IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre
2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e  il  rilancio
dell'economia», come modificato dall'art.  1,  comma  649,  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
  Visto il decreto interministeriale (MIMS/MEF) n. 262 del 25  giugno
2021, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il  21  luglio
2021  con  n.  2462  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 191  dell'11  agosto
2021, con cui si e' data attuazione a quanto previsto  dall'art.  85,
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 
  Visto l'art. 7, comma 6-quater, decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, (decreto «Sostegni  -  bis»)  recante  «Misure  urgenti  connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la
salute e i servizi territoriali»,  convertito  con  legge  23  luglio
2021, n. 106; 
  Vista la comunicazione della Commissione n. C (2021)  8442  del  18
novembre 2021 «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  della
COVID-19  e  modifica   dell'allegato   della   comunicazione   della
Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107  e
108   del   trattato   sul    funzionamento    dell'Unione    europea
all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»; 
  Visto il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma 1,  lettera
a), decreto-legge n. 104/2020, con una dotazione  di  20  milioni  di
euro per l'anno 2020, destinato a compensare  i  danni  subiti  dalle
imprese esercenti i servizi di  linea  non  soggetti  a  obblighi  di
servizio pubblico, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal  Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  ai  sensi  del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21  ottobre  2009,
n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle  regioni
e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione  del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
  Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito con modificazioni dalla legge 18  dicembre  2020,  n.
176, in base al quale, al fine di consentire l'attuazione  di  quanto
disposto,  inter  alia,  dall'art.  85,   comma   1,   del   predetto
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' consentita la  conservazione
delle  risorse  in   conto   residui   per   il   relativo   utilizzo
nell'esercizio successivo; 
  Vista  la  decisione  SA.62718  C_2021   3944   della   Commissione
dell'Unione europea, in ordine alla conformita' degli aiuti di  Stato
ammontanti a 20 milioni di  euro  previsti  dall'art.  85,  comma  1,
lettera a), decreto-legge n. 104/2020,  con  la  comunicazione  della
Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di  stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  della
COVID-19»,  adottato  il  19  marzo  2020  come  modificata  con   la
comunicazione C (2021) 564 del 28 gennaio 2021; 
  Vista la decisione SA.100126 C_2021/N  7990  del  4  novembre  2021
della Commissione dell'Unione europea «COVID-19: aiuti  al  trasporto
su strada di passeggeri  (modifica  di  SA.62718)»,  in  ordine  alla
conformita' dell'incremento di cinque milioni di euro degli aiuti  di
Stato, complessivamente ammontanti a  venticinque  milioni  di  euro,
previsti  dall'art.  85,  comma  1,  lettera  a),  decreto-legge   n.
104/2020, con la comunicazione  della  Commissione  (C  (2020)  1863)
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il  19
marzo 2020 come modificata con la comunicazione C (2021) 564  del  28
gennaio 2021; 
  Considerato che il punto 32 della comunicazione  della  Commissione
n. C (2021) 8442 del 18 novembre  2021  -sesta  modifica  del  quadro
temporaneo-, per gli aspetti che interessano  la  misura  di  cui  al
decreto interministeriale (MIMS/MEF) n. 262 del 25  giugno  2021,  ha
modificato nel quadro temporaneo, sezione 3.1, punto 22, lettera  a),
il   limite   dell'importo   complessivo   dell'aiuto   per   impresa
ammissibile, portandolo da 1,8 milioni di EUR a 2,3 milioni di EUR; 
  Considerato che il punto 33 della comunicazione  della  Commissione
n. C (2021) 8442 del 18 novembre  2021  -sesta  modifica  del  quadro
temporaneo-, per gli aspetti che interessano  la  misura  di  cui  al
decreto interministeriale (MIMS/MEF) n. 262 del 25  giugno  2021,  ha
modificato nel quadro temporaneo, sezione 3.1, punto 22, lettera  d),
il  limite  temporale  per  la  concessione  degli  aiuti  di  Stato,
portandolo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifica del decreto interministeriale 
                      n. 262 del 25 giugno 2021 
 
  1. Ai sensi della comunicazione della Commissione n. C (2021)  8442
del 18 novembre 2021 - sesta modifica del quadro temporaneo, l'ottavo
capoverso delle premesse del decreto interministeriale n. 262 del  25
giugno 2021 le parole  «con  la  comunicazione  C(2021)  564  del  28
gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti  «con  la  comunicazione
della Commissione (C (2021) 8442)». 
  2. Ai sensi della comunicazione della Commissione n.  C(2021)  8442
del 18 novembre  2021  -sesta  modifica  del  quadro  temporaneo,  il
diciannovesimo capoverso delle premesse del decreto interministeriale
n. 262 del 25 giugno 2021 le parole «entro e non oltre il 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «entro e non oltre il 30  giugno
2022». 
  3. Ai sensi del punto 32 della comunicazione della  Commissione  n.
C(2021) 8442 del  18  novembre  2021  -  sesta  modifica  del  quadro
temporaneo,  all'art.  2,  comma  2,  primo  periodo,   del   decreto
interministeriale n. 262 del 25  giugno  2021  le  parole  «entro  il
limite di 1.800.000 euro» sono sostituite dalle  seguenti  «entro  il
limite di 2.300.000 euro». 
  4. Ai sensi del punto 32 della comunicazione della  Commissione  n.
C(2021) 8442 del  18  novembre  2021  -  sesta  modifica  del  quadro
temporaneo, all'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale n.
262 del 25 giugno 2021 le parole «Qualora l'importo  attribuibile  ad
un'impresa ai sensi del comma 1 sia superiore a 1.800.000 euro»  sono
sostituite  dalle  seguenti  «Qualora   l'importo   attribuibile   ad
un'impresa ai sensi del comma 1 sia superiore a 2.300.000 euro». 
  5. Ai sensi della comunicazione della Commissione n.  C(2021)  8442
del 18 novembre 2021 - sesta modifica del quadro temporaneo, all'art.
5, comma 2, del decreto interministeriale n. 262 del 25  giugno  2021
le parole «comunicazione della  Commissione  (C  (2020)  1863)»  sono
sostituite dalle seguenti «comunicazione della Commissione (C  (2021)
8442)». 
  6. Sono fatte  salve,  in  ogni  caso,  gli  atti  e  le  attivita'
istruttorie posti in essere con il decreto interministeriale  n.  262
del 25 giugno 2021.