Alle amministrazioni dello Stato
Alle amministrazioni regionali
Alle amministrazioni locali
Agli organismi di diritto pubblico
Premessa
L'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria» convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n.
31 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria» stabilisce che «Al fine di consentire la stima
dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle
operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche
amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione
Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a
comunicare all'Unita' tecnica finanza di progetto della Presidenza
del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali
operazioni, secondo modalita' e termini indicati in un'apposita
circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di
statistica».
Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita, ai sensi dell'art. 1, comma 589, della legge n. 208 del
2015, concernente legge di stabilita' 2016, le competenze
precedentemente svolte dall'Unita' tecnica finanza di progetto di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, inclusa quella di cui
all'art. 44 della legge n. 248 del 2007 citata.
Inoltre, anche l'art. 3, comma 1, lettera eee) (1) , del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed
integrazioni - Codice dei contratti pubblici (il Codice) -
nell'inciso: «(...) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31 (...)», ribadisce l'obbligo di comunicazione di cui al
citato art. 44.
L'art. 14, comma 2, della legge 196 del 2009 recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni, prevede
che: «Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 della
medesima legge, il DIPE - gia' Unita' tecnica finanza di progetto, di
cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 - trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati
di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato
raccolte ai sensi dell'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.»
Inoltre, considerato che l'art. 180, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, prevede che: «Nella tipologia dei
contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la
concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la
locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di
disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione in
partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di
cui ai commi precedenti», sono tenuti all'obbligo di comunicazione di
cui alla presente circolare le amministrazioni aggiudicatrici, gli
organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e gli altri
soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 nonche' coloro che esercitino le funzioni
di concedente ai sensi degli articoli 164 e seguenti, del medesimo
decreto legislativo n. 50 del 2016, che abbiano avviato operazioni di
partenariato pubblico-privato (PPP).
La presente circolare, d'intesa con l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), in attuazione delle citate disposizioni di legge,
definisce nuovi termini e modalita' di trasmissione delle
informazioni relative a tali operazioni, in sostituzione delle
precedenti circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri 27
marzo 2009 e del 10 luglio 2019.
L'art. 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ha statuito un
ulteriore obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici,
ovvero di trasmettere anche al Ministero dell'economia e delle
finanze le informazioni sulle operazioni di partenariato pubblico
privato, ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilita'
nell'ambito delle regole del Patto di stabilita' e crescita europea,
con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti
di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge n. 196 del 2009, e per
la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle
operazioni di cui trattasi. Al fine di ottemperare ad entrambi gli
adempimenti normativi sopra menzionati (art. 44, comma 1-bis
decreto-legge n. 248 del 2007 e art. 1, comma 626, della legge n. 160
del 2019) e ridurre l'onere di trasmissione a carico delle
amministrazioni aggiudicatrici, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in
accordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica (DIPE) - Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentito l'ISTAT, ha realizzato il Nuovo portale per il
monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato
(https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp) finalizzato alla raccolta delle
informazioni necessarie alle istituzione coinvolte per i rispettivi
fini istituzionali.
Tutto cio' considerato, si individuano di seguito le tipologie di
operazioni ricadenti nella fattispecie normativa, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione
prevista dalla presente circolare, nonche' il dettaglio delle
informazioni richieste.
