IL DIRIGENTE 
                dell'Ufficio monitoraggio della spesa 
               farmaceutica e rapporti con le regioni 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  e  della  nuova  dotazione  organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro  della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»,   e   successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determina n.  666/2020,  con  cui  il  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco ha  conferito  al  dott.  Francesco
Trotta l'incarico dirigenziale ad interim  dell'Ufficio  monitoraggio
della spesa farmaceutica e rapporti con le  regioni,  con  decorrenza
dal 22 giugno 2020; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,
recante  «Attuazione  della  direttiva   2001/83/CE   (e   successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale
prevede che i dati relativi alle autorizzazioni  alla  immissione  in
commercio (A.I.C.) decadute siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA); 
  Visto  il  decreto  ministeriale   15   luglio   2004   concernente
«Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati
centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo»; 
  Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, come  modificato  dall'art  10,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,  convertito  in  legge  8
novembre 2012, n. 189; 
  Viste le Linee guida Sunset Clause in vigore dal 1° settembre 2015,
pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo  2015,  secondo  cui,  al
fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il  giorno  in
cui risulta  l'immissione  del  medicinale  nel  canale  distributivo
nazionale dopo la sua  produzione,  in  conformita'  all'orientamento
reso  dalla  Commissione  europea  con  riferimento  al   Notice   to
applicants (Volume  2A,  Procedures  for  marketing  authorisation  -
CHAPTER 1 Marketing Authorisation, §2.4.2); 
  Visto il «Warning di  prossima  decadenza»  del  29  ottobre  2021,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in pari data,  che  copre
il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 marzo 2022; 
  Viste le controdeduzioni inviate da talune societa' titolari  delle
A.I.C. dei medicinali oggetto del surriferito  «Warning  di  prossima
decadenza»; 
  Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente
ai casi in cui la documentazione di tipo  fiscale  presentata  (quali
fatture  di  vendita  o  documenti  di   accompagnamento   di   merce
viaggiante)  era  idonea  a  dimostrare  la  commercializzazione  del
medicinale entro la data di presunta decadenza; 
  Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari  delle  A.I.C.
dei medicinali oggetto del citato  Warning  di  decadenza  non  hanno
inviato controdeduzioni relativamente a quanto ivi specificato; 
  Visto che alcune  societa'  titolari  di  A.I.C.  hanno  presentato
domanda di esenzione dalla decadenza, alcune delle quali, sussistendo
i presupposti di cui alle citate linee guida, sono state accolte; 
  Preso atto, altresi',  dell'intervenuta  decadenza  del  medicinale
«Sguardi»   A.I.C.   n.   032041,   per   effetto    della    mancata
commercializzazione   sul   territorio   nazionale   per   tre   anni
consecutivi, come stabilito dal citato art. 38, e considerato che  la
societa' titolare dell'A.I.C., a seguito della domanda di  esenzione,
non ha inviato controdeduzioni  al  preavviso  di  diniego  formulato
dall'AIFA; 
  Tenuto  conto,  altresi',  dei  dati  di  commercializzazione   dei
medicinali trasmessi dal Ministero della salute  e  consolidati  alla
data del 15 luglio 2022, da cui risulta  che  i  medicinali  inseriti
nell'elenco  allegato  alla  presente  determina   non   sono   stati
commercializzati per tre anni consecutivi; 
  Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e
7, del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, le  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio  dei  medicinali  non   commercializzati   per   tre   anni
consecutivi decadono; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  I medicinali di cui all'elenco  allegato  alla  presente  determina
risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai  sensi
dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.