IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e  successive  modificazioni
recante «Disciplina delle locazioni e  del  rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo» che, all'art.  11,  istituisce,  presso  il
Ministero dei lavori pubblici il  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso delle abitazioni in locazione; 
  Visto il comma 5 del medesimo art. 11 che stabilisce, tra  l'altro,
che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse  assegnate  al
Fondo  e'  effettuata  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, previa intesa in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano sulla base dei  criteri  fissati  con  apposito  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa  medesima
intesa, ed in rapporto alla quota di  risorse  messe  a  disposizione
dalle singole regioni e province autonome; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  giugno  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati
fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata  legge  n.  431
del 1998, i requisiti  minimi  dei  conduttori  per  beneficiare  dei
contributi integrativi per il pagamento dei  canoni  di  locazione  a
valere sulle risorse assegnate al Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso delle abitazioni in locazione nonche' i  criteri  per  la
determinazione degli stessi; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2  dicembre  2005,  con  il  quale,  in
attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431  del  1998,
sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni
del 14 luglio 2005, i  criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse
assegnate al Fondo; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale  sono
stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5  e  6
della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono
dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico
del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto  conto
che l'accantonamento per le suddette province autonome e' gia'  stato
considerato  in  fase  di   programmazione   e   approvazione   della
disposizione normativa di finanziamento del Fondo; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»; 
  Visto l'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il  quale
e' stata assegnata al Fondo nazionale  per  il  sostegno  all'accesso
alle abitazioni in locazione, di cui al capitolo 1690 dello stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, una dotazione di 50 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2020, 2021 e 2022; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per  il
triennio  2021-2023»   che   alla   sezione   II   ha   previsto   un
rifinanziamento del citato capitolo  1690  «Fondo  nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» di 160 milioni  di
euro per l'anno 2021 e di 180 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Visto il decreto ministeriale  19  luglio  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2021, n. 197,  con  il  quale  e'  stato
effettuato il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva
di 210 milioni di euro relativa all'esercizio  finanziario  2021  del
capitolo 1690 «Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle
abitazioni in locazione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  nuovo
regolamento di organizzazione del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6  marzo
2021, come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 giugno 2021, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 191 dell'11 agosto; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22
aprile 2021, n. 55,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare,  l'art.
5  secondo  il  quale  il  «Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti» e' ridenominato «Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili»   e   le   denominazioni   «Ministro   delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili»  e  «Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sostituiscono,  a  ogni
effetto  e  ovunque  presenti,  rispettivamente,   le   denominazioni
«Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»  e  «Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente  il  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre 2021 con cui e' stata operata la «Ripartizione  in  capitoli
delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»; 
  Visto l'art. 37 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli  investimenti  nonche'
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»  che  assegna  al
Fondo nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in
locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,
una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Considerato, pertanto, sul capitolo 1690 «Fondo  nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in  locazione»  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili   risultano   autorizzate   per   l'esercizio
finanziario 2022 risorse complessivamente pari a 330 milioni di euro; 
  Ritenuto  opportuno  dover  reintegrare,  come  raccomandato  dalla
Conferenza unificata  in  occasione  dell'intesa  sul  riparto  2019,
l'indicatore del cofinanziamento regionale per la ripartizione tra le
regioni  della  quota  relativa  al  10%  delle  risorse  annualmente
assegnate, non considerato nei riparti relativi agli anni 2020 e 2021
a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19; 
  Ravvisata la necessita' di procedere a un sollecito  riparto  della
dotazione complessiva di 330 milioni di euro, al fine di  ridurre  il
disagio abitativo che e' dato riscontrare nel  territorio  nazionale,
ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, utilizzando per la quota  relativa  al  90%  delle  risorse
assegnate al Fondo i  medesimi  coefficienti  gia'  adottati  per  il
riparto dell'annualita' 2021 e per  la  quota  del  10%  le  aliquote
determinate sulla base del rapporto tra cofinanziamento  regionale  e
finanziamento statale dell'anno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale  19  luglio  2021
che, al  fine  di  rendere  piu'  agevole  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della  legge  n.  431
del 1998, anche  in  forma  coordinata  con  il  Fondo  destinato  al
sostegno  degli   inquilini   morosi   incolpevoli,   ha   confermato
l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come  stabilito
dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto  2020  anche
ai soggetti in possesso  di  un  indice  della  situazione  economica
equivalente  non  superiore  a  35.000,00  euro  che  presentino  una
autocertificazione nella quale dichiarino di aver  subito,  anche  in
ragione dell'emergenza COVID-19,  una  perdita  del  proprio  reddito
Irpef superiore al 25%, fermi restando i criteri  gia'  adottati  nei
bandi regionali,  certificabile  attraverso  l'ISEE  corrente  o,  in
alternativa, mediante  il  confronto  tra  le  dichiarazioni  fiscali
2022/2021; 
  Valutata l'opportunita' che le regioni, stante il  perdurare  delle
difficolta'  conseguenti  all'emergenza  COVID-19,  attribuiscano  ai
comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma
21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura  di  urgenza,
anche secondo le quote a rendiconto o  programmate  nelle  annualita'
pregresse  nonche'  per  l'eventuale  scorrimento  delle  graduatorie
vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre
del 1998, n. 431, e  che  i  comuni  utilizzino  i  fondi  ricorrendo
all'unificazione dei titoli, capitoli  e  articoli  delle  rispettive
voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata rep. n. 115/CU  nella
seduta  del  6  luglio  2022  sulla  proposta  del   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per quanto indicato nelle premesse, le risorse  complessivamente
autorizzate per le  finalita'  di  cui  all'art.  11  della  legge  9
dicembre 1998, n. 431, sul capitolo  1690  «Fondo  nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in  locazione»  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili    per    l'esercizio    finanziario    2022,
complessivamente pari a 330 milioni di euro, sono  ripartite  tra  le
regioni secondo l'allegata tabella, che forma  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Le regioni, stante il perdurare  delle  difficolta'  conseguenti
all'emergenza COVID-19, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate,
anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, con procedura di urgenza,  anche  secondo  le  quote  a
rendiconto o  programmate  nelle  annualita'  pregresse  nonche'  per
l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale
di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431. I  comuni
utilizzano i fondi ricorrendo altresi' all'unificazione  dei  titoli,
capitoli e  articoli  delle  rispettive  voci  di  bilancio  ai  fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa. 
