IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'adunanza del 27 luglio 2022 ha approvato con delibera n.  382,
le Linee guida n. 17:  «Indicazioni  in  materia  di  affidamento  di
servizi sociali». 
 
Premessa. 
 
  Le presenti Linee guida sono elaborate  in  applicazione  dell'art.
213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con la finalita'  di
promuovere l'efficienza e la qualita' dell'attivita'  delle  stazioni
appaltanti. Le indicazioni ivi contenute, come evidenziato anche  dal
Consiglio di Stato nel parere n. 805 del 3 maggio 2022 reso sul testo
delle presenti Linee guida, non  sono  vincolanti,  ma  rappresentano
suggerimenti  volti  a  favorire   l'omogeneita'   dei   procedimenti
amministrativi e lo sviluppo delle migliori pratiche. 
  Il documento, molto richiesto ed  atteso  dal  mercato,  interviene
all'indomani  dell'approvazione  del  decreto-legge  n.  76/2020  che
innova le  disposizioni  del  codice  dei  contratti  pubblici  sugli
affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento  tra  i
due  sistemi  normativi  (codice  del  Terzo  settore  e  codice  dei
contratti pubblici) che finora era mancato. L'effetto che ne consegue
e' una riduzione dell'ambito di applicazione del codice dei contratti
pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e  ai  soli
casi in cui le stazioni appaltanti non ritengano di organizzare detti
servizi ricorrendo a forme di co-programmazione e/o co-progettazione,
alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni di  volontariato  o
le Associazioni di promozione sociale o a forme di  autorizzazione  o
accreditamento previste dalla legislazione regionale in materia. 
  Per  lo  svolgimento  dei  servizi  sociali,  ivi  compresi  quelli
individuati nell'allegato IX del codice dei  contratti  pubblici,  le
stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere  a  forme
di  co-programmazione  e/o  di  co-progettazione,  qualora  ritengano
opportuno organizzare gli  stessi  avvalendosi  della  collaborazione
degli enti del Terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni  con
gli Organismi individuati dall'art. 56 del codice del  Terzo  settore
(di seguito CTS). La scelta tra le  varie  alternative  possibili  e'
effettuata dalle amministrazioni in considerazione della  natura  del
servizio  da  svolgere,  delle  finalita'  e   degli   obiettivi   da
perseguire, delle modalita' di organizzazione delle attivita' e della
possibilita'/opportunita', da un lato, di coinvolgere attivamente gli
operatori  del  settore  nelle  diverse  fasi  del  procedimento   di
realizzazione  del  servizio   e,   dall'altro,   di   prevedere   la
compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso. 
  Il presente documento si concentra sulle procedure  di  affidamento
assoggettate alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Per
quanto concerne gli istituti disciplinati dal CTS,  si  rimanda  alle
indicazioni fornite con il decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto Le  linee
guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed  enti  del  terzo
settore negli articoli 55-57 del CTS. Tale documento  disciplina  gli
istituti della co-programmazione,  co-progettazione,  le  convenzioni
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale, i trasporti sanitari di emergenza e urgenza. Si ritiene  che
le indicazioni ivi contenute possano ispirare la redazione, da  parte
delle  amministrazioni  pubbliche,  dei   regolamenti   interni   che
disciplinano le procedure di affidamento di servizi  sociali  esclusi
ed estranei dall'ambito di applicazione del codice e l'utilizzo degli
istituti  previsti  dal  CTS   in   base   alla   propria   autonomia
regolamentare e organizzativa. 
  La legge delega 21 giugno 2022,  n.  78  in  materia  di  contratti
pubblici all'art. 1, comma 2, lettera v) prevede la «revisione  della
disciplina  relativa  ai  servizi  sociali   e   della   ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' a quelli di servizio
ad alta intensita' di manodopera, per i quali i bandi  di  gara,  gli
avvisi e gli inviti devono  contenere  la  previsione  di  specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilita'  occupazionale  del
personale impiegato, prevedendo come criterio  utilizzabile  ai  fini
dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa». Cio' posto, qualora necessario, le presenti  Linee
guida saranno aggiornate al quadro normativo di riferimento all'esito
dell'adozione del nuovo codice dei contratti pubblici e dei  relativi
decreti attuativi. 
 
Parte I -  La  normativa  applicabile  agli  affidamenti  di  servizi
  sociali 
 
  1. Le fattispecie assoggettate al codice dei contratti pubblici 
    1.1) indicazioni generali 
      1.1.1) i contratti aventi ad oggetto servizi sociali rientranti
nell'Allegato IX del codice dei contratti pubblici sono  assoggettati
alle disposizioni del codice indicate nei successivi  paragrafi  1.2,
1.3 e 1.4 qualora non organizzati ai sensi degli articoli 55 e 56 del
CTS o mediante forme  di  autorizzazione  o  accreditamento  previste
dalle disposizioni regionali in materia. 
    1.2) Appalti di servizi sociali nei settori ordinari 
      1.2.1) gli appalti di servizi indicati al comma 5-bis dell'art.
142 (servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di
prestazioni sociali; altri servizi  pubblici,  sociali  e  personali,
inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da  organizzazioni
politiche,   da   associazioni   giovanili   e   altri   servizi   di
organizzazioni  associative)  di  importo   superiore   alla   soglia
comunitaria (750.000 euro) sono assoggettati al regime  «alleggerito»
che prevede l'applicazione dei commi da 1 a 5 e dei commi da 5-ter  a
5-octies del citato art. 142. Tra questi rientrano gli affidamenti di
servizi di  trasporto  ordinario  di  pazienti  in  ambulanza  e  gli
affidamenti misti per la  prestazione  di  servizi  di  ambulanza  in
generale, se il valore  dei  servizi  di  trasporto  di  pazienti  in
ambulanza e' superiore al valore degli altri servizi di ambulanza; 
      1.2.2) agli appalti di cui  al  punto  1.2.1)  si  applicano  i
principi comuni individuati agli articoli da 28 a 34 del  codice  dei
contratti pubblici, le disposizioni in materia di  programmazione  di
cui all'art. 21 e di aggregazione di cui agli articoli 37 e  38,  gli
articoli da 54 a 58 e da 60 a 65  (procedure  di  aggiudicazione  dei
settori  ordinari),  le  disposizioni  di  cui   agli   articoli   68
(specifiche tecniche), 69 (etichettature), 75 (inviti ai  candidati),
79 (fissazioni di termini), 80 (requisiti generali), 83  (criteri  di
selezione e  soccorso  istruttorio)  e  95  (criteri  di  valutazione
dell'offerta), adottando il criterio di  aggiudicazione  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla  base  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo; 
      1.2.3) ai sensi dell'art. 30, comma 8, del codice dei contratti
pubblici, agli appalti di servizi sociali rientranti nell'allegato IX
del  codice  dei  contratti  pubblici,  diversi  da  quelli  indicati
all'art. 142, comma 5-bis, si applicano i commi da 1 a 5  del  citato
art. 142 e le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990; 
      1.2.4) gli appalti di servizi di cui all'art. 142, comma 5-bis,
del codice dei contratti pubblici, di importo inferiore  alla  soglia
di cui all'art. 35, comma 1, lettera d), sono affidati  nel  rispetto
di quanto previsto all'art. 36. 
