IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/14399/DGP-PBD del  7
novembre 2017 e n. 5415 del 19 marzo 2021; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione regionale Marche riguardanti  il  trasferimento  di
immobili statali agli enti territoriali della Provincia di  Pesaro  e
Urbino (PU): 
    prot. n. 2015/7382/DRM del 30  settembre  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2016/2261/DRM dell'8 aprile 2016, con il quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Fano,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Aeroporto di Fano (Aliquota)»; 
    prot. n. 2015/7672/DRM del 7 ottobre 2015, con il quale e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Mercatino Conca, ai sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Terreno di nuova formazione  lungo  la  sponda  sinistra  del  fiume
Conca»; 
    prot. n.  2016/5136/DRM  del  15  luglio  2016,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2016/6378/DRM del 29 agosto 2016, con il quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito, al  Comune  di  Mondolfo,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Arenile di Marotta»; 
    prot. n. 2015/3751/DRM del 18 maggio 2015, prot. n. 2015/3142/DRM
del 27 aprile 2015, prot. n. 2015/3149/DRM del 27 aprile 2015,  prot.
n. 2015/3145/DRM del 27 aprile 2015, prot. n.  2015/3148/DRM  del  27
aprile 2015, prot. n. 2015/3147/DRM del  27  aprile  2015,  prot.  n.
2015/3752/DRM del 18 maggio 2015 e  prot.  n.  2015/3753/DRM  del  18
maggio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al
Comune  di  Pesaro,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,   comma   1,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreni e fabbricati siti
tra i due porti ed in Soria Bassa», «Ex Torrente  Genica  -  Pesaro»,
«Terreni e fabbricati siti tra  i  due  porti  ed  in  Soria  Bassa»,
«Palestra Caserma Cialdini  -  Ex  magazzino  foraggio»,  «Terreni  e
fabbricati siti tra i due  porti  ed  in  Soria  Bassa»,  «Terreni  e
fabbricati siti tra i due porti ed in Soria Bassa», «Caserma Militare
Aldo Del Monte» e «Ex Area sedime vallato Albani»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Marche in  cui
si espone che, alla data  del  trasferimento,  gli  immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 11703 del 15 giugno
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Fano 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di  Fano  (PU)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune  dell'immobile  denominato  «Aeroporto  di  Fano  (Aliquota)»,
meglio  individuato  nel  provvedimento   del   direttore   regionale
dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale   Marche   prot.   n.
2015/7382/DRM del 30 settembre 2015,  rettificato  con  provvedimento
prot. n. 2016/2261/DRM dell'8 aprile 2016, a decorrere dalla data del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  9.394,24
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Fano. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  68.153,28,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 9.394,24.