IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/14399/DGP-PBD del  7
novembre 2017 e n. 5415 del 19 marzo 2021; 
  Visto il provvedimento del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale prot. n. 2015/927/DRM del  12  febbraio
2015, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al  Comune
di Civitanova Marche della Provincia di Macerata, ai sensi  dell'art.
56-bis, comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  l'immobile
appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominato   «Arenili
demaniali»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 del  citato  provvedimento  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Marche  in
cui si espone che, alla data del  trasferimento,  l'immobile  di  cui
trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove e' stato quantificato
l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo al comune trasferitario pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 11703 del 15 giugno
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Civitanova Marche 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di  Civitanova
Marche (MC) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta'  al
medesimo Comune dell'immobile denominato «Arenili demaniali»,  meglio
individuato nel provvedimento del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del demanio - Direzione regionale Marche prot. n. 2015/927/DRM del 12
febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  80.294,98
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Civitanova Marche. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  633.120,42,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 80.294,98.