    1.3) Appalti di servizi sociali nei settori speciali 
      1.3.1) gli appalti di servizi sociali nei settori speciali sono
quelli rientranti nell'allegato IX del codice dei contratti  pubblici
affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera
e) del codice dei contratti pubblici; 
      1.3.2) fermo restando quanto previsto dal titolo VII del CTS  e
dall'art. 140, comma  2,  del  codice  dei  contratti  pubblici,  nei
settori speciali: 
        a) agli appalti di servizi sociali di cui all'allegato IX del
codice dei contratti pubblici, si  applicano  le  disposizioni  sulla
pubblicazione di bandi e avvisi previste dall'art. 140; 
        b) agli appalti di servizi sociali di cui all'art. 142, comma
5-bis, del codice dei contratti pubblici, di importo  superiore  alla
soglia indicata all'art. 35, comma 2, lettera c) del medesimo  codice
(1.000.000 di euro), oltre alle disposizioni di cui  alla  precedente
lettera a), si applicano le disposizioni di cui ai commi da  5-bis  a
5-septies del citato articolo; 
        c) agli appalti di servizi sociali di cui all'art. 142, comma
5-bis, del codice dei contratti pubblici di  importo  inferiore  alla
soglia di cui all'art. 35, comma 2, lettera c), si applica l'art.  36
del medesimo codice. 
    1.4) Concessioni di servizi sociali 
      1.4.1)  alle  concessioni   di   servizi   sociali   rientranti
nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici si  applicano  gli
articoli 31, paragrafo 3, 32, 46 e 47, della direttiva 23/2014  e  le
disposizioni  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Le   stazioni
appaltanti   hanno   l'obbligo   di   pubblicare   un    avviso    di
pre-informazione di cui  all'allegato  XXII,  nonche'  un  avviso  di
aggiudicazione. 
  2. Le fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici 
    2.1) ai sensi dell'art. 30, comma 8,  del  codice  dei  contratti
pubblici, sono estranee all'applicazione del codice  medesimo,  anche
se realizzate a titolo oneroso: 
      a) le forme di co-programmazione  attivate  con  organismi  del
Terzo settore previste dall'art. 55 del  CTS  realizzate  secondo  le
modalita' ivi previste; 
      b) le forme di  co-progettazione  attivate  con  organismi  del
Terzo settore previste dall'art. 55 del CTS e realizzate  secondo  le
modalita' ivi previste; 
      c) le convenzioni con le organizzazioni di  volontariato  e  le
imprese di  promozione  sociale  previste  dall'art.  56  del  CTS  e
stipulate secondo le modalita' ivi previste; 
    2.2) le ipotesi indicate al punto  2.1  sono  disciplinate  dalle
disposizioni  del  CTS  e  della  legislazione  speciale  vigente  in
materia.  Per  la  realizzazione  di  forme  di  co-programmazione  e
co-progettazione con enti del Terzo settore e  la  sottoscrizione  di
convenzioni con le organizzazioni di volontariato  e  le  imprese  di
promozione sociale, si applicano le disposizioni di cui alla legge  7
agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni possono far riferimento  alle
indicazioni contenute nel decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto Le  linee
guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed  enti  del  Terzo
settore negli articoli 55-57 del CTS; 
    2.3) si applica l'art. 26, comma 2, del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza. Le  stazioni  appaltanti
sono tenute a pubblicare sul sito  Amministrazione  Trasparente,  gli
atti relativi agli interventi di cui al presente paragrafo. Ai  sensi
del comma 3 del citato art. 26, la  pubblicazione  e'  condizione  di
efficacia del provvedimento. Si applica, altresi', la legge 13 agosto
2010, n. 136 in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari; 
    2.4) ai sensi dell'allegato IX del codice del contratti  pubblici
i servizi obbligatori  organizzati  come  servizi  non  economici  di
interesse generale sono  estranei  all'applicazione  del  codice.  Si
tratta,  ad  esempio,  dei  regimi  obbligatori  e  complementari  di
protezione sociale che coprono rischi di salute, vecchiaia, malattia,
pensionamento e disabilita'. 
