IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  132,  recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  27  novembre  2019,  relativo  all'informativa  sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139  della  Commissione
del 4 giugno 2021, che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Visto  l'art.  17  del  regolamento  (UE)  2020/852,  che  reca  il
principio di non arrecare un danno significativo (Do  no  significant
harm - DNSH); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione   e   snellimento   delle   procedure»   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del  menzionato
decreto-legge n. 77/2021, che stabilisce che «le  amministrazioni  di
cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che,  in  sede  di  definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40
per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044, dello stesso art. 1, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la delibera  del  CIPE  n.  63  del  26  novembre  2020,  che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera  ggggg-bis),  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  che  disciplina  il
principio di unicita' dell'invio, secondo il quale  ciascun  dato  e'
fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile  dal
sistema informativo ricevente; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione»,   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  21,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)   -Trasmissione   delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare n. 25 del 29 ottobre  2021,  avente  ad  oggetto
«Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Rilevazione
periodica avvisi,  bandi  e  altre  procedure  di  attivazione  degli
investimenti»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30  dicembre  2021,  n.  32,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce
alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le
condizioni e i criteri in base ai quali le  stesse  possono  imputare
nel  relativo  quadro  economico  i  costi  per   il   personale   da
rendicontare  a  carico  del  PNRR  per  attivita'   specificatamente
destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita'; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  24  gennaio  2022,  n.  6,  recante
«Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Servizi  di
assistenza tecnica per le amministrazioni titolari  di  interventi  e
soggetti attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 10  febbraio  2022,  n.  9,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Vista la circolare  del  29  aprile  2022,  n.  21,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Piano nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale  per  gli  investimenti
complementari  -  Chiarimenti  in  relazione  al   riferimento   alla
disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata  nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo
di implementare la reciproca collaborazione e garantire  un  adeguato
presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 (tabella A), relativo all'assegnazione delle  risorse  in
favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi  PNRR  e
corrispondenti milestone e target, che  assegna  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  la   somma   di   euro
800.000.000,00 (euro ottocento milioni/00) per  la  realizzazione  di
investimenti per lo «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare,
pesca  e  acquacoltura,  silvicoltura,   floricoltura   e   vivaismo»
nell'ambito  della  Missione  2  «Rivoluzione  verde  e   transizione
ecologica»,  Componente   1   «Economia   circolare   e   agricoltura
sostenibile», Investimento 2.1  «Sviluppo  logistica  per  i  settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e
vivaismo»; 
  Vista la misura M2C1 - Investimento 2.1 «Sviluppo logistica  per  i
settori   agroalimentare,   pesca   e   acquacoltura,   silvicoltura,
floricoltura e vivaismo» che prevede, con una dotazione  pari  a  800
milioni  di  euro,  «il  sostegno  agli  investimenti   materiali   e
immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole,
trasformazione e conservazione delle materie prime,  digitalizzazione
della   logistica   e   interventi   infrastrutturali   sui   mercati
alimentari), agli  investimenti  nel  trasporto  alimentare  e  nella
logistica  per  ridurre   i   costi   ambientali   ed   economici   e
all'innovazione  dei  processi  di  produzione,  dell'agricoltura  di
precisione  e  della  tracciabilita'  (ad   esempio   attraverso   la
blockchain)»; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR,  e  in
particolare,  per  la  misura  M2C1  -  Investimento  2.1   «Sviluppo
logistica  per  i  settori  agroalimentare,  pesca  e   acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo»: 
    la milestone M2C1-3, da conseguire entro  il  31  dicembre  2022:
«Pubblicazione della graduatoria finale  nell'ambito  del  regime  di
incentivi alla logistica»; 
    il target M2C1-10, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno
quarantotto interventi per migliorare  la  logistica  per  i  settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e
vivaismo»; 
  Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi
adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Visto     l'accordo,     denominato     Operational     Arrangement
(Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione  europea
e lo Stato italiano  il  22  dicembre  2021  ed  in  particolare  gli
allegati I e II che riportano: 
    per  la  milestone  M2C1-3,  nel  campo  meccanismo  di  verifica
«Pubblicazione del decreto  sul  sito  web  dell'autorita'  esecutiva
https://www.politicheagricole.it e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana https://www.gazzettaufficiale.it »; 
    per il target M2C1-10 nel campo meccanismo di verifica «Documento
esplicativo che attesti l'attuazione  sostanziale  del  target.  Tale
documento includera',  quale  allegato,  la  seguente  documentazione
probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato  in
conformita' alla normativa nazionale; b) relazione  da  parte  di  un
ingegnere  indipendente   autenticata   dal   Ministero   competente,
allegando le motivazioni  per  cui  le  specificazioni  tecniche  dei
progetti  sono  conformi   alla   descrizione   di   cui   alla   CID
dell'investimento e del target»; 
  Visto  l'avviso  di  consultazione  tecnica   «PNRR,   Missione   2
"Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C1 "Economia
circolare e agricoltura sostenibile"  -  Investimento  2.1  "Sviluppo
logistica  per  i  settori  agroalimentare,  pesca  e   acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e  vivaismo",  approvato  con  decreto  n.
