IL MINISTRO 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
   Visto il decreto-legge 9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270,  «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre  1999,  n.  509»  e  in
particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di
studio; 
  Visto l'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale  «le
Universita'  adottano  programmi  triennali  coerenti  con  le  linee
generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»; 
  Vista la legge 16  gennaio  2006,  n.  18,  recante  «Riordino  del
Consiglio universitario nazionale (CUN)» e in  particolare  l'art.  2
che prevede tra le competenze del CUN la  formulazione  di  pareri  e
proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari; 
  Viste le Linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore  alla  Conferenza  di  Yerevan  nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; 
  Visto   il   documento   relativo   all'approccio    europeo    per
l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai
Ministri  europei  dell'istruzione  superiore  alla   Conferenza   di
Yerevan, maggio 2015; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  Universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240»; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state ridefinite,  ai
sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea
e dei corsi di laurea magistrale; 
  Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021,  n.  289,  recante  le
«Linee generali d'indirizzo programmazione Universita' 21-23», e,  in
particolare l'allegato  4  «Linee  d'indirizzo  sulla  programmazione
delle  Universita'  relativa  all'accreditamento  di  corsi  e   sedi
convenzionale»,  Sezione  A  «Corsi  di  studio  convenzionali  e   a
distanza», ai sensi del quale,  «le  Universita'  possono  istituire,
previo accreditamento iniziale, le seguenti  tipologie  di  corsi  di
studio: 
    a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di  corsi  di  studio
erogati interamente in  presenza,  ovvero  che  prevedono  -  per  le
attivita' diverse dalle attivita' pratiche e  di  laboratorio  -  una
limitata attivita' didattica erogata con  modalita'  telematiche,  in
misura non superiore a un decimo del totale. 
    b) Corsi di studio con modalita' mista. Si  tratta  di  corsi  di
studio che prevedono -  per  le  attivita'  diverse  dalle  attivita'
pratiche e di laboratorio - la erogazione con  modalita'  telematiche
di una quota significativa delle attivita'  formative,  comunque  non
superiore ai due terzi. 
    c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi
di studio  erogati  prevalentemente  con  modalita'  telematiche,  in
misura superiore ai due terzi delle attivita' formative. 
    d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi  tutte
le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche;  rimane
fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di  profitto  e
di discussione delle prove finali. 
  I corsi di studio nelle classi  relative  alle  discipline  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto  1999,  n.
264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art.  34  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere  istituiti
esclusivamente secondo  la  tipologia  a).  I  corsi  afferenti  alle
classi, individuate con il  decreto  di  cui  all'art.  8,  comma  2,
sentito il CUN, che prevedono,  per  il  perseguimento  di  specifici
obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e  di  tirocinio,
la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da
disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere  istituiti
esclusivamente secondo le tipologie a) o b)»; 
  Visto il decreto ministeriale 14 ottobre  2021,  n.  1154,  recante
«Autovalutazione, valutazione, accreditamento  iniziale  e  periodico
delle sedi e dei corsi di studio», adottato in attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 8, comma 2, lettera a), del  decreto  ministeriale
n. 289/2021, e in  particolare  gli  articoli  4,  5,  e  10  nonche'
l'allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio; 
  Visto il decreto ministeriale 1°  febbraio  2022  (prot.  n.  149),
riguardante l'accreditamento dei Corsi di studio erogati in modalita'
c) prevalentemente a distanza o d) integralmente a  distanza  di  cui
all'allegato 4, Sezione A del decreto ministeriale n. 289/2021; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  «Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge  23  ottobre  1992,  n.  421»,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3; 
  Considerato che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha evidenziato un
crescente fabbisogno di laureati in infermieristica; 
  Vista la mozione dell'8 novembre 2021 della  Conferenza  permanente
delle Facolta' e Scuole di medicina e chirurgia, nella quale  si  da'
atto  del  crescente  fabbisogno  della  figura  professionale  degli
infermieri; 
  Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2022, n. 1113,  recante  la
definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso  ai  corsi
di   laurea    triennale    delle    professioni    sanitarie    anno
accademico 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi  UE  e  non  UE
residenti  in  Italia,  e  le  tabelle  allegate,  secondo   la   cui
ripartizione sono assegnati n. 17.997 posti per il corso di laurea in
infermieristica (classe L/SNT1); 
  Considerato  che  occorre  rispettare  i  criteri  di   valutazione
periodica e di accreditamento previsti dai decreti ministeriali,  tra
i quali il decreto ministeriale n. 1154/2021 e precedenti, in  merito
ai requisiti minimi di docenza stabiliti per classe di studenti; 
  Visto l'Accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato e le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
concernente  «la  determinazione  del  fabbisogno  per  l'anno   anno
accademico 2022-23  dei  laureati  magistrali  a  ciclo  unico,   dei
laureati delle  professioni  sanitarie  e  dei  laureati  magistrali,
farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, ai  sensi  dell'art.
