La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della
concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n.
99, finalizzate, in particolare, a:
a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di
garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni,
tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale
connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi
dell'Unione europea, nonche' di contribuire al rafforzamento della
giustizia sociale, di migliorare la qualita' e l'efficienza dei
servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e
dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della
sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;
b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e
amministrativo, all'apertura dei mercati;
c) garantire la tutela dei consumatori.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia):
«Art. 47 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza). - 1. Il presente articolo disciplina
l'adozione della legge annuale per il mercato e la
concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori,
di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei
mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di
garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al
Governo della relazione annuale dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 23
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal
comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo
conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli
stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il
mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in
distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in
relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi
degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni
annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di
rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di
promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con
riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori
condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche
private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di
decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini
di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti,
decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma
1;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel
rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano le proprie competenze normative, quando vengano
in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza,
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni
contenute in precedenti leggi per il mercato e la
concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da
modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al
comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno
ai principi comunitari in materia di libera circolazione,
concorrenza e apertura dei mercati, nonche' alle politiche
europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti
nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza,
indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini,
le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si e'
ritenuto opportuno darvi seguito.
5. All'art. 23, comma 1, primo periodo, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, le parole: "entro il 30 aprile di
ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
marzo di ogni anno".»