563135 del 28  ottobre  2021  e  pubblicato  sul  sito  internet  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al  31
dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento
in merito alla realizzazione  dell'investimento  di  che  trattasi  e
raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse,  onde
costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso; 
  Preso atto delle risultanze delle consultazioni di cui al  suddetto
avviso  di  consultazione,  di  cui  si   e'   tenuto   conto   nella
predisposizione del presente decreto e nella definizione  dell'avviso
di partecipazione, da emanarsi a seguito della  ricezione,  da  parte
della Commissione europea, dell'autorizzazione sul regime di aiuto; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01) e, in particolare, le sezioni 1.1.1.1. e 1.1.1.4.; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea   e   successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con incluso  l'allegato
1 per la definizione delle piccole e medie imprese; 
  Visti, in particolare, gli articoli 14, 17, 25, e 29  del  predetto
regolamento  (UE)  2014/651  «General  Block  Exemption   Regulation»
(GBER); 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  972/2020  del  2  luglio  2020  che
modifica, tra l'altro, l'art. 59  del  regolamento  UE  n.  651/2014,
prorogando la validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2023; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6, dell'art.  52,
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali del 31  maggio  2017,
n. 115, recante la  disciplina  per  il  funzionamento  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e  valorizzazione  dei  giovani  ed   il   superamento   dei   divari
territoriali; 
  Atteso che il presente intervento fornisce un importante contributo
al clima, come da allegato VI del regolamento (UE) n. 241/2021, e che
nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con  i
campi  di  intervento:  047  (Sostegno  ai  processi  di   produzione
rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse  nelle  PMI);
010 (Digitalizzazione delle  PMI),  079  (Trasporto  multimodale  non
urbano) e 029 (Energia rinnovabile solare); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.a.  Invitalia,  quale
societa' in house qualificata  ai  sensi  dell'art.  38  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui  il  Ministero  si  avvale,
mediante  apposita  convenzione,  per  le   attivita'   di   supporto
tecnico-operativo nell'attuazione  degli  investimenti  pubblici,  in
particolare di quelli previsti dal PNRR, ai sensi  dell'art.  10  del
decreto-legge n. 77 del 2021; 
    b) «commercializzazione di prodotti agricoli»:  la  detenzione  o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere
in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro
modo detto  prodotto,  esclusa  la  prima  vendita  da  parte  di  un
produttore primario a  rivenditori  o  imprese  di  trasformazione  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale  prima  vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata  commercializzazione  se  avviene  in   locali   separati
riservati a tale scopo; 
    c) «componente»:  elemento  costitutivo  o  parte  del  PNRR  che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area  di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 
    d) «corruzione»: fattispecie specifica di frode,  definita  dalla
rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio
di un pubblico funzionario  che,  al  fine  di  curare  un  interesse
proprio o un interesse  particolare  di  terzi,  assume  (o  concorre
all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in  cambio  di  un
vantaggio (economico o meno),  dai  propri  doveri  d'ufficio,  cioe'
dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli; 
    e)  «domanda  di  ammissione   alle   agevolazioni»:   iniziativa
presentata  dal  soggetto   beneficiario   avente   ad   oggetto   la
realizzazione di un programma di  investimento  volto  allo  sviluppo
della logistica agroalimentare in un'ottica  di  decarbonizzazione  e
digitalizzazione. L'iniziativa potra' essere selezionata e finanziata
nell'ambito  della  misura  oggetto   del   presente   decreto,   ove
rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso; 
    f) «DNSH»: principio «Do Not Significant Harm», sancito dall'art.