1. La decisione Eurostat
1.1. Con decisione 11 febbraio 2004 Eurostat, l'Ufficio statistico
delle Comunita' europee, ha fornito indicazioni per il trattamento
contabile nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di
partenariato pubblico-privato (PPP). La medesima materia e' stata poi
definita nelle successive edizioni del Manual on Government Deficit
and Debt (MGDD) pubblicate da Eurostat; e al momento e' in vigore
l'edizione 2019 (2) . I PPP regolamentati dai criteri definiti da
Eurostat sono caratterizzati dai seguenti elementi:
il rapporto contrattuale tra pubblico e privato ha una durata di
lungo periodo;
il contratto e' stipulato con uno o piu' soggetti privati
eventualmente costituiti in societa';
il contratto prevede la costruzione da parte del privato di una
nuova infrastruttura o la ristrutturazione di una infrastruttura
esistente, che dovra' fornire servizi predefiniti in termini
quantitativi e qualitativi;
l'opera riguarda settori in cui la pubblica amministrazione, sia
a livello centrale che locale, ha di norma un forte interesse
pubblico (sanita', istruzione, sicurezza, trasporti, edilizia
residenziale pubblica, ecc.);
la pubblica amministrazione e' l'acquirente principale dei
servizi, sia quando la domanda e' generata dalla stessa pubblica
amministrazione (a titolo di esempio: carceri, uffici giudiziari e
altri uffici pubblici) sia quando proviene da utilizzatori terzi (a
titolo di esempio: ospedali, trasporto pubblico locale).
Qualora siano previsti pagamenti da parte degli utenti finali per
servizi collegati ad attivita' secondarie associate con
l'infrastruttura, questi devono rappresentare una parte minoritaria
dei ricavi complessivi del soggetto privato (a titolo di esempio, si
consideri un ospedale in cui l'amministrazione paga un canone per la
disponibilita' della struttura e per i servizi, mentre l'eventuale
fruizione del parcheggio e' pagata direttamente dagli utenti stessi
al gestore privato).
La decisione Eurostat 11 febbraio 2004, prevede che i beni (asset)
oggetto di tali operazioni non vengano registrati nello stato
patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo
dell'indebitamento netto e del debito, secondo le definizioni del
regolamento europeo SEC (attualmente nella versione del SEC2010,
fissata dal regolamento UE n. 549 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2013), solo se c'e' un sostanziale
trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.
Cio' avviene nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le
seguenti due condizioni: il soggetto privato assume il rischio di
costruzione; il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi: di
disponibilita' o di domanda.
Il rischio di costruzione riguarda eventi connessi alla fase
progettuale e di realizzazione dell'infrastruttura quali, ad esempio,
ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati,
costi aggiuntivi di importo rilevante, lacune tecniche, esternalita'
negative, compreso il rischio ambientale. L'assunzione del rischio da
parte del privato implica che non siano ammessi pagamenti pubblici
non correlati alle condizioni prestabilite per la costruzione
dell'opera. L'eventualita' che il soggetto pubblico corrisponda
quanto stabilito nel contratto indipendentemente dalla verifica dello
stato di avanzamento effettivo della realizzazione
dell'infrastruttura o ripiani ogni costo aggiuntivo emerso, quale ne
sia la causa, comporta, invece, l'assunzione del rischio di
costruzione da parte del soggetto pubblico.
Il rischio di disponibilita' attiene alla fase operativa ed e'
connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'opera
pubblica, a seguito della quale la quantita' e/o la qualita' del
servizio reso risultano inferiori ai livelli previsti nell'accordo
contrattuale.
Tale rischio si puo' ritenere in capo al privato se i pagamenti
pubblici sono correlati all'effettivo ottenimento del servizio reso,
cosi' come pattuito nel disposto contrattuale, e il soggetto pubblico
ha il diritto di ridurre i propri pagamenti, nel caso in cui i
parametri prestabiliti di prestazione (sia per quanto riguarda la
disponibilita' dell'infrastruttura, sia per quanto riguarda i servizi
erogati) non vengano raggiunti. La previsione di pagamenti costanti,
indipendentemente dal volume e dalla qualita' di servizi erogati,
implica, viceversa, una assunzione del rischio di disponibilita' da
parte del soggetto pubblico.