  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso di detti requisiti. 
  4. Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della  legge  n.  431
del 1998, anche  in  forma  coordinata  con  il  Fondo  destinato  al
sostegno  degli   inquilini   morosi   incolpevoli,   e'   confermato
l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come  stabilito
dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020,  anche
ai soggetti in possesso  di  un  indice  della  situazione  economica
equivalente  non  superiore  a  35.000,00  euro  che  presentino  una
autocertificazione nella quale dichiarino di aver  subito,  anche  in
ragione dell'emergenza COVID-19,  una  perdita  del  proprio  reddito
IRPEF superiore al 25% fermi restando i  criteri  gia'  adottati  nei
bandi regionali. 
  5. Stante il protrarsi delle difficolta' conseguenti  all'emergenza
epidemiologica, la riduzione del reddito di cui al  comma  precedente
puo' essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa,
mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. 
  6. I contributi concessi ai sensi del  presente  decreto  non  sono
cumulabili con la quota destinata  all'affitto  del  cd.  reddito  di
cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  e
successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1,
comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni,
successivamente alla erogazione dei contributi,  comunicano  all'INPS
la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito  di
cittadinanza per la quota destinata all'affitto.  Pertanto,  ai  fini
della  compensazione  sul  reddito  di  cittadinanza  per  la   quota
destinata all'affitto i comuni successivamente  alla  erogazione  dei
contributi, comunicano all'INPS  la  lista  dei  beneficiari  ovvero,
comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalita'  dallo  stesso
ente indicate. 
  7. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate,  ai
sensi dell'art. 11 della citata legge 431  del  1998,  ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata  con  le  risorse  del  Fondo
inquilini morosi incolpevoli istituito  dall'art.  6,  comma  5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine  di  rendere  l'utilizzo
delle risorse statali assegnate piu' aderente alla  domanda  espressa
nelle singole realta' locali. Ai sensi del  medesimo  art.  11  della
legge 431 del 1998, le risorse  ripartite  con  il  presente  decreto
possono  essere  utilizzate  anche  per   sostenere   le   iniziative
intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la  costituzione  di
agenzie, istituti per  la  locazione  o  fondi  di  garanzia  tese  a
favorire la mobilita' nel settore della locazione anche  di  soggetti
che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso  all'edilizia
residenziale  pubblica  attraverso  il  reperimento  di  alloggi   da
concedere in locazione a canone  concordato  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 3, della legge n. 431 del 1998. 
  8. Ai fini del rapido ed efficace utilizzo delle risorse  assegnate
con il presente decreto, le regioni, che hanno gia' avviato misure di
sostegno all'affitto riconducibili  all'emergenza  COVID-19,  possono
comunque destinare le risorse attribuite  ad  integrazione  di  dette
misure. 
  9. Ai fini del monitoraggio dell'utilizzo delle spesa delle risorse
ripartite con il presente decreto e  di  quelle  aggiuntive  messe  a
disposizione dalle regioni e dai comuni, le regioni  medesime,  entro
il 31 dicembre 2022, inoltrano al Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili un resoconto  in  ordine  alle  modalita'
adottate per il trasferimento dei fondi ai comuni, alle  procedure  e
ai requisiti individuati per l'assegnazione dei contributi spettanti,
al fabbisogno  riscontrato  nell'intero  territorio  regionale,  alle
modalita' di controllo adottate e programmate e con riferimento  alle
eventuali criticita' gestionali riscontrate. 
  10. Il monitoraggio di cui al  precedente  comma  9  e'  effettuato
sulla  base  di   un   format   predisposto   dal   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per
l'edilizia  statale,  le  politiche  abitative,  la  riqualificazione
urbana e gli interventi speciali entro trenta giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente  decreto  e  i  relativi  dati  sono  resi
disponibili  anche  nell'ambito  dell'osservatorio  nazionale   della
condizione abitativa. 
  11. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per  procedere,
previa intesa in sede di Conferenza  unificata,  alla  revisione  dei
criteri di accesso ai contributi del Fondo nazionale di cui  all'art.
11 della citata legge  n.  431  del  1998,  individuati  dal  decreto
ministeriale 7 giugno 1999. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e,
successivamente all'avvenuta registrazione,  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 luglio 2022 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 2138