17 del  regolamento  (UE)  n.  852/2020,  secondo  il  quale  non  e'
ammissibile   finanziare   interventi   che   arrechino   un    danno
significativo all'ambiente; 
    g) «Fondo di rotazione del Next Generation EU - Italia»: Fondo di
cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178; 
    h) «frode»: comportamento illecito col quale si  mira  a  eludere
precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella
Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli  interessi
finanziari delle Comunita' europee, la «frode» in materia di spese e'
qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: 
      all'utilizzo  o  alla  presentazione  di  dichiarazioni  o   di
documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o
la ritenzione illecita di Fondi  provenienti  dal  bilancio  generale
dell'Unione europea; 
      alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione  di
un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; 
      alla distrazione di tali Fondi per fini diversi da  quelli  per
cui essi sono stati inizialmente concessi; 
    i) «frode sospetta»:  irregolarita'  che,  a  livello  nazionale,
determina l'inizio di un procedimento  amministrativo  o  giudiziario
volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale,  e,
in particolare, l'esistenza  di  una  frode  ai  sensi  dell'art.  1,
paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa
alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; 
    j) «GDPR»: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche'  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
    k) «giovane agricoltore»: come definito al punto  (35)  29  degli
orientamenti; 
    l)  «importo  di  aiuto  corretto»:  importo  massimo  di   aiuto
consentito per un grande progetto di investimento, calcolato  secondo
la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0
× C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella  zona
interessata stabilita nella Carta degli aiuti di  Stato  a  finalita'
regionale,   esclusa   l'intensita'   di   aiuto    maggiorata    (la
maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi
ammissibili, B e' la parte  di  costi  ammissibili  compresa  tra  50
milioni di euro e 100 milioni di euro  e  C  e'  la  parte  di  costi
ammissibili superiore a 100 milioni di euro; 
    m)  «impresa»:  ogni  entita',  indipendentemente   dalla   forma
giuridica  rivestita,  che  eserciti  un'attivita'  economica,   come
definita nell'allegato I  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE)
n. 702/2014, che recano i criteri di  distinzione  tra  microimprese,
piccole, medie e grandi imprese; 
    n) «innovazione  dell'organizzazione»:  l'applicazione  di  nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i
cambiamenti che si basano su  metodi  organizzativi  gia'  utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la  mera
sostituzione  o  estensione  dei  beni  strumentali,  i   cambiamenti
derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo  dei  fattori,  la
produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati  locali,   le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti  ciclici  nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
    o) «innovazione di processo»:  l'applicazione  di  un  metodo  di
produzione  o  di  distribuzione  nuovo  o  sensibilmente  migliorato
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
o nel software), esclusi i  cambiamenti  o  i  miglioramenti  minori,
l'aumento delle capacita' di produzione o di  servizio  ottenuto  con
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o  di  sistemi  logistici  che
sono  molto  simili   a   quelli   gia'   in   uso,   la   cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o  estensione
dei  beni  strumentali,  i  cambiamenti   derivanti   unicamente   da
variazioni del prezzo  dei  fattori,  la  produzione  personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e
altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di  prodotti  nuovi  o
sensibilmente migliorati; 
    p) «intervento»: progetto realizzabile nell'ambito  della  misura
M2C1. I 2.1, oggetto del  presente  decreto,  per  il  raggiungimento
degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato  attraverso
un codice unico di progetto (CUP),  esso  rappresenta  la  principale
entita' del monitoraggio quale unita'  minima  di  rilevazione  delle
informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica; 
    q) «investimento iniziale»: 
      i. un investimento in attivi materiali e  immateriali  relativo
alla  creazione  di  un  nuovo  stabilimento,  all'ampliamento  della
capacita' di uno stabilimento esistente, alla diversificazione  della
produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti  mai  fabbricati
precedentemente  o  a  un  cambiamento  fondamentale   del   processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; 
      ii. l'acquisizione di attivi appartenenti  a  uno  stabilimento
che  sia  stato  chiuso  o  che  sarebbe  stato  chiuso  senza   tale
acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha  relazioni
con  il  venditore.  Non  rientra  nella  definizione   la   semplice
acquisizione di quote di un'impresa; 
    r)  «investimento  iniziale  a  favore  di  una  nuova  attivita'
economica»: 
      i. un investimento in attivi materiali e  immateriali  relativo
alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle
attivita' di uno stabilimento, a condizione che  le  nuove  attivita'
non siano uguali o  simili  a  quelle  svolte  precedentemente  nello
stabilimento; 
      ii. l'acquisizione di attivi appartenenti  a  uno  stabilimento
che  sia  stato  chiuso  o  che  sarebbe  stato  chiuso  senza   tale
acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha  relazioni
