IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento europeo dell'Unione
europea agli «aiuti de minimis» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01)
recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20 maggio
2022 che regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro
riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei
settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi
della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea
C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della
Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche ed integrazioni
notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022)
n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese», a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.
116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione
di 150 milioni di euro per l'anno 2021;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante
l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni
di euro;
Visto l'art. 68, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2021, n. 106,
che in considerazione del rilevante aumento dei costi di produzione
per il settore zootecnico derivante dalle tensioni sui mercati
nazionale e internazionale, riguardanti gli alimenti per il bestiame,
incrementa il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole della pesca e dell'acquacoltura per 5 milioni di euro per
l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori di bovini;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, che rifinanzia il «Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura» (tabella 13);
Visto in particolare l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, recante il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e
il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con
innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, con
incremento della dotazione del suddetto Fondo pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazione in legge 24 aprile 2020, n. 27 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, «Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
gennaio 2022, n. 21, art. 26-quater;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi Ucraina» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114;
Considerato che la comunicazione della Commissione «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» del 24 marzo 2022 (2022/C 131 I/01) evidenzia che la crisi
geopolitica provocata dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina
ha ripercussioni particolarmente gravi anche sul settore agricolo,
che gli elevati prezzi dell'energia si traducono in elevati prezzi
dei fertilizzanti e che anche le forniture di fertilizzanti risentono
delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e
dalla Bielorussia;
Considerato che la comunicazione della Commissione «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» del 24 marzo 2022 (2022/C 131 I/01) evidenzia la
probabilita' che la crisi abbia serie conseguenze per
l'approvvigionamento nell'UE di cereali (in particolare granturco e
frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di amidi e
fecole provenienti dall'Ucraina e dalla Russia, determinando un forte
aumento dei prezzi degli alimenti per animali nonche' considerato che
la stessa comunicazione rileva che l'impatto combinato degli aumenti
dei costi per l'energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide
in maniera piu' forte sul settore dell'allevamento;
Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di misure
che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche
per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato
impreviste come l'attuale peggioramento economico internazionale con
innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale scenario di
instabilita' internazionale a ridosso della grave crisi di mercato
della recente pandemia da COVID-19 che ha gia' duramente colpito il
settore zootecnico e, tra le altre, ha colpito alcune produzioni di
bovini da carne di qualita';
Considerato in particolare l'aumento del costo dei mangimi
collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime
quali soia, mais e cereali anche a causa dell'attuale crisi Ucraina
che ha prodotto un aumento dei costi per le produzioni delle uova,
del latte e delle carni tra cui: latte bovino, latte bufalino, carni
bovine, carni di vitello e di vitellone, conigli, settore avicolo,
ovicaprini e suini;
Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, nel primo trimestre
del 2022 per la zootecnia gli esborsi degli allevatori sono aumentati
del 16,6% su base annua, registrando un'ulteriore spinta dopo il
+6,4% del 2021, di riflesso agli incrementi dei prezzi degli animali
da allevamento (+9,8%) e dei mangimi (+21%) oltre che dei prodotti
energetici (+61,5%);
Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, l'indice dei costi
di produzione ad aprile 2022 registra i seguenti incrementi: uova
+61%, suini +12%, bovini +17%, avicoli +24%;
Considerato che nel caso del settore avicolo l'aumento dei costi
aziendali determinato dalla crisi del conflitto in Ucraina si
aggiunge alla crisi del comparto gia' duramente colpito dalla recente
epidemia aviaria mettendo a rischio la sopravvivenza dell'intera
filiera;
Considerato che l'aumento dei costi nelle aziende agricole italiane
generato dalla crisi Ucraina e' registrato dal report del CREA
«Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati
economici delle aziende agricole italiane» elaborato sulla base dei
dati aziendali rilevati dalla rete Rica (Rete d'informazione
contabile agricola) che attesta un aumento del costo medio nazionale
di oltre il 54% con la previsione di stima che prevede per oltre il
30% delle aziende su base nazionale un probabile reddito netto
negativo, rispetto al 7% registrato prima dell'attuale crisi
internazionale;
Ritenuto di integrare gli interventi in sostegno delle filiere
zootecniche in crisi attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo
e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura
per le categorie di beneficiari di cui al presente decreto come
implementate da decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con
modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che reca un
incremento pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022 della dotazione
del Fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, al fine di fronteggiare il peggioramento economico
internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla
crisi Ucraina;
Ritenuto altresi' di garantire un sostegno equamente distribuito
commisurato sul singolo capo macellato o presente in azienda, stante
l'incidenza diretta dell'aumento del costo dei mangimi e di
produzione sul costo di allevamento del singolo capo animale;
Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 6 luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
b) «Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla
comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) recante
«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» e successive modifiche ed integrazioni;
c) «Registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234:
d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola di allevamento di
suini nati allevati e macellati in Italia, di scrofe, di vitelli, di
ovicaprini, di conigli, di galline ovaiole, di tacchini, di polli e
di bovini di razze autoctone che rispetti le condizioni di cui al
presente decreto. Per soggetto beneficiario si intende anche
l'impresa di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova
operanti nel settore avicolo come ricompresa nel Quadro temporaneo.
Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta,
in ogni caso ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data
di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno
attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente
decreto. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a
imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione
1.1 della comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea,
tra cui ma non solo:
i) persone, entita' o organismi specificatamente indicati negli
atti giuridici che impongono tali sanzioni;
ii) imprese possedute o controllate da persone, entita' o
organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE;
iii) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle
sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli
obiettivi delle sanzioni in questione.
Gli aiuti sono concessi alle imprese in difficolta' ai sensi
della comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea.
e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA per le sovvenzioni di cui al Titolo I del presente decreto.