IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del
Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri
o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determine del segretario generale o
dei ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive
competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, e successive modificazioni, recante la disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 2, relativo alle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' l'art. 24-quater, relativo
all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita';
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3, del citato decreto-legge
n. 36 del 2022, il quale, al fine di garantire l'attuazione della
delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227,
autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad incrementare la
propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima
fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia;
Visto, altresi', l'art. 31, comma 1, del predetto decreto-legge n.
36 del 2022, il quale prevede l'incremento della dotazione organica
dirigenziale di una posizione di livello generale e di due posizioni
di livello non generale, da assegnare ad apposita struttura della PCM
individuata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 303 del
1999, ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto al
Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni
di alta direzione, responsabilita' politica generale e coordinamento
delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e
aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore
funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del
Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali
e aerospaziali, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 2,
del decreto legislativo n. 128 del 2003 e fatte salve le competenze
del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonche' di
realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto, inoltre, il comma 2 del medesimo art. 31 del decreto-legge
n. 36 del 2022, il quale dispone, tra l'altro, che la Presidenza del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi di un contingente di cinque
esperti, di cui due designati d'intesa con il Ministro della difesa e
uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in
possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle
applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, e che
tale contingente e' aggiuntivo rispetto a quello previsto dal comma 5
del medesimo art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999;
Ritenuto necessario adeguare l'assetto organizzativo della
Presidenza del Consiglio dei ministri a quanto disposto dai citati
articoli 9 e 31 del decreto-legge n. 36 del 2022;
Ritenuto, in particolare, che l'Ufficio per le politiche in favore
delle persone con disabilita' si articoli, al suo interno, in non
piu' di un Ufficio di livello dirigenziale generale e in non piu' di
tre Servizi di livello dirigenziale non generale;
Ritenuto necessario, altresi', provvedere all'istituzione di un
apposito Ufficio autonomo denominato «Ufficio per le politiche
spaziali e aerospaziali», articolato in non piu' di due Servizi di
livello dirigenziale non generale;
Ritenuto opportuno che l'Ufficio per le politiche spaziali e
aerospaziali, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti
dal presente decreto, si avvalga del contingente di esperti di cui
all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012
1. E' istituito l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali,
quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre
2012 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera m-quater e' inserita la
seguente: «m-quinquies) Ufficio per le politiche spaziali e
aerospaziali»;
b) l'art. 24-quater) e' sostituito dal seguente:
«Art. 24-quater
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'
1. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilita' e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio
dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione
e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con
disabilita'.
2. L'Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari,
compresi quelli relativi alla gestione dei fondi assegnati alle
politiche, per la realizzazione degli interventi connessi
all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la
promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la
loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonche'
la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilita' e la Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea; cura la gestione e il supporto
amministrativo per il funzionamento e l''esercizio dei compiti
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita' di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009,
n. 18; svolge le attivita' istruttorie connesse all'adozione degli
atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilita';
svolge l'attivita' istruttoria ai fini della promozione di intese in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare il
coordinamento tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e
dei servizi sociosanitari ed educativi in favore delle persone con
disabilita'; cura l'attivita' di informazione e di comunicazione
istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la
divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche;
assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali,
europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati;
promuove, in collaborazione con l'ISTAT e con l'INPS, l'attivita' di
raccolta dei dati concernenti le persone con disabilita'.
3. L'Ufficio autonomo si articola in non piu' di un Ufficio e
non piu' di tre Servizi.»;
c) dopo l'art. 24-quater), e' inserito il seguente:
«Art. 24-quinquies
Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali
1. L'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e' la
struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di
alta direzione, responsabilita' politica generale e coordinamento
delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e
aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore
funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente
nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, ivi
comprese quelle previste dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
128, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del
decreto legislativo n. 128 del 2003, e fatte salve le competenze del
Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonche' di
realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. L'Ufficio si articola in non piu' di due Servizi e si avvale
del contingente di esperti di cui all'art. 31, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.».