IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
302 del 31 dicembre 2018, che dispone testualmente «Al fine di
favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di
euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di
700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono
assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da
altri soggetti»;
Visto l'art. 28, comma 4 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022
a norma del quale: «Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede,
quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 51,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 139,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni di euro
per l'anno 2025 e a 280 milioni di euro per l'anno 2026 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
Considerato pertanto che l'ammontare complessivo delle risorse da
assegnare per l'annualita' 2023 e' pari a 400 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
norma del quale gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste
di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio
del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento
del contributo. «La richiesta deve contenere il quadro economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni
riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto
(CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri
soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP
valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la
quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla
procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in
uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite massimo
di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000
abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a
25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione
superiore a 25.000 abitanti;
c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di
investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del
Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalita' per la
trasmissione delle domande;
c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni
che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»;
Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce quanto segue: «L'ammontare
del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15
novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del
contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente
ordine di priorita': a) investimenti di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in
sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta'
dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b) e
c), qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare
delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore
degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle
entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 , risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo
esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque,
ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota
accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle
risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano
urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle
barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per
il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo
periodo e' prorogato al 31 marzo 2022»;
Visto l'art. 52-bis, comma 2, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che
ha previsto, ai fini dell'assegnazione del contributo, la sospensione
della procedura di verifica dei requisiti di cui al terzo periodo del
comma 141 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, fino all'adozione
di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'interno;
Visto, altresi', il comma 142 del citato art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: «Le informazioni di cui
al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro
generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le
richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di
presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata
banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere
b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo
rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali
sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di
gestione le informazioni di cui al primo periodo sono desunte
dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati»;
Visto il comma 143 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato da decreto-legge del 30 dicembre 2021 n. 228
Art. 1-bis, che prevede:
«L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e' tenuto
ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro
i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 141:
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei
lavori deve avvenire entro sei mesi;
b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e
750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e
2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici
mesi;
d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e
5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti
mesi;
Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si
intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera
medesima. I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre
mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro
il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le
condizioni di cui al comma 139-ter. Qualora l'ente beneficiario del
contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente,
si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o
della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo
periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali
ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere
utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita'
previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati
entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione»;
Visto il comma 144 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 ai sensi del quale «I contributi assegnati con il decreto di
cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di
riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli
stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa
trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal
direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi
amministrativi sono altresi' rilevati tramite il sistema di
monitoraggio di cui al comma 146»;
Ritenuto opportuno, per i comuni per i quali sono sospesi per legge
i termini di approvazione del rendiconto di gestione, utilizzare, in
assenza di rendiconti trasmessi alla richiamata banca dati, le
informazioni desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo
trasmesso al Ministero dell'interno;
Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati
richiesti dalle richiamate disposizioni normative, al fine di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo
da assegnare loro nelle modalita' previste dal comma 140 e seguenti
dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato
dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede
la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare,
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione
di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti
CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti;
Vista la nuova Piattaforma di gestione delle linee di finanziamento
(GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche
(MOP) di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011;
Rilevata la necessita' di approvare, per l'anno 2023, il modello
informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle
domande per la concessione dei contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello informatizzato i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Comuni richiedenti il contributo
1. I comuni hanno facolta' di richiedere i contributi, per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano
integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'art. 1,
commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione
centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui
agli articoli 3 e 4.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo
di:
a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a
5.000 abitanti;
b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a
25.000 abitanti;
c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti.
3. Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che,
nel biennio 2021-2022, risultano beneficiari dell'intero contributo
concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per
le annualita' 2021-2022, parte dell'intero contributo richiedibile
per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per
l'importo non concesso e/o non richiesto.