IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante:  «Organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014, recante  «modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013  per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale  e
la condizionalita'»; 
  Visto il  regolamento  delegato  (UE)  2018/273  della  Commissione
dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE)  n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i
documenti di accompagnamento e la certificazione, il  registro  delle
entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e
la  pubblicazione  delle  informazioni  notificate,  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti  sanzioni,
e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008,  (CE)  n.  606/2009  e
(CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il  regolamento  (CE)  n.
436/2009 della Commissione e il regolamento  delegato  (UE)  2015/560
della Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della  Commissione
dell'11  dicembre  2017,  recante  modalita'  di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema di  autorizzazioni  per  gli  impianti
viticoli, la  certificazione,  il  registro  delle  entrate  e  delle
uscite,  le  dichiarazioni  e  le  notifiche  obbligatorie,   e   del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  controlli  pertinenti,  e  che  abroga   il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente  «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. (Legge comunitaria  per  il  1990)»,  con  il
quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo  2020,
n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1  comma
4 del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a  visto
e registrazione della Corte di conti al n. 89  in  data  17  febbraio
2020 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale del  4  dicembre  2020,  n.  9361300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  35  dell'11  febbraio  2021,
recante individuazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 238 del 2016,
concernente  lo  schedario  viticolo  e  inventario  del   potenziale
produttivo; 
  Visto l'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, recante «Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione
digitali», convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  1°  marzo  2021,  n.  99707,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del  20  aprile  2021
«Attuazione  delle  misure,  nell'ambito  del   Sistema   informativo
agricolo  nazionale  SIAN,  recate  dall'art.  43,   comma   1,   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12  marzo  2015,  «Semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020», in particolare l'art.  3,  comma
1,  relativo  alla  definizione  del  fascicolo  aziendale,   nonche'
l'allegato  A  che  stabilisce,  tra   l'altro,   la   coerenza   tra
l'occupazione del suolo definita nel piano di coltivazione  aziendale
e lo schedario viticolo; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2019, n.  7701,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  228  del  28  settembre  2019,  recante
disposizioni nazionali di attuazione del  regolamento  delegato  (UE)
2018/273  e  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/274   della
Commissione  dell'11  dicembre  2017  inerenti  le  dichiarazioni  di
vendemmia e di produzione vinicola; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio  2011,  recante  disposizioni
applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  relativo
alla tutela  delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  dei  vini,  per  quanto  concerne  la  disciplina  dello
schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  dicembre  2015,  n.  12272  e
successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  33  del
10 febbraio 2016, recante disposizioni nazionali  di  attuazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
concernente  l'organizzazione  comune  dei   mercati   dei   prodotti
agricoli, Sistema di autorizzazioni per  gli  impianti  viticoli,  in
particolare l'art. 17, comma 2; 
  Considerato che l'art. 8, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n.
238, stabilisce che lo schedario viticolo e' gestito dalle regioni  e
province  autonome  secondo  modalita'  concordate  nell'ambito   dei
servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma  1,  del  sopracitato
decreto-legge 76 del 2020 e' istituito  un  nuovo  sistema  unico  di
identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'articolo 5
del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione,  dell'11
marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che
supportano l'utilizzo di  applicazioni  grafiche  e  geospaziali  per
agevolare gli  adempimenti  previsti  in  capo  ai  produttori  dalla
normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola  e  per
l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza
delle amministrazioni pubbliche; 
  Considerato, altresi', che, il  medesimo  art.  43,  comma  1,  del
decreto-legge n. 76 del 2020, stabilisce che i fascicoli aziendali di
cui all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
dicembre  1999,  n.  503,  devono  essere  confermati  o   aggiornati
annualmente  in  modalita'  grafica  e  geospaziale,  per  consentire
l'attivazione  dei  procedimenti  amministrativi  che  utilizzano  le
informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata
attraverso l'utilizzo di strumenti  grafici  e  geospaziali  ai  fini
della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli  aziendali,  e'
verificata sulla base del sistema di identificazione  della  parcella
agricola; 
  Ritenuto  di  dare  applicazione   alle   richiamate   disposizioni
contenute nella legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  in  particolare
all'art.  8,  comma  1  e  comma  9,  che  prevedono  rispettivamente
l'istituzione dello schedario da parte del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali e la determinazione di criteri per la
verifica  dell'idoneita'  tecnico  produttiva  dei  vigneti  ai  fini
dell'iscrizione nello schedario per le relative DO e IG,  nonche'  la
gestione  dei  dati  contenuti  nello   schedario   ai   fini   della
rivendicazione produttiva; 
  Ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni  di  cui
all'art. 43, comma 1, del sopracitato decreto-legge 76 del  2020,  ai
sensi dell'art. 43, comma 2, del medesimo decreto-legge; 
  Ritenuto  di  uniformare  lo  schedario  a  quanto   disposto   dal
sopracitato decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 9 febbraio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  recepisce  le  disposizioni  applicative
dell'art. 43, comma  1  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
in relazione alle misure adottate nell'ambito del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), tra cui l'istituzione di un nuovo  sistema
unico di identificazione delle parcelle agricole  basato  su  sistemi
digitali  che  supportano  l'utilizzo  di  applicazioni  grafiche   e
geo-spaziali per  agevolare  gli  adempimenti  previsti  in  capo  ai
produttori e l'esecuzione,  da  parte  delle  amministrazioni,  delle
attivita' di gestione e di controllo. 
  2. Il presente decreto stabilisce,  pertanto,  il  passaggio  dallo
schedario viticolo di cui al decreto ministeriale 16  dicembre  2010,
allo  schedario  grafico  basato  sul  nuovo  sistema  nazionale   di
identificazione delle parcelle  agricole,  coerentemente  con  quanto
stabilito agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del  1°  marzo
2021, n. 99707 «Attuazione  delle  misure,  nell'ambito  del  Sistema
informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art.  43,  comma  1,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». 
  3.  Il  presente  decreto  stabilisce,  altresi',  le  disposizioni
applicative  dell'art.  8  della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238
richiamata in premessa, in ordine ai seguenti aspetti: 
    a)  la  gestione  e  l'aggiornamento  dei  dati  contenuti  nello
schedario viticolo, articolato su  base  territoriale  di  competenza
delle regioni e province autonome, con riferimento ai dati  contenuti
nel fascicolo aziendale agricolo, costituito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,  n.  503  e  successive
modifiche e integrazioni e definito ai sensi del decreto ministeriale
12 gennaio 2015, n. 162, in particolare l'art. 3, comma 1; 
    b) la verifica dell'idoneita' tecnico produttiva dei vigneti,  le
modalita' e le condizioni per l'iscrizione, a  cura  dei  conduttori,
nello schedario viticolo dei vigneti  destinati  a  produrre  vini  a
denominazione di origine e indicazione geografica; 
    c) la rivendicazione annuale delle produzioni a denominazione  di
origine, a indicazione geografica e dei vini varietali.