Ad esempio, nel caso di realizzazione di uffici pubblici,
tribunali, istituti penitenziari, ecc., ad uso esclusivo della
pubblica amministrazione, in cui al privato che progetta, realizza e
gestisce l'infrastruttura viene corrisposto un canone per la
disponibilita' in piena efficienza della struttura stessa e per la
gestione dei servizi correlati (ordinaria e straordinaria
manutenzione, guardiania, gestione delle reti, gestione archivi,
pulizia, gestione parcheggio, etc.), il rischio di disponibilita' si
puo' considerare trasferito al privato qualora contrattualmente sia
prevista l'applicazione automatica di penali che incidono sul canone
corrisposto dal soggetto pubblico sia nel caso di indisponibilita'
completa o parziale della struttura, sia di erogazione di servizi non
corrispondenti agli standard contrattuali.
Il rischio di domanda e' connesso alla variabilita' della domanda
non dipendente dalla qualita' del servizio prestato; ci si riferisce
a quello che puo' definirsi normale rischio economico assunto da
un'azienda in un'economia di mercato.
Il rischio di domanda si considera assunto dal soggetto privato nel
caso in cui i pagamenti pubblici sono correlati all'effettiva
quantita' domandata per quel servizio dall'utenza. Il rischio di
domanda, viceversa, si considera allocato al soggetto pubblico nel
caso di pagamenti garantiti anche per prestazioni non erogate. In
altre parole, si presume che il soggetto pubblico assuma il rischio
di domanda laddove sia obbligato ad assicurare un determinato livello
di pagamenti al partner privato indipendentemente dall'effettivo
livello di domanda espressa dall'utente finale, rendendo cosi'
irrilevanti le fluttuazioni del livello di domanda rispetto alla
redditivita' dell'operazione per il privato. Ad esempio, nell'ipotesi
di realizzazione di strade senza pedaggio in cui al privato, che
progetta, costruisce e gestisce l'infrastruttura, vengono corrisposti
pagamenti pubblici (tariffe ombra) in funzione del passaggio degli
autoveicoli, il rischio di domanda puo' considerarsi trasferito al
privato nel caso in cui detti pagamenti siano correlati agli
effettivi passaggi degli autoveicoli, rilevati elettronicamente.
1.2.
Con le successive edizioni del MGDD, Eurostat ha chiarito in
maniera sempre piu' puntuale il principio fissato originariamente
dalla decisione del 2004 aggiungendo molteplici elementi utili per la
valutazione complessiva dell'allocazione rischi/benefici tra partner
privato e pubblica amministrazione.
Il punto chiave per l'ISTAT, secondo la Decisione Eurostat del
2004, il SEC 2010, il Manuale MGDD nonche' la guida EPEC-Eurostat, e'
la classificazione statistica delle infrastrutture realizzate
nell'ambito di un contratto di PPP. Esse possono essere considerate,
nei conti nazionali, come attivita' non di proprieta' della pubblica
amministrazione solo se e' stabilito in modo chiaro che al partner
privato sono allocati simultaneamente la maggior parte dei rischi e
dei benefici derivanti dall'operazione.
Pertanto, deve essere considerata questione centrale l'analisi
della ripartizione dei rischi e dei benefici tra la pubblica
amministrazione e il partner privato. Si intendono di seguito
richiamati i contenuti dell'ultimo aggiornamento del MGDD del 2019,
per l'individuazione dei principi applicabili alle operazioni oggetto
del paragrafo 1) della presente circolare.
2. Le figure contrattuali previste dall'ordinamento italiano
ricadenti nella tipologia indicata nella decisione Eurostat dell'11
febbraio 2004
2.1. Il decreto legislativo, n. 50 del 2016, ha introdotto,
all'art. 3, comma 1, lettera eee), la seguente definizione di
contratto di partenariato pubblico-privato: «il contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto con il quale una o piu' stazioni
appaltanti conferiscono a uno o piu' operatori economici per un
periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento
dell'investimento o delle modalita' di finanziamento fissate, un
complesso di attivita' consistenti nella realizzazione,
trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in
cambio della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico, o
della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera
stessa, con assunzione di rischio secondo modalita' individuate nel
contratto, da parte dell'operatore.».
