IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo
territorio;
Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili
utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui
al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero
delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato;
Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,
n. 21;
Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/15039/DGP-PBD del 20
novembre 2017 e n. 20165 del 18 dicembre 2020;
Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del
demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di
immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Vicenza
(VI):
prot. n. 2016/7514/DR-VE del 12 maggio 2016, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Schio, ai sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex
Alveo Rio Variola Zona Industriale n. 2»;
prot. n. 2016/7527/DR-VE del 12 maggio 2016, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Valli del Pasubio,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato
«Strada degli Scarubbi»;
Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui
trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da
tale utilizzo;
Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle
entrate erariali conseguente al trasferimento;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 10110 del 24 maggio
2022;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Schio
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Schio (VI)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate
erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo
Comune dell'immobile denominato «Ex Alveo Rio Variola Zona
Industriale n. 2», meglio individuato nel provvedimento del Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot.
n. 2016/7514/DR-VE del 12 maggio 2016, a decorrere dalla data del
trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.226,00
annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Schio.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3,
ammontanti ad euro 8.139,84, sino all'anno 2022 compreso, il
Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro
l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 1.226,00.