IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  ministri
o sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture medesime affidata alle determine del segretario generale  o
dei  ministri  e  sottosegretari  delegati,  secondo  le   rispettive
competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, e  successive  modificazioni,  recante  la  disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 2, relativo alle strutture della  Presidenza  del
Consiglio  dei   ministri,   nonche'   l'art.   24-quater,   relativo
all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3, del citato  decreto-legge
n. 36 del 2022, il quale, al fine  di  garantire  l'attuazione  della
delega legislativa di cui  alla  legge  22  dicembre  2021,  n.  227,
autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad incrementare la
propria dotazione organica di una  posizione  dirigenziale  di  prima
fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia; 
  Visto, altresi', l'art. 31, comma 1, del predetto decreto-legge  n.
36 del 2022, il quale prevede l'incremento della  dotazione  organica
dirigenziale di una posizione di livello generale e di due  posizioni
di livello non generale, da assegnare ad apposita struttura della PCM
individuata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n.  303  del
1999, ai  fini  dell'espletamento  delle  attivita'  di  supporto  al
Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle  funzioni
di alta direzione, responsabilita' politica generale e  coordinamento
delle politiche  dei  Ministeri  relative  ai  programmi  spaziali  e
aerospaziali, e per  quelle  di  supporto  ad  ogni  altra  ulteriore
funzione attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche  spaziali
e aerospaziali, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 2,
del decreto legislativo n. 128 del 2003 e fatte salve  le  competenze
del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonche'  di
realizzazione, mantenimento  e  ristabilimento  della  pace  e  della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88  e  89  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto, inoltre, il comma 2 del medesimo art. 31  del  decreto-legge
n. 36 del 2022, il quale dispone, tra l'altro, che la Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi di  un  contingente  di  cinque
esperti, di cui due designati d'intesa con il Ministro della difesa e
uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo  economico,  in
possesso di specifica  ed  elevata  competenza  nelle  materie  delle
applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, e  che
tale contingente e' aggiuntivo rispetto a quello previsto dal comma 5
del medesimo art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999; 
  Ritenuto  necessario   adeguare   l'assetto   organizzativo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri a quanto  disposto  dai  citati
articoli 9 e 31 del decreto-legge n. 36 del 2022; 
  Ritenuto, in particolare, che l'Ufficio per le politiche in  favore
delle persone con disabilita' si articoli, al  suo  interno,  in  non
piu' di un Ufficio di livello dirigenziale generale e in non piu'  di
tre Servizi di livello dirigenziale non generale; 
  Ritenuto necessario, altresi',  provvedere  all'istituzione  di  un
apposito  Ufficio  autonomo  denominato  «Ufficio  per  le  politiche
spaziali e aerospaziali», articolato in non piu' di  due  Servizi  di
livello dirigenziale non generale; 
  Ritenuto opportuno  che  l'Ufficio  per  le  politiche  spaziali  e
aerospaziali, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti
dal presente decreto, si avvalga del contingente di  esperti  di  cui
all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
                            ottobre 2012 
 
  1. E' istituito l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali,
quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  ottobre
2012  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera m-quater e'  inserita  la
seguente:  «m-quinquies)  Ufficio  per  le   politiche   spaziali   e
aerospaziali»; 
    b) l'art. 24-quater) e' sostituito dal seguente: 
 
                           «Art. 24-quater 
 
  Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' 
 
      1. L'Ufficio per le  politiche  in  favore  delle  persone  con
disabilita' e' la struttura di supporto al Presidente  del  Consiglio
dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla  promozione
e al coordinamento  delle  politiche  in  favore  delle  persone  con
disabilita'. 
      2. L'Ufficio, in particolare, cura gli  adempimenti  necessari,
compresi quelli relativi  alla  gestione  dei  fondi  assegnati  alle
politiche,   per   la   realizzazione   degli   interventi   connessi
all'attuazione delle politiche volte  a  garantire  la  tutela  e  la
promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire  la
loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonche'
la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilita'  e  la  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea; cura  la  gestione  e  il  supporto
amministrativo  per  il  funzionamento  e  l''esercizio  dei  compiti
dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle  persone   con
disabilita' di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 3  marzo  2009,
n. 18; svolge le attivita' istruttorie  connesse  all'adozione  degli
atti, anche normativi,  di  competenza  in  materia  di  disabilita';
svolge l'attivita' istruttoria ai fini della promozione di intese  in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  dirette  a  sviluppare   il
coordinamento tra i diversi livelli di Governo  delle  prestazioni  e
dei servizi sociosanitari ed educativi in favore  delle  persone  con
disabilita'; cura l'attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione
istituzionale nelle materie di propria competenza,  ivi  compresa  la
divulgazione  delle  azioni  positive  e  delle  migliori   pratiche;
assicura la rappresentanza del  Governo  negli  organismi  nazionali,
europei e internazionali  competenti  negli  ambiti  sopra  indicati;
promuove, in collaborazione con l'ISTAT e con l'INPS, l'attivita'  di
raccolta dei dati concernenti le persone con disabilita'. 
      3. L'Ufficio autonomo si articola in non piu' di un  Ufficio  e
non piu' di tre Servizi.»; 
    c) dopo l'art. 24-quater), e' inserito il seguente: 
 
                         «Art. 24-quinquies 
 
          Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali 
 
      1. L'Ufficio per le politiche spaziali  e  aerospaziali  e'  la
struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di
alta direzione, responsabilita'  politica  generale  e  coordinamento
delle politiche  dei  Ministeri  relative  ai  programmi  spaziali  e
aerospaziali, e per  quelle  di  supporto  ad  ogni  altra  ulteriore
funzione  attribuita  dalle  vigenti   disposizioni   al   Presidente
nell'area funzionale delle politiche  spaziali  e  aerospaziali,  ivi
comprese quelle previste dal decreto legislativo 4  giugno  2003,  n.
128, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  21,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 128 del 2003, e fatte salve le competenze  del
Ministero della difesa in materia  di  difesa  nazionale  nonche'  di
realizzazione, mantenimento  e  ristabilimento  della  pace  e  della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88  e  89  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
      2. L'Ufficio si articola in non piu' di due Servizi e si avvale
del  contingente  di  esperti  di  cui  all'art.  31,  comma  2,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.».