IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con il
CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
e con il
CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della
raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il
sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati
«sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta
della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono
modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali, di cui all'art. 3-bis»;
Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati n. 4/1, n. 4/2,
n. 4/3 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare
riguardo al monitoraggio dei debiti delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha
trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 20 luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la
programmazione
1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 13.3, le parole «In caso di risultato negativo,
le regioni e le province autonome indicano nella sezione delle
entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dal
debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio» sono
sostituite dalle seguenti «In caso di risultato negativo, le regioni
e le province autonome indicano nella sezione delle entrate
l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dagli
impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e
non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai
fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della
legge n. 145 del 2018»;
b) al paragrafo 13.3, dopo le parole «Il fondo crediti di dubbia
esigibilita' concorre all'equilibrio di bilancio secondo le modalita'
previste per la compilazione dell'allegato a/1 al rendiconto
concernente elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato
di amministrazione.» sono inserite le seguenti «Anche con riferimento
all'equilibrio di bilancio, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo, indicano
l'eventuale quota determinata dal debito autorizzato e non contratto
che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini
dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge
n. 145 del 2018»;
c) al paragrafo 13.3, dopo le parole «(gia' considerato nel
risultato di competenza).» sono inserite le seguenti: «Con
riferimento all'equilibrio complessivo, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo
determinato dagli investimenti finanziati dal debito autorizzato e
non contratto, che non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di
cui all'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, indicano:
la quota dell'equilibrio complessivo negativo che non determina
disavanzo di amministrazione in quanto compensata dal risultato
positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del
risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;
la quota dell'equilibrio complessivo negativo che determina la
formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione, che
costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.»;
d) al paragrafo 13.4, dopo le parole «Il prospetto degli
equilibri delle regioni dedica un'apposita sezione alle partite
finanziarie» sono inserite le seguenti «e, in caso di risultato di
competenza negativo (D/3) determinato da impegni per spesa di
investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto
formatosi nell'esercizio che, in quanto autorizzato dalla legge, non
rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma
821 della legge n. 145 del 2018, prevede sia indicata la quota
determinata dal debito autorizzato e non contratto, distinguendo:
la quota che non incrementa il disavanzo di amministrazione, in
quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui,
o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non
applicato al bilancio;
la quota che determina la formazione o incrementa il disavanzo
di amministrazione che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione
da DANC.»;
e) al paragrafo 13.5, la parola «quantitiva» e' sostituita dalla
seguente «quantitativa»;
f) al paragrafo 13.6, la parola «protarsi» e' sostituita dalla
seguente «protrarsi»;
g) al paragrafo 13.10.4, la tabella «2) Analisi degli
investimenti di competenza dell'esercizio per fonte di copertura» e'
sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
h) al paragrafo 13.10.4, la tabella «3) Elenco degli impegni per
spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col
ricorso al debito autorizzato e non contratto (lettera d-bis del
comma 6, dell'art. 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118)» e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
i) al paragrafo 13.10.5, le parole «determinato il disavanzo da
debito autorizzato» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti
«determinato il disavanzo di amministrazione da debito autorizzato»;