  3. Le fattispecie escluse  dall'azione  del  codice  dei  contratti
pubblici 
    3.1) indicazioni generali 
      3.1.1) sono esclusi dall'applicazione del codice dei  contratti
pubblici i  contratti  di  servizi  sociali  che  non  rientrano  nei
precedenti paragrafi 1 e 2. Tra questi sono individuati: 
        a) i servizi di ambulanza, intesi come servizi  di  trasporto
sanitario di emergenza e urgenza, cui si applica l'art. 57 del CTS; 
        b)  l'erogazione  di  servizi   sanitari   e   socio-sanitari
contemplati  dai  livelli  essenziali  di  assistenza  del   servizio
sanitario nazionale, effettuata da soggetti esterni  accreditati,  in
forza di convenzioni o accordi contrattuali sottoscritti ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
        c) gli affidamenti di servizi sociali  svolti  in  regime  di
autorizzazione o  accreditamento  in  attuazione  della  legislazione
regionale in materia. A tali fattispecie si applicano  le  previsioni
delle  leggi  speciali  statali  e  regionali  vigenti  in   materia,
integrate dai principi contenuti nell'art. 4 del codice.  Si  applica
l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  in
materia  di  trasparenza.  Le  stazioni  appaltanti  sono  tenute   a
pubblicare sul sito Amministrazione trasparente,  gli  atti  relativi
agli interventi di cui al presente paragrafo. Ai sensi  del  comma  3
del citato art. 26, la pubblicazione e' condizione di  efficacia  del
provvedimento. Si applica, altresi', la legge 13 agosto 2010, n.  136
in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari; 
    3.2) il servizio di trasporto sanitario di' emergenza e urgenza 
      3.2.1) il  servizio  di  trasposto  sanitario  di  emergenza  e
urgenza puo' essere,  in  via  prioritaria,  oggetto  di  affidamento
diretto  alle  organizzazioni  di   volontariato   che   abbiano   le
caratteristiche indicate all'art. 57, comma 1, del CTS.  Resta  salva
la facolta' delle regioni, nell'esercizio della potesta'  legislativa
concorrente in materia, di  rendere  obbligatorio  l'affidamento  del
servizio in via prioritaria alle organizzazioni di volontariato; 
      3.2.2) per trasporto sanitario di  emergenza  si  intende  ogni
situazione che  necessiti  di  una  prestazione  sanitaria  rapida  e
immediata a causa di un imminente pericolo di vita; 
      3.2.3) per trasporto di urgenza si intende ogni  situazione  in
cui e' necessaria  una  prestazione  sanitaria  non  differibile,  in
assenza della quale la situazione del paziente diventerebbe critica e
il  paziente  medesimo  versa  in  condizioni  tali   da   richiedere
l'assistenza di personale sanitario in grado di effettuare  anche  il
primo soccorso; 
      3.2.4) rientra nella fattispecie in esame l'assistenza prestata
in ambulanza da parte di personale debitamente formato in materia  di
pronto  soccorso  a  pazienti  per  i  quali  esista  un  rischio  di
peggioramento dello stato di salute durante il  trasporto.  A  titolo
esemplificativo, rientrano nel campo applicativo dell'art. 57 del CTS
i trasporti finalizzati al trapianto di organi, alla  trasfusione  di
sangue o emoderivati, alla somministrazione  di  farmaci  e  antidoti
qualora risultino  indispensabili  a  salvaguardare  le  fondamentali
funzioni vitali dei pazienti e richiedano, quindi, imprevedibilita' e
somma urgenza nell'esecuzione; 
      3.2.5) il rispetto delle condizioni previste dall'art.  57  del
CTS  per   lo   svolgimento   del   servizio   e'   garantito   dalla
predeterminazione di  standard  minimi  di  efficienza  e  di  regole
interne volte ad assicurare  la  parita'  di  trattamento  e  la  non
discriminazione tra gli operatori. Sono considerate misure efficaci a
tal fine, l'istituzione di elenchi di fornitori e l'applicazione  del
principio di rotazione. 
 
Parte II - I servizi sociali nei settori  ordinari  di  cui  all'art.
  142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici 
 
  4. Principi generali 
    4.1) nell'affidamento dei  servizi  sociali  indicati  nel  comma
5-bis dell'art. 142 del codice dei  contratti  pubblici  le  stazioni
appaltanti garantiscono il rispetto dei principi di cui  all'art.  30
del medesimo codice; 
    4.2) al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  principi  sopra
enunciati, si  suggerisce  alle  stazioni  appaltanti  l'adozione  di
regolamenti interni volti a disciplinare gli  aspetti  relativi  alle
attivita' di affidamento ed esecuzione del contratto non disciplinati
dal codice dei contratti pubblici, quali, ad esempio,  la  disciplina
dei commissari di gara, la procedura  competitiva  con  negoziazione,
l'avvallamento,  il  subappalto,  le  modifiche  del  contratto,   la
disciplina sull'esecuzione. Si suggerisce la pubblicazione  di  detti
regolamenti nel sito amministrazione trasparente; 
    4.3) i principi generali che ispirano detti  regolamenti  possono
essere mutuati dal Quadro europeo  volontario  per  la  qualita'  dei
servizi sociali adottato dal Comitato per la protezione  sociale  del
Consiglio europeo il 6 ottobre 2010 e richiamato dal Considerando 114
della direttiva 2014/24/UE. 
  5. La programmazione del servizio 
    5.1) ai sensi dell'art. 142, comma  5-quater,  del  codice,  agli
affidamenti dei servizi sociali di cui al comma 5-bis si applicano le
disposizioni dell'art. 21  del  codice  dei  contratti  pubblici  nel
rispetto della legislazione statale e regionale  di  settore.  A  tal
fine, la programmazione riferita alla generalita' degli  acquisti  di
beni e servizi e' integrata dalla programmazione di settore  riferita
ai servizi sociali che e' effettuata nel rispetto di quanto  previsto
dalla legislazione regionale in materia; 
    5.2) le amministrazioni procedono  a  un'adeguata  programmazione
delle risorse e degli interventi sociali, al fine di  addivenire,  in
via preventiva, alla corretta individuazione e quantificazione  delle
risorse disponibili, dei  bisogni  da  soddisfare,  degli  interventi
all'uopo necessari e delle modalita' di realizzazione  degli  stessi,
anche mediante il coinvolgimento degli  enti  del  Terzo  settore  ai
sensi dell'art. 55 del CTS; 
    5.3)  l'individuazione  del  fabbisogno  di  servizi  sociali  e'
effettuata partendo dall'analisi storica della domanda del  servizio,
integrata da proiezioni  sui  possibili  fabbisogni  futuri,  incluse