La medesima disposizione prevede, inoltre, che alle operazioni di
partenariato pubblico-privato si applicano, per i soli profili di
tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat,
fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 44,
comma 1-bis, del decreto-legge n. 248 del 2007, dall'art. 1, comma 1
della legge n. 31 del 2008.
2.2. Ai fini delle comunicazioni oggetto della presente circolare,
dovranno essere presi in considerazione:
i. i contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'art.
180, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, ove riferiti a operazioni in cui
l'Amministrazione si configuri come principale acquirente dei servizi
resi dall'infrastruttura;
ii. i contratti di concessione affidati ai sensi della normativa
previgente, di cui agli articoli 144 e 153 (cd. Finanza di progetto)
del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero ai sensi degli
articoli 20 e 37-bis e seguenti della legge n. 109 del 1994 e
successive modificazioni ed integrazioni - ove novellati da atti
aggiuntivi adottati a partire dall'anno 2016 e non ancora trasmessi
al DIPE;
iii. le ulteriori operazioni in partenariato pubblico-privato,
ivi compresa la costituzione di societa' miste, che abbiano le
caratteristiche indicate al paragrafo 1) della presente circolare.
Per quanto riguarda le modalita' di pagamento dei servizi da parte
del soggetto pubblico, queste possono essere rappresentate da canoni
o da tariffe ombra (shadow tolls).
Le operazioni di PPP ricadono nell'obbligo di comunicazione anche
quando, nonostante vi sia la previsione di pagamenti da parte di
utenti finali, la pubblica amministrazione corrisponde un canone
periodico per l'uso o la disponibilita' dell'infrastruttura.
3. Soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni
3.1. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla presente
circolare le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto
pubblico, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori
di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche'
coloro che esercitino le funzioni di concedente ai sensi degli
articoli 164 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 50 del
2016, che abbiano avviato operazioni di partenariato
pubblico-privato, che presentino le caratteristiche descritte al
paragrafo 1, ovvero forme di partenariato pubblico privato definite
dall'art. 180, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3.2. Le amministrazioni pubbliche sono individuate sulla base della
definizione del SEC2010 (regolamento UE n. 549, del 2013) reso
operativo dall'ISTAT che pubblica annualmente la lista delle unita'
istituzionali comprese nel perimetro delle amministrazioni pubbliche,
in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale - legge finanziaria 2005») e,
attualmente, dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 196 del 2009.
3.3 I soggetti di cui ai punti precedenti, previa registrazione
dell'utenza, accedono al portale attraverso le credenziali SSO del
Ministero dell'economia e delle finanze (che vengono acquisite
mediante PEC all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione
utenza - se trattasi di primo accreditamento al sistema di
autenticazione SSO del Ministero dell'economia e delle finanze - o
gia' in possesso dell'Utenza) attraverso il Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID), la carta di identita' elettronica (CIE) o
la carta nazionale dei servizi (CNS), nel rispetto delle disposizioni
del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), delle linee guida in
materia di transizione digitale nonche' delle disposizioni normative
in materia di tutela dei dati personali e della privacy.
4. Documenti e dati oggetto di comunicazione
4.1. Con riferimento a ciascun contratto stipulato ai sensi di
quanto previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici, avente le
caratteristiche citate al paragrafo 1, i soggetti aggiudicatori di
cui al paragrafo 3 sono tenuti a popolare il Nuovo portale RGS per il
Monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato, con la
modalita' di cui al precedente punto 3.3, caricando la seguente
documentazione:
1) Nella sezione contratto: il contratto stipulato nonche'
eventuali atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso intervenuti
successivamente alla stipula;
2) Nella sezione allegati i seguenti documenti:
a) capitolati prestazionali e documenti relativi alla
specificazione delle caratteristiche della gestione;
b) piano economico finanziario di copertura degli investimenti
e della connessa gestione, con relativa relazione illustrativa, ed
eventuali successivi atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso
(l'allegato del Piano economico finanziario va caricato in formato
Excel editabile.);
c) relazione illustrativa del progetto;
d) scheda di progetto.
