IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto l'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre
2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e  il  rilancio
dell'economia»; 
  Visto  il  decreto del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, n.  433  del  4  novembre  2021  recante  «Misura  per
l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco  rotabile  a  favore
delle imprese di trasporto di persone su strada - legge  27  dicembre
2019, n. 160 e decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104»,  ammesso  alla
registrazione dalla Corte dei conti il 22 novembre 2021 con n. 2489 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290  del  6
dicembre 2021, con cui  si  e'  data  attuazione  a  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 114, secondo periodo, legge 27 dicembre  2019,  n.
160, e dall'art. 85, comma 2, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104; 
  Vista la comunicazione della Commissione n. C (2021)  8442  del  18
novembre 2021 «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  della
COVID-19  e  modifica   dell'allegato   della   comunicazione   della
Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli n. 107
e  108   del   trattato   sul   funzionamento   dell'Unione   europea
all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»; 
  Visto il fondo di cui  all'art.  1,  comma  114,  secondo  e  terzo
periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, che prevede contributi pari a cinquanta milioni di euro
destinati a finanziare il ristoro delle rate di finanziamento  o  dei
canoni di  leasing,  con  scadenza  compresa  anche  per  effetto  di
dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31  dicembre  2020,  afferenti
gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2  ed  M3  ed
adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di  passeggeri  su
strada ai sensi della legge 11 agosto  2003,  n.  218,  effettuati  a
partire dal 1° gennaio 2018 anche  mediante  contratti  di  locazione
finanziaria; 
  Visto il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma 1,  lettera
b), decreto-legge n. 104/2020, con una dotazione di venti milioni  di
euro  per  l'anno  2021,  destinato  al   ristoro   delle   rate   di
finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza  compresa,  anche
per effetto di dilazione, nel periodo emergenziale nell'anno 2020 per
la pandemia in atto (23 febbraio -  31  dicembre)  ed  afferenti  gli
acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio  2018,  anche  mediante
contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di  fabbrica  di
categoria M2 ed M3, da imprese esercenti detti servizi di  linea,  ai
sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero  sulla
base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai  sensi
delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422; 
  Vista la  decisione  C  (2021)  8125  del  5  novembre  2021  della
Commissione dell'Unione europea, in  ordine  alla  conformita'  degli
aiuti di Stato ammontanti a 70 milioni di euro previsti dall'art.  1,
comma 114, secondo e terzo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
dall'art. 85, comma  1,  let.  b),  decreto-legge  104/2020,  con  la
comunicazione della Commissione (C (2020)  1863)  «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020 come  modificata
con la comunicazione C (2021) 564 del 28 gennaio 2021; 
  Considerato che il punto 32 della comunicazione  della  Commissione
n. C (2021) 8442 del 18 novembre  2021  -sesta  modifica  del  quadro
temporaneo-, per gli aspetti che interessano  la  misura  di  cui  al
decreto  del   Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, n.  433  del  4  novembre  2021  ha  modificato  nel  quadro
temporaneo, sezione 3.1, punto 22, lettera a), il limite  ammissibile
dell'importo complessivo dell'aiuto per impresa,  portandolo  da  1,8
milioni di euro a 2,3 milioni di euro; 
  Considerato che il punto 33 della comunicazione  della  Commissione
n. C (2021) 8442 del 18 novembre  2021  -sesta  modifica  del  quadro
temporaneo-, per gli aspetti che interessano  la  misura  di  cui  al
decreto del  Ministro  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, n. 433  del  4  novembre  2021,  ha  modificato  nel  quadro
temporaneo, sezione 3.1, punto 22, lettera d),  il  limite  temporale
per la concessione degli aiuti di Stato, portandolo dal  31  dicembre
2021 al 30 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifica del decreto interministeriale 
                     n. 433 del 4 novembre 2021 
 
  1. Ai sensi della comunicazione della Commissione n. C (2021)  8442
del 18 novembre 2021  -sesta  modifica  del  quadro  temporaneo-,  il
venticinquesimo    capoverso    delle    premesse     del     decreto
interministeriale n. 433 del 4 novembre 2021  le  parole  «(C  (2020)
1863)  si  ha  che  "l'importo  complessivo  dell'aiuto  non   superi
1.800.000 euro"» sono sostituite dalle seguenti «(C (2021)  8442)  si
ha che "l'importo complessivo dell'aiuto non superi 2.300.000 euro"». 
  2. Ai sensi del punto 32 della comunicazione della Commissione n. C
(2021)  8442  del  18  novembre  2021  -sesta  modifica  del   quadro
temporaneo-, all'art. 2, comma 6, del  decreto  interministeriale  n.
433 del 4 novembre 2021 le parole «un milione e  ottocentomila  euro»
sono sostituite dalle seguenti «due milioni e trecentomila euro».