possibili  linee  di  azione   per   rispondere   a   situazioni   di
urgenza/emergenza; 
    5.4) i piani regionali degli interventi  e  dei  servizi  sociali
sono realizzati dalle regioni d'intesa con i comuni interessati; 
    5.5) i comuni, associati negli  ambiti  territoriali  individuati
dalla  legislazione  regionale,  d'intesa  con  le   aziende   unita'
sanitarie locali, definiscono il piano di zona  dei  servizi  sociali
secondo le indicazioni del piano regionale nell'ambito delle  risorse
disponibili per gli interventi sociali e socio-sanitari; 
    5.6) il piano di zona nell'individuare gli obiettivi strategici e
le priorita' di intervento nonche' gli strumenti e  i  mezzi  per  la
relativa realizzazione, le modalita' organizzative  dei  servizi,  le
risorse finanziarie, strutturali  e  professionali,  i  requisiti  di
qualita', prevede l'erogazione dei servizi nel rispetto dei  principi
di universalita', parita' di trattamento e  non  discriminazione.  In
particolare, il piano di zona e' volto a: 
      a) favorire la  formazione  di  sistemi  locali  di  intervento
fondati  su  servizi  e  prestazioni  complementari   e   flessibili,
stimolando in particolare le risorse  locali  di  solidarieta'  e  di
auto-aiuto,   nonche'   a   responsabilizzare   i   cittadini   nella
programmazione e nella verifica dei servizi; 
      b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche  finanziarie,
derivate da forme di concertazione; 
      c) definire criteri di ripartizione della  spesa  a  carico  di
ciascun comune, delle aziende unita' sanitarie locali e  degli  altri
soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche  risorse  vincolate
per il raggiungimento di particolari obiettivi; 
      d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento  degli
operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi; 
    5.7) in sede di programmazione, ogni comune adotta una «Carta dei
servizi sociali», intesa come «Carta per  la  cittadinanza  sociale»,
volta a delineare le modalita'  con  cui  si  intende  rispondere  ai
bisogni  degli  utenti  dei  servizi,  tenendo   conto   dei   propri
orientamenti e possibilita'.  Fermi  restando  i  contenuti  previsti
dall'art. 13 della legge n. 328/2000, la Carta disciplina i  seguenti
aspetti: 
      a) le condizioni per un patto di cittadinanza sociale a livello
locale; 
      b) i percorsi e le opportunita' sociali disponibili; 
      c) la mappa delle risorse istituzionali e sociali; 
      d) i livelli essenziali di assistenza previsti; 
      e) gli standard di qualita' da rispettare; 
      f) le modalita' di partecipazione dei cittadini; 
      g) le forme di tutela dei diritti, in particolare dei  soggetti
deboli; 
      h) gli impegni e i programmi di miglioramento; 
      i) le regole da applicare in caso  di  mancato  rispetto  degli
standard; 
    5.8) le amministrazioni  verificano  e  valutano  annualmente  lo
stato di realizzazione delle azioni attivate, in termini di risultati
raggiunti,  e  apportano  i  cambiamenti  ritenuti   necessari   alla
programmazione  (ri-pianificazione)   per   l'anno   successivo.   In
particolare, individuano le azioni di mantenimento, di  potenziamento
e di innovazione sulla base della valutazione dell'andamento  storico
del rapporto tra l'offerta del servizio  interessato  e  la  relativa
domanda  e  dei  dati  sulla  soddisfazione   dell'utenza   acquisiti
nell'ambito delle azioni di monitoraggio. 
  6. L'aggregazione e la centralizzazione della domanda 
    6.1) l'art. 142, comma  5-quinquies,  del  codice  dei  contratti
pubblici consente  di  perseguire  le  finalita'  di  aggregazione  e
centralizzazione  della  domanda  di   servizi   sociali   rientranti
nell'ambito delineato dal comma 5-bis  del  medesimo  articolo  anche
facendo ricorso alle forme di aggregazione previste  dalla  normativa
regionale  di  settore,  con  particolare   riguardo   ai   distretti
sociosanitari e istituzioni analoghe. Pertanto, per l'affidamento  di
detti servizi, le amministrazioni possono avvalersi: 
      a) delle forme di aggregazione previste dall'art. 37 del codice
dei contratti pubblici; 
      b) della gestione  unitaria  del  sistema  locale  dei  servizi
sociali a rete, ricorrendo agli ambiti territoriali individuati dalle
regioni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 attraverso forme
di concertazione con gli enti locali interessati; 
      c)  delle  disposizioni  dell'art.  14,  commi  27  e  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge  30  luglio
2010, n. 122, che ha previsto l'obbligo, per i comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti, di  procedere  in  forma  associata,  mediante
Unione di comuni o convenzione, per la progettazione e  gestione  del
sistema locale dei  servizi  sociali  ed  erogazione  delle  relative
prestazioni ai cittadini,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  118,
quarto comma, della Costituzione. 
  7. Le  misure  volte  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni
previste dall'art. 142, comma 5-ter, del codice per l'affidamento dei
servizi sociali. 
    7.1) l'accessibilita' 
      7.1.1.)  i  servizi  sociali   dovrebbero   essere   facilmente
accessibili da parte di tutti coloro che ne  hanno  bisogno  (accesso
universale) ed essere garantiti sia gratuitamente  che  a  un  prezzo
accessibile per i cittadini; 
      7.1.2.) sarebbe opportuno  che  le  amministrazioni  rendessero
disponibili a tutti i cittadini, anche attraverso sportelli sociali e
attivita' di segretariato sociale, spazi di ascolto,  informazione  e
orientamento in cui e' possibile acquisire informazioni sui  diritti,
le opportunita' e le risorse disponibili sul territorio in  relazione
a specifiche esigenze; 
      7.1.3.) per tali finalita', si rivelano  particolarmente  utili
la mappatura dei servizi disponibili e l'utilizzo di una nomenclatura
univoca dei  servizi  medesimi  che  faciliti  l'identificazione  dei
livelli essenziali di assistenza sociale, rendendo possibile anche il
confronto  su  voci  omogenee  tra  i  diversi  sistemi  di   welfare
regionali; 
      7.1.4.)  le   amministrazioni   dovrebbero   prevedere   azioni
particolari volte a garantire l'accesso ai servizi, alle informazioni
e all'ambiente fisico in cui il servizio viene fornito da parte delle
