IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Viste le disposizioni degli articoli 136, 137 e 139 del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento
negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della
Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Viste le disposizioni dell'articolo 137 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione
della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale,
tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in
data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
21 dicembre 2019, relativo all'«Individuazione della delegazione
sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione
dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,
n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (biennio economico 2008-2009)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018 n.
41, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
"Triennio economico e normativo 2016-2018";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018 n.
47, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari
condizioni di impiego»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per
l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed
ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al
triennio 2019 - 2021, sottoscritta, ai sensi delle richiamate
disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 22
febbraio 2022, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti
organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale:
FNS CISL;
CO.NA.PO.;
UIL PA VV.F.;
FP CGIL VV.F.;
CONFSAL VV.F.;
USB PI VV.F.
Visti l'articolo 1, commi 436, 437 , 440 e 441 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, l'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater e 7-quinquies, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispongono in ordine al
finanziamento del predetto accordo sindacale;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2020 di «Ripartizione delle risorse destinate all'incremento
delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del
comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio
del personale del Corpo dei vigili del fuoco» di cui al suddetto
articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018 per l'anno 2019 e
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021
di «Riparto del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
(FESI)» di cui al suddetto articolo 1, comma 441, della legge n. 145
del 2018 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2022, con la quale e' stata approvata, ai sensi
dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del
2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al
triennio 2019 - 2021 e il relativo schema di decreto del Presidente
della Repubblica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici
del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento
economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del
trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio
2019-2021.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di
cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese
successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al
trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al
netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati,
applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi
di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 136, 137 e 139 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249:
«Art. 136 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle
materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi
aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della
procedura di negoziazione di cui all'articolo 139,
nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione
denominato «Vigili del fuoco e soccorso pubblico».
2. La disciplina derivante dal procedimento
negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la
parte economica sia per la parte normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e
si verte in materie diverse da quelle indicate
nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non
direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e
delle finanze.»
«Art. 137 (Delegazioni negoziali). - 1. Il
procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di
parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno
e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, in conformita' alle disposizioni
vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento
della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto
del dato associativo; le modalita' di espressione di
quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito
con il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in
vigore il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.»
«Art. 139 (Procedura di negoziazione). - 1. La
procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica
amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza
del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le
trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo
137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di
accordo. Il procedimento negoziale si conclude con
l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di
procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo,
verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137,
che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi
rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza
(DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul
decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse entro quindici giorni.»
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione in data 27 novembre 2019, recante:
«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa
al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo
per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
dicembre 2019, n. 299.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2007, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio
2008, n. 168.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2010, n. 251, recante: «Recepimento dell'accordo
sindacale per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico
2008-2009)» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2018, n. 41, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e
normativo 2016-2018» e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2018 n. 47, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a
livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2018, n.
110.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97,
recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e
i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,
recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252»" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2018, n. 258.
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 436, 437,
440 e 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021.
437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di
cui aldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.»
«440. Nelle more della definizione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali riguardanti il personale in regime di diritto
pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle
risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438,
si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli
stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1°aprile 2019
al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1°
luglio 2019;
b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento
perequativouna tantumove previsto dai relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio
2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi
definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla
data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne
disciplinano il riassorbimento.
441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440,
lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e
del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436,
l'importo di 210 milioni di euro puo' essere destinato,
nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi
al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti
normativi nonche' ai trattamenti economici accessori,
privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di
mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti
negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo
periodo e' destinato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della
giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i
servizi istituzionali del personale del comparto
sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici
economici relativi al triennio 2019-2021.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 127, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «1.425 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «1.750 milioni» e le parole:
«1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.375
milioni».»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120:
«Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita
dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto,
la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3,
rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio
2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure
dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e
mensile, dell'assegno di specificita' e della retribuzione
di rischio e di posizione quota fissa del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli effetti retributivi derivanti
dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1,
costituiscono miglioramenti economici ai sensi
dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola:
«cinque» e' sostituita dalla seguente: «due».
3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili
esigenze di servizio, connesse all'attivita' di soccorso
tecnico urgente e alle ulteriori attivita' istituzionali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' al
correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di
ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della
legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e'
incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore
a decorrere dall'anno 2022.
4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi
istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi
istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro
693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1°
gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio
2022.
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle
indennita' spettanti al personale che espleta funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di
cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399
per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno
2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153
per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno
2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale
che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576
per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno
2022.
6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine
di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del
soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei
vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi
reparto, nonche' al personale appartenente alle
corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio
boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
matura nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio
di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un
assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che
matura nell'anno 2022 un'anzianita' di effettivo servizio
di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un
assegno una tantum di euro 400.
7. In relazione alla specificita' delle funzioni e
delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze
in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il
miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il
fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di
risultato del personale dirigente di livello non generale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di
rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di
euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346
dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1°
gennaio 2022.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo
per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato
del personale dirigente di livello generale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di
rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di
euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal
1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio
2022.
9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi
istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 97, il fondo di produttivita' del personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro
3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il
finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle
posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del
personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale
appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di rischio,
istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e'
riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennita' di
rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma
1.
11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e
9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente
incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse,
indicate nell'allegato B al presente decreto. Gli
incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli
riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione.
12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al
personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco
Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre
2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli
124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione
del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e
continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un
trattamento economico inferiore a quello in godimento allo
stesso titolo all'atto della suddetta applicazione,
l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad
personam pensionabile da riassorbire con i successivi
miglioramenti economici.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro
120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a
decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri
indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni
di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno
2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti
normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco anche attraverso nuove modalita' assunzionali di cui
all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al
presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini
previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente
con riferimento ai periodi contributivi maturati a
decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 133, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi
volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione
del trattamento economico con quello del personale delle
Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un apposito fondo con una
dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120
milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a
decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo
1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni
di euro annui.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 959 e 996,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.»
«996. Per i peculiari compiti connessi anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a
decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito
dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti
economici accessori.»
- Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 7-quater,
7-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106:
«7-quater. In relazione alla specificita' del ruolo
prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la
spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i
provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.
7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al
comma 7-quater:
a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, il comma 996 e' sostituito dal seguente:
«996. Per i peculiari compiti connessi anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a
decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito
dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti
economici accessori»;
b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo";
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo".»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 16 ottobre 2020 di «Ripartizione delle risorse
destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i
servizi istituzionali del personale del comparto
sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio
del personale del Corpo dei vigili del fuoco» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2020, n. 133.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 novembre 2021 di «Riparto del Fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali (FESI)» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 138 del citato
decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, recante:
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252»:
«Art. 138 (Materie di negoziazione). - 1. Formano
oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e
accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario,
secondo parametri appositamente definiti in tale sede che
ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle
leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti
retributivi al personale statale di diritto pubblico,
sviluppi omogenei e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di
trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari;
d) la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di
lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e
notturni e delle turnazioni particolari;
e) i criteri per la mobilita' a domanda;
f) le linee di indirizzo di impiego del personale
in attivita' atipiche;
g) la reperibilita';
h) il congedo ordinario e straordinario;
i) l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia;
l) i permessi brevi per esigenze personali;
m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
n) le linee di indirizzo per la formazione e
l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il
miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione
delle attivita' socio-assistenziali del personale;
o) gli istituti e le materie di partecipazione
sindacale;
p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
q) le aspettative, i distacchi e i permessi
sindacali;
r) la struttura degli accordi negoziali e i
rapporti tra i diversi livelli.
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di
cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad
eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo
226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per
l'amministrazione.