IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante: «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante «modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'»; Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 238 del 2016, concernente lo schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo; Visto l'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 20 aprile 2021 «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020», in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alla definizione del fascicolo aziendale, nonche' l'allegato A che stabilisce, tra l'altro, la coerenza tra l'occupazione del suolo definita nel piano di coltivazione aziendale e lo schedario viticolo; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2019, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2016, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, in particolare l'art. 17, comma 2; Considerato che l'art. 8, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, stabilisce che lo schedario viticolo e' gestito dalle regioni e province autonome secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale; Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del sopracitato decreto-legge 76 del 2020 e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geospaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche; Considerato, altresi', che, il medesimo art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, stabilisce che i fascicoli aziendali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalita' grafica e geospaziale, per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, e' verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; Ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, in particolare all'art. 8, comma 1 e comma 9, che prevedono rispettivamente l'istituzione dello schedario da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la determinazione di criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le relative DO e IG, nonche' la gestione dei dati contenuti nello schedario ai fini della rivendicazione produttiva; Ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni di cui all'art. 43, comma 1, del sopracitato decreto-legge 76 del 2020, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del medesimo decreto-legge; Ritenuto di uniformare lo schedario a quanto disposto dal sopracitato decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto recepisce le disposizioni applicative dell'art. 43, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in relazione alle misure adottate nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra cui l'istituzione di un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole basato su sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori e l'esecuzione, da parte delle amministrazioni, delle attivita' di gestione e di controllo. 2. Il presente decreto stabilisce, pertanto, il passaggio dallo schedario viticolo di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, allo schedario grafico basato sul nuovo sistema nazionale di identificazione delle parcelle agricole, coerentemente con quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707 «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». 3. Il presente decreto stabilisce, altresi', le disposizioni applicative dell'art. 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 richiamata in premessa, in ordine ai seguenti aspetti: a) la gestione e l'aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, articolato su base territoriale di competenza delle regioni e province autonome, con riferimento ai dati contenuti nel fascicolo aziendale agricolo, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e successive modifiche e integrazioni e definito ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, in particolare l'art. 3, comma 1; b) la verifica dell'idoneita' tecnico produttiva dei vigneti, le modalita' e le condizioni per l'iscrizione, a cura dei conduttori, nello schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine e indicazione geografica; c) la rivendicazione annuale delle produzioni a denominazione di origine, a indicazione geografica e dei vini varietali.