persone disabili, organizzando anche adeguati servizi di trasporto; 
    7.2) la continuita' 
      7.2.1) i servizi sociali dovrebbero essere organizzati in  modo
da assicurare la continuita' del servizio per  tutta  la  durata  del
bisogno. In particolare, quando i servizi rispondono a necessita'  di
sviluppo ed esigenze di lungo termine,  i  beneficiari  devono  poter
contare su una  serie  continua  di  interventi,  evitando  l'impatto
negativo dell'interruzione del servizio; 
      7.2.2) le amministrazioni tengono conto delle esigenze  di  cui
al punto precedente nell'individuare la  durata  del  contratto,  che
deve essere adeguata alla tipologia dei bisogni da soddisfare e degli
interventi da organizzare; 
      7.2.3) l'esigenza di garantire la continuita' del servizio puo'
essere assicurata  mediante  l'applicazione  della  clausola  sociale
prevista  nel  Contratto  collettivo  di  riferimento,   nei   limiti
individuati dalla  normativa  vigente.  Non  sono  utilizzabili,  per
assicurare la continuita' del servizio, gli affidamenti diretti al di
fuori delle ipotesi  consentite,  ne'  le  deroghe  al  principio  di
rotazione; 
    7.3) la disponibilita' 
      7.3.1) le amministrazioni dovrebbero  garantire  una  gamma  di
servizi sociali sufficientemente ampia  e,  possibilmente,  prevedere
percorsi assistenziali individuali, in modo da garantire una risposta
adeguata alle necessita' dei beneficiari; 
      7.3.2) le amministrazioni dovrebbero assicurare agli utenti  la
possibilita' di scelta tra diversi servizi in  ragione,  ad  esempio,
del luogo di erogazione  o  della  modalita'  di  organizzazione  del
servizio; 
    7.4) la completezza 
      7.4.1) al fine di garantire la completezza dei servizi sociali,
gli stessi dovrebbero essere  adeguatamente  programmati  in  ragione
delle esigenze  dei  beneficiari  e  forniti  in  maniera  integrata,
tenendo conto delle varie  necessita',  capacita'  e  preferenze  dei
beneficiari dei servizi e delle loro famiglie; 
      7.4.2) sono considerati  utili  allo  scopo  la  previsione  di
strumenti   di   ricognizione   e    valutazione    della    domanda,
dell'intervento e del bisogno  sociale  del  territorio  e  l'uso  di
strumenti informativi e gestionali, quali la cartella sociale,  utili
alla registrazione e conservazione dei  dati  relativi  all'utenza  e
validi strumenti  di  controllo  e  monitoraggio  dell'evolversi  dei
bisogni  sociali  e  individuali,  dei  risultati  ottenuti   e   del
cambiamento dei fenomeni; 
      7.4.3) le amministrazioni dovrebbero organizzare gli  sportelli
sociali garantendo che gli  stessi,  oltre  a  svolgere  funzioni  di
informazione e orientamento in favore  degli  utenti,  consentano  la
raccolta di dati utili  alla  ricognizione  dei  bisogni,  agevolando
l'attivita' di programmazione; 
    7.5) la qualita' dei servizi 
    a) la valutazione della qualita' 
      7.5.1) gli enti del Terzo settore operano in  conformita'  alle
norme  vigenti  e  agli  standard  qualitativi  stabiliti  da  leggi,
regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta. Gli enti tenuti
alla redazione del bilancio sociale ai sensi dell'art. 14,  comma  1,
del CTS operano in conformita' agli impegni ivi assunti; 
      7.5.2) le pubbliche amministrazioni, nell'ambito  di  procedure
di affidamento di servizi di interesse generale,  possono  richiedere
agli  affidatari  la  realizzazione   di   sistemi   di   valutazione
dell'impatto sociale delle attivita' svolte, in conformita' a  quanto
previsto dalle Linee guida adottate con  decreto  del  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  del  23  luglio  2019,  per  gli
interventi  ivi  individuati.  Laddove  richiesta,  i  costi'   della
valutazione di impatto sono proporzionati al valore dell'intervento e
inclusi  nei  costi  complessivi   finanziati.   Le   amministrazioni
prevedono modalita' e tempi per la messa a punto e l'esecuzione della
valutazione di impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti  del
Terzo settore; 
      7.5.3) la valutazione della qualita' dei  servizi  deve  essere
partecipata e quindi svolta in cooperazione con i  beneficiari  e  le
loro famiglie,  anche  mediante  la  somministrazione  di  interviste
periodiche e test di gradimento; 
      7.5.4) le amministrazioni pubbliche verificano  che  i  servizi
sociali  siano  forniti  da  operatori  qualificati  e  adeguatamente
formati  a  soddisfare  le  esigenze  degli  utenti  finali,   spesso
appartenenti a gruppi svantaggiati.  L'organizzazione  dell'attivita'
lavorativa deve prevedere carichi di lavoro adeguati all'attivita' da
svolgere; 
      7.5.5) le amministrazioni pubbliche  accertano  che  i  servizi
sociali siano forniti nell'ambito di infrastrutture fisiche  adeguate
che rispettino le norme di salute e sicurezza per i  beneficiari  dei
servizi,  i  lavoratori,   i   volontari,   nonche'   le   norme   di
accessibilita' e i requisiti in materia ambientale; 
    b) gli strumenti di valutazione della qualita' 
      7.5.6) le amministrazioni pubbliche incaricate della  fornitura
di  servizi  sociali  dovrebbero  sviluppare  strumenti  specifici  e
adeguati per la definizione, la misurazione e  la  valutazione  della
qualita' dei servizi sociali, al  fine  di  conseguire  una  migliore
gestione della spesa pubblica  e  una  maggiore  soddisfazione  degli
utenti; 
      7.5.7)  per  le  finalita'  di  cui  al  punto  precedente,  le
amministrazioni  sviluppano  sistemi  di  gestione  della   qualita',
dotandosi a tal fine di norme, indicatori e criteri operativi.  Detti
sistemi sono costruiti, anche a livello di ambito  territoriale,  con
la compartecipazione dei diversi soggetti interessati  (enti  locali,
organizzazioni del terzo settore, utenti); 
      7.5.8) gli strumenti di qualita' dovrebbero: 
        individuare gli scopi del servizio; 
        avere un'interpretazione chiara e riconosciuta; 
        essere  basati  su  dati   di   riferimento   disponibili   e
affidabili. I metodi di raccolta  dei  dati  devono  minimizzare  gli
errori che  derivano  da  domande  ambigue,  definizioni  fuorvianti,
distorsioni derivanti da mancate risposte ed errori da parte  di  chi
effettua l'intervista o di chi  codifica.  Le  fonti  di  dati  utili
comprendono: statistiche ufficiali effettuate da  istituti  nazionali
di statistica, rilevazioni di dati amministrativi a  livello  locale,
