IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'adunanza del 27 luglio 2022; 
  Vista  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  recante  il   «Piano
straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo  in  materia
di normativa antimafia» ed in particolare l'art. 3 che ha  introdotto
la «tracciabilita'  dei  flussi  finanziari»,  prevedendo  che:  «Per
assicurare la tracciabilita'  dei  flussi  finanziari  finalizzata  a
prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i  subappaltatori
e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari
di  finanziamenti  pubblici  anche   europei   a   qualsiasi   titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle  forniture  pubblici  devono
utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati,  anche  non
in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal  comma  5,  alle
commesse pubbliche»; 
  Visto l'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010  secondo  cui,
ai fini della tracciabilita',  su  ogni  transazione  eseguita  dalla
stazione appaltante o da un operatore economico della  filiera  delle
imprese relativa a un determinato contratto deve essere  presente  il
Codice identificato gara (CIG)  rilasciato  dall'Autorita'  nazionale
anticorruzione; 
  Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante «Linee guida
sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136», aggiornata con delibera n. 556 del  31
maggio 2017 con la quale l'Autorita' ha fornito linee  interpretative
ed applicative sulla tracciabilita' dei flussi finanziari, anche  con
riferimento ad alcune specifiche fattispecie,  tra  le  quali  quella
relativa ai servizi sociali; 
  Visto il decreto legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che all'art.  8,
comma 5, e' intervenuto sulle disposizioni del codice  dei  contratti
pubblici che regolano gli affidamenti di servizi sociali  realizzando
il coordinamento tra  i  due  sistemi  normativi  (Codice  del  terzo
settore e Codice dei contratti pubblici); 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 72 del 31 marzo 2021 recante le  «Linee  guida  sul  rapporto  tra
pubbliche amministrazioni ed enti del terzo  settore  negli  articoli
55-57 del Codice del terzo settore»,  nel  quale  e'  stata  chiarita
l'applicazione  della  normativa  sulla  tracciabilita'  dei   flussi
finanziari anche agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58  del
Codice del terzo settore, estranei rispetto al codice  dei  contratti
pubblici; 
  Considerato che l'istituto della tracciabilita' assurge a principio
ordinatore dell'azione amministrativa  che  puo'  essere  considerato
come diretta conseguenza dei principi sanciti dall'art. 1 della legge
7 agosto 1990, n. 241 sul  procedimento  amministrativo  che,  a  sua
volta, costituisce applicazione dei  principi  di  buon  andamento  e
imparzialita' di cui all'art. 97 della Costituzione. Lo stesso  deve,
quindi, trovare applicazione ogni qual volta si disponga  di  risorse
pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto  intercorrente
tra la pubblica amministrazione  e  il  contraente  che  riceve  tali
risorse e quindi anche ai contratti estranei o  esclusi  rispetto  al
codice dei contratti pubblici; 
  Ritenuto che la disciplina in materia di tracciabilita' si  applica
anche alle prestazioni erogate in regime di accreditamento secondo le
disposizioni nazionali e regionali in materia; 
  Considerata la necessita' di modificare  le  indicazioni  contenute
nella determinazione n. 4 del 2011 aggiornata dalla deliberazione  n.
556 del 2017 in materia di prestazioni socio sanitarie e di  ricovero
erogate da strutture accreditate con il servizio sanitario; 
  Ritenuto opportuno tenere in considerazione  alcune  particolarita'
dei servizi erogati da strutture, accreditate, al fine di  introdurre
elementi di semplificazione nell'adempimento degli obblighi  previsti
dalla legge; 
 
                              Delibera 
 
  l'aggiornamento della determinazione  n.  4  del  2011,  aggiornata
dalla delibera 556 del 2017, modificando in particolare il  paragrafo
3.5. 
 
                                                 Il Presidente: Busia 
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2022 
 
p. Il segretario: Angelucci