6-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive  modificazioni
ed integrazioni», dal quale si evince che il fabbisogno per il  corso
di laurea in Infermieristica risulta superiore rispetto al potenziale
formativo  espresso  dagli  Atenei   all'incirca   di seimilatrecento
unita'; 
  Vista la nota MUR, prot. n. 16894 dell'8 luglio 2022 con  la  quale
si richiedeva all'ANVUR di formulare una proposta  di  revisione  dei
requisiti  di  accreditamento  iniziale  dei  corsi  di   laurea   in
Infermieristica (Classe L/SNT1) al fine di consentire agli Atenei  di
procedere ad una integrazione del potenziale formativo gia'  espresso
per il Corso in questione tenendo conto dell'obiettivo  programmatico
del Ministero di assicurare la qualita' del percorso formativo e,  al
contempo, di consentire agli Atenei un  graduale  raggiungimento  dei
requisiti  di   docenza   senza   che   questo   comporti   eccessive
penalizzazioni per l'offerta formativa di Ateneo; 
  Visto il decreto presidenziale n. 8 del 14 luglio  2022  contenente
la  proposta   ANVUR   di   integrazione   del decreto   ministeriale
n. 1154/2021 in relazione ai requisiti di accreditamento dei corsi di
laurea in infermieristica (Classe L/SNT1), con  particolare  riguardo
all'allegato 1; 
  Vista la nota MUR prot. n. 17510 del 18 luglio 2022 con la quale si
rappresentava l'esigenza di riesaminare la proposta espressa da ANVUR
con il decreto presidenziale n. 8 del 14 luglio 2022, alla luce della
possibilita' di innalzare la  numerosita'  massima  prevista  per  la
Classe in parola; 
  Vista la delibera del Consiglio direttivo di ANVUR n.  154  del  21
luglio 2022, con la quale si ratifica il decreto del Presidente n.  8
del  14  luglio  2022  e  si  propone  per  i  corsi  di  laurea   in
Infermieristica (Classe L/SNT1), di innalzare la numerosita'  massima
prevista  dall'allegato  D  al decreto   ministeriale   n. 1154/2021,
portandola da settantacinque a cento iscritti; 
  Ritenuto di dover  consentire  agli  Atenei  di  procedere  ad  una
integrazione del potenziale formativo gia' espresso in  coerenza  con
quanto proposto da ANVUR; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,   con   esclusivo
riferimento ai corsi di studio in infermieristica (Classe L/SNT1), la
numerosita' massima di studenti prevista dall'allegato D  al  decreto
ministeriale n. 1154/2021 e' innalzata, per i corsi accreditati  fino
all'anno accademico 2022/2023 compreso,  da settantacinque  a  cento.
Ove le Universita' aumentino il numero di iscritti oltre la  suddetta
soglia, sara' possibile attivare nell'anno  accademico  2022/2023  il
predetto corso di laurea a fronte di un piano di  raggiungimento  dei
requisiti  di  docenza  e  delle  figure  specialistiche   ai   sensi
dell'allegato A del decreto ministeriale n. 1154/2021 che deve essere
gradualmente realizzato entro e non oltre l'anno accademico 2026/2027
con verifica al 30 novembre 2026, ferme restando  le  numerosita'  di
docenza per ciascun anno di corso  da  considerare  minime  come  ivi
indicato. 
  2. L'eventuale sottoscrizione dei piani di raggiungimento di cui al
comma 1 non e' considerata ai fini dell'applicazione del  limite  del
2% all'ampliamento  dell'offerta  formativa  gia'  accreditata  e  in
regola con i requisiti di docenza, previsto dall'art. 4, comma 3, del
decreto ministeriale n. 1154/2021. 
  3. Con successivo provvedimento della competente Direzione generale
saranno  individuati  i  termini  e  le   modalita'   operative   per
l'integrazione del potenziale formativo per il  corso  di  laurea  in
infermieristica gia' deliberato dagli organi accademici degli  Atenei
interessati e inserito nella piattaforma ministeriale dedicata. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 luglio 2022 
 
                                                   Il Ministro: Messa