regionale, nazionale ed  europeo,  studi,  relazioni  e  valutazioni,
anche effettuate tra pari e gli scambi di informazioni sulle migliori
pratiche;  indagini   effettuate   da   istituti   di   ricerca,   da
organizzazioni delle parti sociali; 
        essere reattivi  e  rivedibili.  Gli  strumenti  di  qualita'
devono misurare accuratamente la rilevanza e l'efficacia delle azioni
messe  in  atto,  tenendo  conto  degli  obiettivi   perseguiti,   la
soddisfazione delle necessita' dei beneficiari dei servizi e la  loro
vulnerabilita' nei confronti dei rischi, delle spese e  di  qualunque
elemento  che  possa  influenzare  la  durata  della  fornitura   del
servizio; 
      7.5.9)  l'analisi  dei  dati   raccolti   dovrebbe   consentire
l'identificazione di aspetti dinamici come, ad esempio, le  tendenze,
i punti deboli e i punti forti, le soglie raggiunte, le carenze nella
continuita'   (input),   rendendo   possibile   fissare    obiettivi,
determinare  priorita'  e  progettare  una  strategia  per  un'azione
regolamentare o correttiva (processo), oltre  che  per  monitorare  e
valutare l'efficienza  e  l'efficacia  delle  azioni  messe  in  atto
(risultato); 
      7.5.10) gli strumenti di qualita' collegati all'input  valutano
le  caratteristiche  della  fornitura  dei  servizi   sociali.   Essi
rappresentano le condizioni necessarie per la  fornitura  di  servizi
sociali di qualita' elevata ma non garantiscono che siano  seguiti  i
procedimenti adatti o che siano raggiunti risultati soddisfacenti; 
      7.5.11) gli strumenti  di  qualita'  collegati  alla  procedura
misurano la fornitura dei servizi sociali e offrono  una  valutazione
della loro qualita' basata sui dati disponibili.  Essi  rappresentano
quindi la definizione che piu' si  avvicina  all'effettiva  fornitura
del servizio; 
      7.5.12)  gli  strumenti  di  qualita'  collegati  al  risultato
valutano il livello in cui  la  fornitura  del  servizio  sociale  va
incontro  alle  necessita'  dei  beneficiari  e  influenza  il   loro
benessere. Tuttavia questi strumenti possono  essere  influenzati  da
altri fattori, diversi dalla qualita' della  fornitura  del  servizio
sociale, che devono essere tenuti presenti mediante un adattamento ai
rischi; 
    7.6) il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti 
      7.6.1) la Carta dei servizi sociali rappresenta  uno  strumento
privilegiato per realizzare percorsi di  valutazione  della  qualita'
che tengano conto del punto di vista degli utenti dei servizi; 
      7.6.2) i  prestatori  di  servizi  dovrebbero  incoraggiare  la
partecipazione attiva dei beneficiari e,  possibilmente,  delle  loro
famiglie,  delle  persone  di   fiducia   e   degli   operatori   non
professionisti   lungo   l'intera   filiera   della   programmazione,
implementazione, gestione e valutazione degli interventi. 
  8.  Il  criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo 
    8.1) ai sensi dell'art. 95, comma 3,  lettera  a)  del  codice  i
contratti relativi ai servizi sociali sono aggiudicati esclusivamente
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita' prezzo; 
    8.2)  al  fine  di  garantire  la  qualita'   dei   servizi,   le
amministrazioni  possono   privilegiare   formule   matematiche   che
valorizzino gli aspetti qualitativi in misura  maggiore  rispetto  al
ribasso sul prezzo, come ad esempio le formule non lineari con valori
di α contenuti o quelle bilineari. Inoltre,  le  amministrazioni,  ai
sensi dell'art. 95, comma  7,  del  codice  dei  contratti  pubblici,
possono prevedere, nei documenti di gara, che l'elemento relativo  al
costo assuma la forma di un prezzo o  costo  fisso,  sulla  base  del
quale sara' effettuata la competizione avendo a  riferimento  i  soli
criteri qualitativi; 
    8.3) la stazione appaltante puo' prevedere nei documenti di  gara
il  ricorso  alla  riparametrazione  con   riferimento   ai   singoli
sub-criteri dell'offerta tecnica e  dell'offerta  economica.  In  tal
modo e' possibile preservare l'equilibrio tra le  diverse  componenti
dell'offerta, garantendo che, in relazione  a  tutte  le  componenti,
l'offerta migliore ottenga  il  massimo  punteggio,  con  conseguente
rimodulazione delle altre offerte; 
    8.4) ferme le indicazioni contenute nell'art. 95 del  codice,  le
amministrazioni  possono   utilizzare   criteri   di   aggiudicazione
dell'offerta che attengano, tra l'altro: 
      a) alla qualita' del servizio; 
      b)  all'organizzazione  e  alla  qualifica   professionale   ed
esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto; 
      c)  alle  attivita'  successive  all'erogazione  del   servizio
(attivita' di rilevazione del grado di  soddisfazione  degli  utenti,
raccolta di dati e informazioni, creazione e messa a disposizione  di
banche dati informatizzate, ecc.); 
      d) alle condizioni per lo svolgimento della prestazione (tempi,
modalita' di svolgimento, processi); 
    8.5) le amministrazioni,  nell'esercizio  della  discrezionalita'
tecnica, possono individuare ulteriori sub-criteri di valutazione che
facciano riferimento alle misure descritte nel paragrafo 7; 
    8.6) nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con  le
risorse del PNRR o del  PNC,  le  amministrazioni  possono  prevedere
l'assegnazione  di  un  punteggio  aggiuntivo  all'offerente   o   al
candidato che dimostri la sussistenza di una o piu' delle  condizioni
previste  dall'art.  5  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77
convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo  le  indicazioni
contenute nelle Linee guida per  favorire  le  pari  opportunita'  di
genere e generazionali, nonche' l'inclusione lavorativa delle persone
con disabilita' nei contratti pubblici finanziati con le risorse  del
PNRR e del PNC, adottate con decreto della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento per le pari opportunita' in data  7  dicembre  2021.  In
particolare, le amministrazioni possono prevedere che concorrente  si
impegni ad assumere persone disabili per l'esecuzione del contratto o
per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali,  in
misura superiore rispetto alla  soglia  minima  percentuale  prevista
come requisito di partecipazione o, nel caso di cui al paragrafo  13,
come riserva di partecipazione o di esecuzione. 
