L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti  al  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141 del 6  agosto  1999,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica  la  determina,
d'intesa con le amministrazioni  competenti,  della  quota  nazionale
pubblica dei programmi, progetti  ed  altre  iniziative  cofinanziate
dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo  2014-2020  e  in   particolare   l'art.   7   che   prevede,
congiuntamente all'adeguamento tecnico per l'anno 2017, il riesame da
parte della Commissione europea delle assegnazioni  totali  di  tutti
gli Stati membri per gli anni dal 2017 al 2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visti gli articoli 20, 21 e 22 del  suddetto  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al
6%  delle  risorse  destinate  al  FESR  e  al  FSE  per  l'Obiettivo
Investimenti in favore della crescita e  dell'occupazione,  in  forza
dei quali nel 2019 l'importo della riserva e'  stato  definitivamente
assegnato dalla Commissione mediante la decisione C (2019)  6200  del
20 agosto 2019, adottata a seguito della verifica di efficacia, per i
programmi e  le  priorita'  che  hanno  conseguito  i  propri  target
intermedi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale  e  a  disposizioni  specifiche   concernenti   l'Obiettivo
Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che  abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   215/2014   della
Commissione  europea  del  7  marzo  2014  che  stabilisce  norme  di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   288/2014   della
Commissione europea del 25  febbraio  2014  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  modello  per   i   Programmi   operativi   nell'ambito
dell'Obiettivo   Investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle  regioni
ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo
regionale e del Fondo sociale  europeo  nonche'  degli  Stati  membri
ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per  il
periodo 2014-2020; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione  annuale  per
Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo  di  sviluppo
regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione  a  titolo
dell'Obiettivo   Investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione e dell'Obiettivo cooperazione territoriale  europea,
la  ripartizione  annuale  per  Stato  membro  delle  risorse   della
dotazione  specifica  per  l'iniziativa  a  favore   dell'occupazione
giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonche' gli importi da
trasferire  dalle  dotazioni  del  Fondo  di  coesione  e  dei  Fondi
strutturali di ciascuno Stato  membro  al  meccanismo  per  collegare
l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  al  Consiglio  e   al
Parlamento europeo  del  30  giugno  2016  concernente  l'adeguamento
tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito
nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica
di coesione  (articoli  6  e  7  del  regolamento  n.  1311/2013  del
Consiglio); 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941  della  Commissione
del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di  esecuzione
2014/190/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per  quanto  riguarda  l'ammontare  delle  risorse  per  la
coesione  economica,  sociale  e  territoriale  disponibili  per  gli
impegni di bilancio per il periodo 2014-2020; 
  Vista la delibera Comitato interministeriale per la  programmazione
economica n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la  presa  d'atto
dell'Accordo  di  partenariato  per  la  programmazione   dei   Fondi
strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel  testo  adottato
dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; 
  Vista la delibera Comitato interministeriale per la  programmazione
economica n. 10/2015  del  28  gennaio  2015  recante  i  criteri  di
cofinanziamento pubblico nazionale  dei  Programmi  europei,  per  il
periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti
nell'Accordo di partenariato 2014-2020; 
  Vista la delibera CIPE n. 50/2017  del  10  luglio  2017  che,  nel
prendere atto  che  nell'ambito  delle  risorse  addizionali  europee
assegnate all'Italia previste dal citato regolamento UE n. 1311/2013,
una quota pari a 200  milioni  di  euro  e'  destinata  ai  Programmi
operativi FESR delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite
dal sisma del 2016, dispone  l'assegnazione  di  una  quota  di  pari
importo a titolo di cofinanziamento nazionale; 
  Considerato che  l'importo  di  200  milioni  di  cui  alla  citata
delibera 50/2017 e' stato gia' acquisito nella contabilita' del Fondo
di rotazione di cui alla legge  n.  183/1987  per  le  finalita'  ivi
previste; 
  Considerato che per i suddetti Programmi e' stato  gia'  assicurato
il cofinanziamento nazionale delle risorse addizionali a  carico  del
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 nella misura del  70
per cento, per un importo pari a 140 milioni di euro, nell'ambito dei
decreti direttoriali IGRUE per le annualita' dal 2017 al 2020, numeri
25 e 38 del 2018, numeri 8, 10 e 37 del 2019, n. 20 del 2020,  numeri
3 e 23 del 2021; 
  Ritenuto   necessario,    pertanto,    assicurare    il    restante
cofinanziamento statale, pari a 60 milioni  di  euro,  a  carico  del
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987; 
  Viste le decisioni della Commissione europea, di cui  alla  tabella
allegata, con le quali sono stati  approvati  i  Programmi  operativi
regionali (POR) cofinanziati dal FESR dell'Obiettivo Investimenti  in
favore della crescita e dell'occupazione, programmazione 2014-2020; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  -  IGRUE,  di  cui  al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1°
giugno 2022, svoltasi in modalita' videoconferenza; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo  di  rotazione  di
cui alla legge n.  183/1987  delle  risorse  addizionali  di  cui  al
regolamento (UE)  1311/2013  riportato  in  premessa,  dei  Programmi
operativi regionali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  che  beneficiano
del sostegno del FESR per il  periodo  di  programmazione  2014-2020,
ammonta complessivamente ad euro 60.000.000,00 cosi' come specificato
nella tabella allegata che costituisce parte integrante del  presente
decreto. 
  2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla
base delle  domande  di  pagamento  inoltrate  dalle  amministrazioni
titolari dei Programmi. 
  3. Le amministrazioni  interessate  effettuano  tutti  i  controlli
circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e
dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto
2, e verificano che i  finanziamenti  comunitari  e  nazionali  siano
utilizzati  entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla
normativa europea e nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni  titolari
degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di
colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 giugno 2022 
 
                                   L'Ispettore generale Capo: Zambuto 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1088