L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE,  che  devolve  al  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con
le  amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione  delle  quote  di
cofinanziamento nazionale a carico della legge n.  183/1987  per  gli
interventi  di  politica  comunitaria  che,  al  fine  di  assicurare
l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99,  ha  istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1305  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo  sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) e che abroga regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17  luglio  2014
della Commissione recante modalita' di applicazione  del  regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 recante alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visto l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n.  1305/2013  del
Parlamento  europeo  e  Consiglio   successivamente   modificato   ed
integrato, da ultimo, dal suddetto  regolamento  (UE)  n.  2220/2020,
che, nel recare  la  ripartizione  annuale  per  Stato  membro  degli
stanziamenti di impegno per il sostegno  comunitario  destinato  allo
sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2022, azzerando
l'annualita'  2014  e  ripartendola  al  50%  nelle  due   annualita'
successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un  ammontare  complessivo
di  risorse  FEASR  pari  ad  euro  13.454.889.673,00,  di  cui  euro
1.654.587.531,00 per l'anno 2021; 
  Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la
presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la  programmazione  dei
Fondi strutturali e di  investimento  europei  2014-2020,  nel  testo
adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni  il  16  gennaio
2014 sulla proposta di riparto, tra  i  vari  programmi  di  sviluppo
rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per  il  periodo  di
programmazione 2014/2020; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i  criteri
di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei,  per  il
periodo di programmazione 2014/2020, ivi compresi  quelli  finanziati
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto l'art. 21, comma 4, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189,  convertito  con  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,   recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma  del
24 agosto 2016 che, per i  programmi  di  sviluppo  rurale  2014-2020
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dispone la copertura a
carico dello Stato dell'intera quota  del  cofinanziamento  regionale
delle  annualita'  2016,  2017,  2018,  2019  e  2020  attraverso  le
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5  della  legge
16 aprile 1987, n. 183; 
  Vista la nota n.  5451  del  13  febbraio  2019  con  la  quale  il
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ha trasmesso
il quadro finanziario  relativo  alla  programmazione  2014-2020  dei
programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del
finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al
Programma nazionale, con l'evidenza della  quota  di  cofinanziamento
statale  distinta  per  singola  annualita',   che   complessivamente
ammonta, a lordo della riserva di efficacia, a 8.086.844.241,50  euro
ed e' a carico del predetto Fondo di  rotazione,  comprese  le  quote
regionali  delle  regioni  colpite  dagli  eventi  sismici   per   le
annualita' dal 2016 al 2020  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  4  del
decreto-legge n. 189 del  2016  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 229 del 2016; 
  Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento
del budget assegnato all'Italia derivante  dalle  risorse  aggiuntive
(pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base
ai  trasferimenti  tra  il  primo  e  secondo  pilastro  (Regolamento
delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla  riduzione  del
5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono
un premio superiore  a  150.000  euro  (ai  sensi  dell'art.  11  del
regolamento (UE) n. 1307/2013); 
  Considerato, inoltre, che  il  predetto  quadro  finanziario  tiene
conto dello storno parziale delle risorse  finanziarie  assegnate  ai
Programmi di sviluppo rurale per le annualita'  2018,  2019  e  2020,
approvato dalla Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome
l'8 giugno 2017, a favore dei  Programmi  di  sviluppo  rurale  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici
iniziati il 24 agosto 2016; 
  Visti gli articoli 20-22 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in base