con il venditore, a condizione che le nuove  attivita'  che  verranno
svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o  simili  a
quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione; 
    s) «logistica agro-alimentare»: complesso delle attivita' volte a
pianificare, implementare  e  controllare  l'efficiente  ed  efficace
flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e
le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo; 
    t) «milestone» (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da
raggiungere tramite una determinata  misura  del  PNRR  (riforma  e/o
investimento), che rappresenta un  impegno  concordato  con  l'Unione
europea o a  livello  nazionale  (es.  legislazione  adottata,  piena
operativita' dei sistemi IT, ecc.); 
    u) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    v)  «missione»:  risposta,  organizzata  secondo  macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti; 
    w) «orientamenti»: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti
di Stato nei  settori  agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali
2014-2020; 
    x)  «organismo  di  ricerca  e  diffusione   della   conoscenza»:
un'entita' (ad esempio, universita' o istituti  di  ricerca,  agenzie
incaricate   del   trasferimento    di    tecnologia,    intermediari
dell'innovazione, entita' collaborative reali  o  virtuali  orientate
alla  ricerca)  che,   indipendentemente   dallo   status   giuridico
(costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla  fonte  di
finanziamento, ha la finalita'  principale  di  svolgere  in  maniera
indipendente  attivita'   di   ricerca   fondamentale,   di   ricerca
industriale o  di  sviluppo  sperimentale  o  di  garantire  un'ampia
diffusione dei risultati di tali attivita'  mediante  l'insegnamento,
la pubblicazione o  il  trasferimento  di  conoscenze.  Qualora  tale
entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i  costi
e i ricavi di tali attivita' economiche  devono  formare  oggetto  di
contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza
decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di  azionisti  o  di
soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai  risultati
generati; 
    y) «piattaforma informatica»: piattaforma telematica allestita ad
hoc per la raccolta delle domande di partecipazione; 
    z) «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»:  imprese  che
soddisfano i criteri di cui all'allegato I del «regolamento  ABER»  e
nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  12
ottobre 2005, n. 238; 
    aa) «PNRR» (o Piano): Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza
approvato definitivamente con decisione di esecuzione  del  Consiglio
ECOFIN del  13  luglio  2021,  che  ha  recepito  la  proposta  della
Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344); 
    bb) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  ad  eccezione
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I
del regolamento (UE) n. 1379 del 2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
    cc) «produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del
suolo e dell'allevamento, di cui  all'allegato  I  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza ulteriori  interventi
volti a modificare la natura di tali prodotti; 
    dd) «provvedimenti»:  i  bandi  e  gli  altri  atti  emanati  dal
Ministero in attuazione del presente decreto o, sulla base  dell'atto
di regolazione dei rapporti con il Ministero,  emanati  dal  soggetto
gestore; 
    ee) «regolamento ABER»: il regolamento  (UE)  n.  702/2014  della
Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea  L  193/1  del  1°  luglio  2014,  che  dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali; 
    ff) «regolamento GBER»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    gg) «regolamento n. 1407/2013»: il regolamento (UE) n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
    hh)  «ricerca  industriale»:  ricerca  pianificata   o   indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    ii) «RPD»: responsabile della protezione dei dati di cui all'art.
37 del GDPR; 
    jj) «RUP»: responsabile unico del procedimento ex art.  4  e  ss.
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    kk)  «rendicontazione  delle  spese»:  attivita'   necessaria   a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; 
    ll)  «settore  agricolo»:  l'insieme  delle  imprese  attive  nel
settore della  produzione  primaria,  della  trasformazione  e  della
commercializzazione di prodotti agricoli di cui al punto  (35)  degli
orientamenti; 
    mm) «soggetto gestore»: Invitalia  S.p.a.,  cui  e'  affidata  la
gestione della misura mediante atto che ne regola i rapporti  con  il
Ministero, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108; 
    nn) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    oo) «target»:  traguardo  quantitativo  da  raggiungere  mediante
l'attuazione  di  una  determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o
investimento), che rappresenta un  impegno  concordato  con  l'Unione
europea  o  a  livello  nazionale,  misurato  tramite  un  indicatore
specifico; 
    pp) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    qq) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi  trattamento
di un prodotto agricolo a seguito  del  quale  il  prodotto  ottenuto
resta  pur  sempre  un  prodotto  agricolo,  eccezion  fatta  per  le
attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie  per  preparare
un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; 
    rr)  «unita'  produttiva»:  la  struttura  produttiva  dotata  di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente  articolata  su  piu'  immobili  e/o  impianti,   anche
fisicamente separati ma collegati funzionalmente.