  9. Il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia 
    9.1) agli affidamenti di servizi  sociali  di  importo  inferiore
alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera d)  del  codice  dei
contratti pubblici effettuati ai  sensi  dell'art.  36  del  medesimo
codice si applica il principio di rotazione; 
    9.2)  nell'ambito  dei   servizi   sociali   possono   sussistere
particolari ragioni per derogare al principio  della  rotazione,  che
dipendono dalla natura del servizio offerto oppure  dalla  situazione
di  svantaggio  in  cui  versano  i  beneficiari  del  servizio  o  i
prestatori dello stesso; 
    9.3) nei casi di deroga al principio di  rotazione,  la  stazione
appaltante  motiva  la  scelta  adottata  anche  in  relazione   alle
specifiche  ragioni  connesse  alla  natura  del  servizio   o   alle
condizioni degli utenti/prestatori che giustificano il  ricorso  alla
deroga, specificando il motivo per cui  dette  esigenze  non  possano
essere soddisfatte individuando una durata  idonea  del  contratto  o
prevedendo, nei documenti di gara, la possibilita'  del  rinnovo  del
contratto alla scadenza oppure, ancora, attivando la clausola sociale
prevista nel contratto  collettivo  nazionale  di  riferimento.  Cio'
anche in considerazione del fatto che l'importo per cui e' consentito
il ricorso alle procedure sotto soglia, per i servizi in argomento e'
particolarmente elevato. 
  10. La proroga tecnica 
    10.1) la proroga dei contratti  in  corso  di  esecuzione  e'  un
istituto di carattere eccezionale volto a consentire la  prosecuzione
del servizio nel caso in cui, per cause indipendenti  dalla  volonta'
della stazione appaltante, la procedura per l'affidamento  del  nuovo
contratto non possa concludersi prima della scadenza del contratto in
essere; 
    10.2) le amministrazioni tengono conto dei contratti in  scadenza
nella programmazione biennale degli acquisti  e  programmano  l'avvio
delle   procedure   di   gara   in   tempo   utile   per   addivenire
all'aggiudicazione del servizio entro la scadenza del contratto. 
  11. Le disposizioni in materia di trasparenza e  di  tracciabilita'
dei flussi finanziari 
    11.1) agli appalti di servizi di cui all'art. 142,  comma  5-bis,
del codice e agli appalti di cui  alla  Parte  III  si  applicano  le
disposizioni in materia di trasparenza di cui all'art. 29 del  codice
dei contratti pubblici; 
    11.2) agli appalti di cui al punto  precedente  si  applicano  le
disposizioni in materia di tracciabilita' dei  flussi  finanziari  di
cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e le indicazioni di
cui alla determina dell'Autorita' n. 556/2017. 
 
Parte III - I regimi derogatori previsti dal codice 
 
  12. Appalti riservati alle organizzazioni di cui all'art. 43, comma
2, del codice dei contratti pubblici per determinati servizi 
    12.1) l'art. 143 del codice dei contratti pubblici introduce  una
riserva in favore di organizzazioni in possesso delle caratteristiche
organizzative e strutturali individuate dal comma 2 della norma,  per
la partecipazione alle procedure di gara che abbiano  ad  oggetto  i'
servizi individuati al comma 1. La disposizione introduce una  deroga
al principio di concorrenza e, pertanto,  puo'  trovare  applicazione
soltanto ai casi espressamente previsti; 
    12.2) la  stazione  appaltante,  negli  atti  di  programmazione,
indica la volonta' di ricorrere ad una procedura riservata  e,  nella
determina a contrarre, motiva in  ordine  alla  scelta  di  avvalersi
della deroga,  con  riferimento  al  perseguimento  di  obiettivi  di
utilita' sociale; 
    12.3) le procedure di aggiudicazione sono quelle  previste  dagli
articoli da 54 a 58 e da 60 a 65 del codice dei contratti pubblici in
ragione della tipologia dell'affidamento e della soglia  di  importo.
Gli affidamenti  sono  effettuati  nel  rispetto  delle  disposizioni
regionali in materia; 
    12.4) la stazione appaltante  verifica,  oltre  al  possesso  dei
requisiti generali e speciali previsti dal codice, la sussistenza, in
capo ai concorrenti, delle particolari condizioni previste  dall'art.
143  del  codice  dei  contratti  pubblici,  attestata  in  sede   di
partecipazione. 
  13. Appalti riservati ad operatori economici e cooperative  sociali
il cui scopo principale sia l'integrazione  sociale  e  professionale
delle persone con disabilita' o svantaggiate ex art.  112,  comma  1,
prima parte, codice dei contratti pubblici (laboratori protetti): 
    13.1) l'art. 112, comma 1, prima parte, del codice dei  contratti
pubblici,  fatte  salve  le  disposizioni  vigenti  in   materia   di
cooperative sociali e di imprese  sociali,  prevede  una  riserva  di
partecipazione e di esecuzione  in  favore  di  operatori  economici,
cooperative sociali e loro  consorzi  il  cui  scopo  principale  sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'
o svantaggiate, che abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori
(soci o non) costituito da dette  persone.  In  considerazione  delle
finalita'  sociali,  che  giustificano  la   riserva,   la   suddetta
percentuale  di  lavoratori  disabili  o  svantaggiati  deve   essere
riferita sia al numero complessivo dei lavoratori sia  a  quello  che
esegue le singole prestazioni dedotte in contratto; 
    13.2) l'integrazione sociale e professionale  delle  persone  con
disabilita' o svantaggiate e' qualificabile come scopo principale dei
soggetti di cui al punto  13.1)  quando  ne  costituisce  l'attivita'
principale e stabile, risultante dallo statuto sociale; 
    13.3) il calcolo della quota del  30  per  cento  dei  lavoratori
disabili o svantaggiati e' effettuato secondo le indicazioni  fornite
dall'INPS con la circolare n. 188 del 1994. In particolare,  la  base
di calcolo a cui  applicare  la  percentuale  del  30  per  cento  e'
determinata  scomputando  dal  numero  complessivo   dei   lavoratori
impiegati  i  soci  volontari  e  le  persone   con   disabilita'   o
svantaggiate. Per le  cooperative  sociali  devono  essere  computati
nella base di calcolo sia i soci che i dipendenti; 
    13.4) la scelta di avvalersi della riserva di partecipazione o di
esecuzione e' indicata negli atti  di  programmazione.  L'affidamento
riservato ai soggetti di cui al punto 13.1)  puo'  avere  ad  oggetto
appalti di lavori, servizi o forniture e concessioni di lavori  e  di
servizi nei settori ordinari. Gli  affidamenti  sono  effettuati  nel
