IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013  recante  «organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio» ed, in particolare, l'art. 36, paragrafo 2, che fa obbligo
agli  Stati  membri  di  elaborare  una  strategia  nazionale  per  i
programmi operativi sostenibili sul mercato  ortofrutticolo,  attuati
dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, comprensivi della
disciplina ambientale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2017/891  della  Commissione
del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n.  2013/1308  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 2013/1306 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2011/543   della
Commissione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2017/892   della
Commissione del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  settori  degli   ortofrutticoli   e   degli
ortofrutticoli trasformati; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme  sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della PAC); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che   abroga   il
regolamento (UE) n. 2013/1306; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2022/126  della  Commissione
del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115  con
requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati  dagli
Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo
dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente  «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. (Legge comunitaria  per  il  1990)»,  con  il
quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed, in particolare, l'art.
1, commi 666 e  667,  con  la  quale  e'  autorizzata  la  spesa  per
l'istituzione di un catasto delle  produzioni  frutticole  nazionali,
prevedendo che i criteri e le  modalita'  per  la  realizzazione  del
predetto catasto sono individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto  di  dare  applicazione   alle   richiamate   disposizioni
contenute nella legge 30 dicembre 2018, n.  145,  comma  666  e  667,
anche per il settore dell'olio d'oliva e delle  olive  da  tavola  in
quanto con regolamento (UE) n. 2021/2115 e regolamento delegato  (UE)
n. 2022/126 i programmi operativi del citato settore sono  assimilati
a quelli del settore ortofrutticolo; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni»,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge  18  novembre  2019,  n.  132  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo  2020,
n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1  comma
4 del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a  visto
e registrazione della Corte di conti al n. 89  in  data  17  febbraio
2020 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale del  4  dicembre  2020,  n.  9361300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  35  dell'11  febbraio  2021,
recante individuazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; 
  Visto l'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, recante «Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione
digitali», convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120 che istituisce un nuovo sistema unico di identificazione
delle parcelle agricole in conformita'  all'art.  5  del  regolamento
delegato (UE) n. 2014/640  della  Commissione,  dell'11  marzo  2014,
basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che  supportano
l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare  gli
adempimenti  previsti  in  capo   ai   produttori   dalla   normativa
dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione  delle
attivita'  di  gestione  e   di   controllo   di   competenza   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto ministeriale del  1°  marzo  2021,  n.  99707,  di
attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-  legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, che riporta le disposizioni a cui  si  devono
conformarsi tutti gli adempimenti, le attivita' amministrative  e  le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche in materia di
gestione e di controllo, previste dalla normativa dell'Unione europea
e nazionale in materia agricola, anche ai fini dell'erogazione  delle
risorse pubbliche in agricoltura; 
  Considerato, altresi', che, il  medesimo  art.  43,  comma  1,  del
decreto-legge 76 del 2020, stabilisce che i  fascicoli  aziendali  di
cui all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
dicembre  1999,  n.  503,  devono  essere  confermati  o   aggiornati
annualmente in  modalita'  grafica  e  geo-spaziale,  per  consentire
l'attivazione  dei  procedimenti  amministrativi  che  utilizzano  le
informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata
attraverso l'utilizzo di strumenti grafici  e  geo-spaziali  ai  fini
della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli  aziendali,  e'
verificata sulla base del sistema di identificazione  della  parcella
agricola; 
  Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale
del 1° marzo 2021, n. 99707, stabilisce che  il  SIPA  -  Sistema  di
identificazione delle parcelle agricole consente  di  geolocalizzare,
visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del  Sistema
integrato di gestione  e  controllo  (SIGC)  a  livello  di  parcella
agricola nonche' di determinarne  l'uso  del  suolo  e  le  superfici
massime  ammissibili  nel  quadro  dei  diversi   regimi   di   aiuto
dell'Unione; 
  Considerato che l'art. 3, comma 4, del citato decreto  ministeriale
del  1°  marzo  2021,  n.  99707,  specifica  che  per  la  tenuta  e
l'aggiornamento  degli  schedari  agricoli,  in  particolare  per  la
corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici,
trova applicazione l'utilizzo della parcella di  riferimento  (unita'
elementare del SIPA), univocamente identificata e costituita  da  una
superficie agricola geometricamente delimitata, caratterizzata  dalla
copertura omogenea del terreno rispetto  ad  una  classificazione  di
riferimento, rilevata con modalita' oggettive; 
  Ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni  di  cui
all'art. 43, comma 1, del sopracitato decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del medesimo decreto-legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n.  503  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  recante   il
regolamento per l'istituzione  della  Carta  dell'agricoltore  e  del
pescatore e  dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione
dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo  30  aprile  1998,  n.
173; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12  marzo  2015,  «Semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020», in particolare l'art.  3,  comma
1,  relativo  alla  definizione  del  fascicolo  aziendale,   nonche'
l'allegato A al predetto decreto; 
  Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale
e'  stata  adottata  la  nuova  strategia  nazionale  in  materia  di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro  associazioni,  di  fondi  di  esercizio  e  di
programmi operativi per il periodo 2018-2022; 
  Vista la Misura 1 - Azioni di pianificazione della produzione della
Sezione 1 dell'allegato al  citato  decreto  ministeriale  29  agosto
2017, n. 4969, come modificato dal decreto ministeriale 27  settembre
2018, n. 9286, che  auspica,  in  ambito  SIAN,  l'attivazione  delle
funzionalita'  informatiche  per  la  definizione   di   un   catasto
ortofrutticolo nazionale  basato  sulle  informazioni  contenute  nel
fascicolo   aziendale   per   l'attivita'   di    programmazione    e
pianificazione della produzione  da  parte  delle  organizzazioni  di
produttori ortofrutticole; 
  Visto il decreto ministeriale 12 maggio  2022,  n.  216483  recante
«Modifica  del  decreto  ministeriale  29  agosto   2017,   n.   4969
concernente  strategia  nazionale  in  materia  di  riconoscimento  e
controllo delle organizzazioni di produttori  ortofrutticoli  e  loro
associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per  il
periodo 2018-2022»,  il  quale  estende  la  durata  della  strategia
nazionale ai programmi operativi delle organizzazioni  di  produttori
ortofrutticoli e delle loro associazioni fino al 31 dicembre 2025; 
  Considerato che il comma 666 dell'art. 1 della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, stabilisce che  il  catasto  frutticolo  e'  realizzato
attraverso una  ricognizione  a  livello  aziendale  delle  superfici
frutticole, distinte a livello delle principali  cultivar  e  che  la
Strategia nazionale ortofrutta individua nel  catasto  uno  strumento
per la pianificazione della produzione ad opera delle  organizzazioni
di produttori ortofrutticole; 
  Ritenuto opportuno istituire anche il catasto olivicolo  realizzato
attraverso una  ricognizione  a  livello  aziendale  delle  superfici
olivicole,  distinte  a  livello  delle  principali  cultivar  e   la
Strategia nazionale olivicola individua nel catasto uno strumento per
la programmazione della produzione ad opera delle  organizzazioni  di
produttori del settore dell'olio di oliva e delle  olive  da  tavola,
nonche' per semplificare  la  gestione  amministrativa  del  comparto
prevista da regolamento (UE) n. 2021/2115; 
  Considerato che la spesa autorizzata dall'art. 1, comma 666,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, non subisce alcuna variazione; 
  Considerato  che  l'Italia  ha  trasmesso  il  31   dicembre   2021
all'esecutivo UE il Piano strategico  nazionale  della  PAC  2023-27,
come previsto agli  articoli  104  e  118  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115, per il quale si e' in attesa di ricevere la  decisione  di
esecuzione della Commissione UE di cui al paragrafo 6  dell'art.  118
del precitato regolamento (UE); 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sancita nella seduta del 25 maggio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le  disposizioni  applicative  di
cui all'art. 1, comma 667, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
richiamata in  premessa,  per  la  realizzazione  del  catasto  delle
produzioni frutticole e delle produzioni del settore delle  olive  da
olio e olive da tavola, in ordine ai seguenti aspetti: 
    a)  modalita'  e  condizioni  per  l'iscrizione  delle  superfici
frutticole  nel  catasto  frutticolo  nazionale  e  delle   superfici
olivicole nel catasto olivicolo nazionale e impianto degli schedari; 
    b) gestione e aggiornamento  a  regime  dei  dati  contenuti  nei
catasti di cui alla lettera a), con riferimento alle  variazioni  che
possono intervenire sul SIPA - Sistema unico di identificazione delle
parcelle agricole - e sui  dati  contenuti  nel  fascicolo  aziendale
agricolo, costituito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503  e  successive  modifiche  e
integrazioni e definito ai sensi del decreto ministeriale 12  gennaio
2015, n. 162, in particolare all'art. 3, comma 1.