la   crisi   abbia   serie    conseguenze    per
l'approvvigionamento nell'UE di cereali (in particolare  granturco  e
frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di  amidi  e
fecole provenienti dall'Ucraina e dalla Russia, determinando un forte
aumento dei prezzi degli alimenti per animali nonche' considerato che
la stessa comunicazione rileva che l'impatto combinato degli  aumenti
dei costi per l'energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli  incide
in maniera piu' forte sul settore dell'allevamento; 
  Considerato che alcune filiere zootecniche  necessitano  di  misure
che consentano di aumentare la competitivita' della produzione  anche
per fare fronte alle emergenze o a situazioni  di  crisi  di  mercato
impreviste come l'attuale peggioramento economico internazionale  con
innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale  scenario  di
instabilita' internazionale a ridosso della grave  crisi  di  mercato
della recente pandemia da COVID-19 che ha gia' duramente  colpito  il
settore zootecnico e, tra le altre, ha colpito alcune  produzioni  di
bovini da carne di qualita'; 
  Considerato  in  particolare  l'aumento  del  costo   dei   mangimi
collegato al rialzo delle quotazioni delle principali  materie  prime
quali soia, mais e cereali anche a causa dell'attuale  crisi  Ucraina
che ha prodotto un aumento dei costi per le  produzioni  delle  uova,
del latte e delle carni tra cui: latte bovino, latte bufalino,  carni
bovine, carni di vitello e di vitellone,  conigli,  settore  avicolo,
ovicaprini e suini; 
  Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, nel primo  trimestre
del 2022 per la zootecnia gli esborsi degli allevatori sono aumentati
del 16,6% su base annua,  registrando  un'ulteriore  spinta  dopo  il
+6,4% del 2021, di riflesso agli incrementi dei prezzi degli  animali
da allevamento (+9,8%) e dei mangimi (+21%) oltre  che  dei  prodotti
energetici (+61,5%); 
  Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, l'indice  dei  costi
di produzione ad aprile 2022 registra  i  seguenti  incrementi:  uova
+61%, suini +12%, bovini +17%, avicoli +24%; 
  Considerato che nel caso del settore avicolo  l'aumento  dei  costi
aziendali  determinato  dalla  crisi  del  conflitto  in  Ucraina  si
aggiunge alla crisi del comparto gia' duramente colpito dalla recente
epidemia aviaria mettendo  a  rischio  la  sopravvivenza  dell'intera
filiera; 
  Considerato che l'aumento dei costi nelle aziende agricole italiane
generato dalla crisi  Ucraina  e'  registrato  dal  report  del  CREA
«Agroalimentare e guerra: gli  effetti  sui  costi  e  sui  risultati
economici delle aziende agricole italiane» elaborato sulla  base  dei
dati  aziendali  rilevati  dalla  rete  Rica   (Rete   d'informazione
contabile agricola) che attesta un aumento del costo medio  nazionale
di oltre il 54% con la previsione di stima che prevede per  oltre  il
30% delle aziende  su  base  nazionale  un  probabile  reddito  netto
negativo,  rispetto  al  7%  registrato  prima   dell'attuale   crisi
internazionale; 
  Ritenuto di integrare gli  interventi  in  sostegno  delle  filiere
zootecniche in crisi attraverso le risorse del Fondo per lo  sviluppo
e il sostegno delle filiere agricole della pesca e  dell'acquacoltura
per le categorie di beneficiari  di  cui  al  presente  decreto  come
implementate da decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  che  reca  un
incremento pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022 della  dotazione
del Fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020,
n.  178,  al  fine  di  fronteggiare   il   peggioramento   economico
internazionale con innalzamento dei costi di produzione  dovuto  alla
crisi Ucraina; 
  Ritenuto altresi' di garantire un  sostegno  equamente  distribuito
commisurato sul singolo capo macellato o presente in azienda,  stante
l'incidenza  diretta  dell'aumento  del  costo  dei  mangimi   e   di
produzione sul costo di allevamento del singolo capo animale; 
  Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 6 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b)  «Quadro  temporaneo»:  regime   di   aiuti   previsto   dalla
comunicazione  della  Commissione  europea  (2022/C131I/01)   recante
«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina» e successive modifiche ed integrazioni; 
    c) «Registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,
n. 234: 
    d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola di allevamento  di
suini nati allevati e macellati in Italia, di scrofe, di vitelli,  di
ovicaprini, di conigli, di galline ovaiole, di tacchini, di  polli  e
di bovini di razze autoctone che rispetti le  condizioni  di  cui  al
presente  decreto.  Per  soggetto  beneficiario  si   intende   anche
l'impresa di trasformazione, incubatoi e centri di  imballaggio  uova
operanti nel settore avicolo come ricompresa nel  Quadro  temporaneo.
Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non  spetta,
in ogni caso ai soggetti la cui attivita' risulti cessata  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e  ai  soggetti  che  hanno
attivato la  partita  IVA  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono  concessi  a
imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui  alla  sezione
1.1 della comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione  europea,
tra cui ma non solo: 
      i) persone, entita' o organismi specificatamente indicati negli
atti giuridici che impongono tali sanzioni; 
      ii) imprese possedute  o  controllate  da  persone,  entita'  o
organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; 
      iii) imprese che operano nel settore industriale oggetto  delle
sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli
obiettivi delle sanzioni in questione. 
    Gli aiuti sono concessi alle  imprese  in  difficolta'  ai  sensi
della comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea. 
    e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA per le sovvenzioni di cui al Titolo I del presente decreto.