rispetto delle disposizioni regionali in materia. Il  bando  di  gara
indica la misura minima di  lavoratori  disabili  o  svantaggiati  da
impiegare nello svolgimento delle prestazioni contrattuali; 
    13.5) nel caso della riserva di partecipazione, le  procedure  di
aggiudicazione sono quelle previste dagli articoli da 54 a 58 e da 60
a 65 del codice. La stazione appaltante verifica il possesso, in capo
ai concorrenti, dei requisiti previsti dall'art. 80  del  codice  dei
contratti pubblici.  Con  particolare  riferimento  alle  cooperative
sociali  di  tipo  B  finalizzate  al  reinserimento  lavorativo   di
detenuti, in forza dell'art. 20 della legge n. 354  del  1975,  cosi'
come integrato dalla legge n. 193 del 2000, per la costituzione e  lo
svolgimento di rapporti di lavoro,  nonche'  per  l'assunzione  della
qualita' di socio nelle cooperative  sociali  di  cui  alla  legge  8
novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacita'  derivanti  da
condanne penali o civili. La deroga  e'  prevista  esclusivamente  in
favore dei soci e dei lavoratori delle cooperative ed e'  finalizzata
a consentire il  relativo  reinserimento  lavorativo.  La  disciplina
prevista all'art. 80, commi 1  e  2,  trova  piena  applicazione  nei
confronti degli  amministratori,  dei  procuratori  e  dei  direttori
tecnici; 
    13.6) nell'ipotesi di cui al punto  13.5),  nella  determinazione
dei criteri di valutazione delle offerte la stazione appaltante  deve
valorizzare adeguatamente le  caratteristiche  sociali  delle  stesse
attraverso  la   previsione   di   idonei   criteri   qualitativi   e
quantitativi; 
    13.7) la stazione appaltante puo' tenere in considerazione, tra i
criteri  qualitativi  di  valutazione  dell'offerta,  caratteristiche
soggettive dell'operatore economico, quali ad esempio:  i  requisiti,
le caratteristiche  e  l'esperienza  professionale  del  responsabile
delle attivita' di coordinamento; il numero  e  le  competenze  degli
operatori incaricati dell'accompagnamento lavorativo; la presenza  di
programmi di formazione, aggiornamento, accompagnamento e  tutoraggio
del personale disabile o svantaggiato; la capacita' di trasformazione
dei tirocini formativi in assunzioni stabili. La stazione  appaltante
puo' valutare altresi': l'appropriatezza e accuratezza dei  progetti,
intesa  come  capacita'  di   elaborare   piani   personalizzati   di
inserimento  e  di  affidare  mansioni  che   tengano   conto   della
particolare situazione fisica e psicologica dei lavoratori disabili o
svantaggiati;  l'attivita'  formativa  dedicata  ai  lavoratori;   il
possesso della certificazione di qualita' inerente  all'attivita'  di
inserimento  lavorativo;  la  presenza  di  azioni   di   valutazione
periodica delle attivita' di inserimento; le azioni di raccordo con i
servizi sociali del territorio; 
    13.8)  puo'  costituire  un  criterio  di  valutazione  di   tipo
quantitativo, ad  esempio,  l'incremento  del  numero  di  lavoratori
svantaggiati rispetto alla quota minima prevista dal bando di gara; 
    13.9)  la  stazione   appaltante   verifica   periodicamente   la
permanenza   dei   presupposti   che   hanno   consentito   l'accesso
dell'operatore economico alla procedura  riservata  o  all'esecuzione
riservata che devono essere mantenuti anche  durante  tutta  la  fase
esecutiva; 
    13.10) l'esecuzione del contratto  deve  avvenire  con  modalita'
tali  da  perseguire  lo  scopo  sociale  dell'operatore   economico,
favorendo l'integrazione sociale e professionale  delle  persone  con
disabilita' o svantaggiate. A  tal  fine,  nel  caso  di  riserva  di
esecuzione, il bando di gara richiede l'indicazione  delle  modalita'
di  esecuzione  che  avviene  nell'ambito   di   apposita   relazione
dell'operatore economico. La  stazione  appaltante  verifica  che  le
modalita' indicate dal  concorrente  siano  idonee  al  perseguimento
dello scopo dichiarato sulla base di criteri  predeterminati  e  resi
noti nel bando di gara. Tra  i  criteri  individuati  dalla  stazione
appaltante possono  essere  previsti  l'impiego  di  una  percentuale
minima di personale  con  disabilita'  o  svantaggiato  e  i  criteri
individuati al punto 13.7; 
    13.11) in fase esecutiva  la  stazione  appaltante,  al  fine  di
garantire la qualita' del servizio  affidato,  verifica  il  rispetto
delle condizioni richieste dal bando di  gara  e  di  quelle  offerte
dall'esecutore  e  accerta  l'idoneita'  dei  programmi  adottati   a
perseguire gli obiettivi prefissati. 
  14. Appalti con esecuzione riservata nell'ambito  di  programmi  di
lavoro protetti ex art. 112, comma 1, seconda parte, del  codice  dei
contratti pubblici 
    14.1) l'art. 112, comma 1, seconda parte del codice dei contratti
pubblici, prevede che le stazioni  appaltanti  possano  inserire  nel
bando di  gara  una  condizione  di  esecuzione  richiedendo  che  il
contratto sia svolto nell'ambito di un programma di  lavoro  protetto
che preveda l'impiego, per lo svolgimento delle relative  prestazioni
di almeno il 30% di lavoratori con disabilita' o svantaggiati; 
    14.2)  il  limite  numerico  previsto  dalla  norma  deve  essere
rispettato al momento della stipula del contratto ed essere mantenuto
per tutta la fase esecutiva ed e' calcolato con le modalita' indicate
al punto 13.3; 
    14.3) l'esecuzione del contratto avviene con  modalita'  tali  da
favorire concretamente l'integrazione sociale e  professionale  delle
persone con disabilita' o svantaggiate. Il bando di gara richiede  la
descrizione del programma di lavoro protetto, con  indicazione  delle
attivita'  che  saranno  svolte  dal  personale  con  disabilita'   o
svantaggiato, delle modalita'  di  svolgimento  delle  prestazioni  e
delle azioni volte  a  favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati; 
    14.4)  in  fase  esecutiva,  la  stazione  appaltante  valuta  la
corretta  esecuzione  della   prestazione   anche   con   riferimento
all'inserimento lavorativo  dei  soggetti  disabili  o  svantaggiati,
verificando, ad esempio, la  concreta  attuazione  del  programma  di
lavoro protetto e il perseguimento degli obiettivi programmati. 
  15. Entrata in vigore: 
    15.1) le presenti Linee guida entrano in vigore  il  quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                 Il Presidente: Busia 
 
Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2022. 
p. Il Segretario: Angelucci