ai quali la ventilazione annuale, di cui alla citata nota n. 5451 del
13 febbraio 2019 del Mipaaf,  e'  stata  calcolata  distinguendo  per
ciascuna annualita' di spesa  la  quota  destinata  alla  riserva  di
performance, che e' stata definitivamente assegnata dalla Commissione
con decisioni adottate a seguito della  verifica  del  raggiungimento
dei target intermedi fissati a  livello  di  ciascuna  priorita'  dei
Programmi di sviluppo rurale; 
  Considerato che la predetta ventilazione  annuale  include  sia  un
aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia  di
euro delle singole annualita' di impegno FEASR  sia  l'arrotondamento
del tasso  di  cofinanziamento  FEASR  a  due  cifre  decimali,  che,
mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina  una  variazione
in  aumento  della  spesa  pubblica  complessiva  e  del  conseguente
cofinanziamento  nazionale  (Stato  e   regione)   per   un   importo
complessivo  di  euro  566.427,00   rispetto   a   quanto   stabilito
nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del  16  gennaio
2014; 
  Viste le decisioni con cui sono state approvate le versioni vigenti
dei  programmi  di   sviluppo   rurale   relativi   al   periodo   di
programmazione   2014/2022,   riportate   nella   tabella   contenuta
nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto; 
  Visto il quadro finanziario allegato alla suddetta nota n. 5451 del
13 febbraio 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, che evidenzia, relativamente alla riserva di efficacia, la
quota di cofinanziamento statale, distinta  per  singola  annualita',
relativa alla riserva di  efficacia,  che  ammonta  a  459.989.850,66
euro; 
  Considerato che per i Programmi di sviluppo  rurale  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria occorre  assicurare  la  copertura  a
carico dello Stato della quota del  cofinanziamento  regionale  della
riserva di efficacia, che e' stata  definitivamente  assegnata  dalla
commissione, limitatamente alle annualita' 2016, 2017, 2018,  2019  e
2020 e che tale importo, quantificato nella citata nota n.  5451  del
13 febbraio 2019 del Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
forestali, e' pari ad euro 24.009.540,57; 
  Considerato pertanto  che  la  quota  di  cofinanziamento  statale,
distinta per singola annualita', relativa alla riserva di  efficacia,
complessivamente ammonta pari a 483.999.391,24 risultante dalla somma
dei citati importi di 459.989.850,66 euro ed euro 24.009.540,57,  che
sono poste a carico del Fondo di rotazione; 
  Considerato che per i suddetti programmi e' stato  gia'  assicurato
il cofinanziamento statale a carico del Fondo  di  rotazione  di  cui
alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia,  per  le
annualita' dal 2014 al 2020 con i decreti direttoriali IGRUE numeri 7
e 47 del 2016, n. 59 del 2017, numeri 15-16-17-18-19 e 36  del  2019,
numeri 6-8 e 37 del 2020, numeri 2-37 del 2021; 
  Considerato che per la quota regionale dei suddetti Programmi delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e' stato gia'  assicurato  il
cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di  cui  alla
legge n. 183/1987, al  netto  della  riserva  di  efficacia,  per  le
annualita' dal 2016 al 2020 con i decreti direttoriali  IGRUE  numeri
8-9-10-11 del 2017, numeri 16-17-18-19 del 2019; 
  Vista la delibera  del  Consiglio  dei  ministri  17  giugno  2021,
sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, in merito  al
riparto del Fondo europeo agricolo per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)
relativo agli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'art.  3,  comma  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Considerato che nella tabella allegata  alla  citata  delibera  del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 si prevede che per l'anno  2022
a fronte di risorse del Fondo FEASR pari ad euro 1.355.921.375,00, di
cui 1.207.921.375,00 per i programmi regionali e 148.000.000,00 per i
programmi  nazionali,  occorre   attivare   risorse   a   titolo   di
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del  Fondo  di  rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie di  cui  alla  legge  n.
183/1987  per  848.467.247,69  euro  per  i  programmi  regionali   e
179.686.395,08  euro  per  i  programmi  nazionali,  per  un   totale
complessivo di euro 1.028.153.642,77; 
  Considerato che le risorse del  Next  Generation  EU  (NGEU),  come
evidenziate nella tabella allegata alla citata delibera del Consiglio
dei ministri 17 giugno 2021, pari a euro 269.404.179,00 per  il  2021
ed  euro  641.181.946,57  per  il  2022,  non  attivano  risorse   di
cofinanziamento nazionale  secondo  quanto  previsto  dal  cit.  reg.