4.2. Con riferimento alle operazioni di partenariato
pubblico-privato, che presentino le caratteristiche indicate al
paragrafo 1, poste in essere attraverso la creazione di una societa'
mista, i soggetti aggiudicatori sopra indicati dovranno trasmettere i
seguenti documenti da caricare nella sezione allegati:
1) atto costitutivo della societa';
2) statuto della societa' ed eventuali atti successivi di
modifica dello stesso;
3) eventuale contratto stipulato tra soggetto aggiudicatore e
societa' mista e relativi allegati.
4.3 Con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti 4.1
e 4.2 i soggetti aggiudicatori provvedono, inoltre, alla compilazione
e al caricamento sul portale, della «Scheda di progetto» allegata
alla presente circolare.
5. Termini e modalita' di trasmissione dei documenti
I soggetti aggiudicatori indicati al paragrafo 3, che pongano in
essere contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) compresi
nelle tipologie indicate al paragrafo 2, sono tenuti a caricare la
documentazione indicata al paragrafo 4, relativamente a ciascuna
operazione, esclusivamente sul Nuovo portale RGS per il Monitoraggio
dei contratti di partenariato pubblico privato di cui al paragrafo
3.3 entro trenta giorni dalla stipula del contratto avendo, altresi',
cura di comunicare successivamente con tempestivita' il
raggiungimento del relativo financial close.
Gli stessi soggetti aggiudicatori dovranno impegnarsi a caricare
gli atti aggiuntivi e i documenti di modifica dei documenti gia'
trasmessi entro trenta giorni dalla stipula degli stessi.
Si rinvia all'allegato «Nota tecnica n. 1» per le istruzioni di
dettaglio in merito all'accesso al Nuovo portale RGS per il
Monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato e al
caricamento dei documenti richiesti, di cui al paragrafo 4, e per la
compilazione della «Scheda di progetto».
Al fine di assicurarne una diffusa conoscenza nell'intero
territorio nazionale, la presente circolare con l'allegato «Nota
tecnica n. 1» sara' disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana all'indirizzo
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/ e all'indirizzo
https://www.rgs.mef.gov.it/
6. Accesso al Nuovo portale RGS per il Monitoraggio dei contratti di
partenariato pubblico privato (PPP)da parte del DIPE, della RGS e
dell'ISTAT.
Fatte salve le finalita' e gli obblighi istituzionali di ciascuna
parte, il Nuovo portale RGS per il Monitoraggio dei contratti di
partenariato pubblico privato (PPP) sara' integralmente e
autonomamente accessibile dal DIPE e dall'ISTAT, cosi' da assicurarne
la coerente idonea fruizione, anche per garantire l'interoperabilita'
dei dati ivi contenuti con le rispettive banche dati e sistemi
informativi, nonche' il prelievo dei documenti di cui al paragrafo 4.
Roma, 19 maggio 2022
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi
__________
(1) eee): «contratto di partenariato pubblico-privato», il contratto
a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o piu'
stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu' operatori economici
per un periodo determinato in funzione della durata
dell'ammortamento dell'investimento o delle modalita' di
finanziamento fissate, un complesso di attivita' consistenti
nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione
operativa di un'opera in cambio della sua disponibilita', o del
suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio
connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di
rischio secondo modalita' individuate nel contratto, da parte
dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31, n. 248
del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della
finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat.
(2) Il Manuale e' reperibile sul sito web istituzionale:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-
001-EN-N.pdf. Eurostat ed EPEC - European PPP Expertise Centre -
hanno, altresi', pubblicato nel 2016, una Guida sul trattamento
statistico dei contratti di PPP reperibile sul sito web:
http://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical
_guide_en.pdf
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n.
1848