1305/2013, art. 59,  par.  4,  lettera  e-bis,  come  modificata  dal
regolamento n. 2220/2020; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 giugno 2021, n.  89,  rubricato
«Risorse  per  il  riequilibrio  degli  interventi  FEASR»   abrogato
dall'art. 1, comma 2, legge 23 luglio 2021, n. 106, a  decorrere  dal
25 luglio 2021; 
  Visto l'articolo n. 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con  modificazioni  dalla  legge  n.  106/2021,  rubricato
«Risorse per il  riequilibrio  degli  interventi  del  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo  rurale»  che,  al  fine  di  assicurare  il
riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del  riparto  delle
risorse relative al Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR),  nonche'  al  fine   di   sostenere   i   soggetti   colpiti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio
2021-2022 ha destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di
cofinanziamento  nazionale  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,
inserito nei piani finanziari dei programmi di sviluppo rurale  delle
regioni coinvolte come finanziamento nazionale integrativo; 
  Vista la nota del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali n. 300760  del  1°  luglio  2021  con  la  quale  e'  stata
effettuata la suddivisione dell'importo sopraccitato di 92.717.455,29
euro tra i Programmi di sviluppo rurale  delle  regioni  beneficiarie
delle risorse destinate al riequilibrio finanziario; 
  Vista la nota n. 0630621 del 1° dicembre 2021 con cui il  Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  ha  comunicato  la
suddivisione tra le annualita' 2021 e 2022 dell'importo  sopraccitato
di 92.717.455,29; 
  Considerato che per i suddetti programmi e' stato  gia'  assicurato
il cofinanziamento statale a carico  del  Fondo  di  rotazione  delle
risorse per la riserva di efficacia riferita  a  tutti  Programmi  di
sviluppo rurale per l'importo  complessivo  di  euro  459.989.850,66,
della quota  regionale  della  Riserva  di  efficacia  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici  per  le
annualita' dal  2016  al  2020  per  l'importo  complessivo  di  euro
24.009.540,57, per l'anno 2021 riferita a tutti Programmi di sviluppo
rurale per l'importo complessivo di  euro  1.251.318.230,33,  nonche'
delle  risorse  previste  dal  citato  art.  68-ter   a   titolo   di
riequilibrio  finanziario   per   l'importo   complessivo   di   euro
92.717.455,29 con il decreto n. 37/2021; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  -  IGRUE,  di  cui  al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1°
giugno 2022, svoltasi in modalita' videoconferenza: 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo  di  rotazione  di
cui alla legge  n.  183/1987  assegnato  per  l'annualita'  2022  dei
Programmi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi regolamento (UE)  n.
1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo  e  Consiglio  sulla
base della ripartizione effettuata con la delibera del Consiglio  dei
ministri   17   giugno   2021   citata   nelle   premesse,    ammonta
complessivamente ad euro 1.028.153.642,77 ed e' destinato per ciascun
Programma di sviluppo rurale  nella  misura  definita  nella  tabella
allegata. 
  2.  Le  erogazioni  sono   effettuate   agli   organismi   pagatori
riconosciuti secondo le modalita' previste dalla  normativa  vigente,
sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per  il  tramite
di AGEA coordinamento. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per  i  programmi
di   rispettiva   competenza,   nonche'   gli   organismi    pagatori
riconosciuti, effettuano tutti  i  controlli  circa  la  sussistenza,
anche in capo ai beneficiari, dei  presupposti  e  dei  requisiti  di
legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e  verificano
che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro  le
scadenze previste ed in  conformita'  alla  normativa  comunitaria  e
nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni  titolari
degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di
colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 giugno 2022 
 
                                   L'Ispettore generale capo: Zambuto 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1118