IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo
territorio;
Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili
utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui
al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero
delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato;
Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,
n. 21;
Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/14399/DGP-PBD del 7
novembre 2017 e n. 5415 del 19 marzo 2021;
Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del
demanio - Direzione regionale prot. n. 2015/927/DRM del 12 febbraio
2015, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune
di Civitanova Marche della Provincia di Macerata, ai sensi dell'art.
56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile
appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Arenili
demaniali»;
Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche in
cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui
trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove e' stato quantificato
l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;
Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle
entrate erariali conseguente al trasferimento;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 11703 del 15 giugno
2022;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Civitanova Marche
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Civitanova
Marche (MC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al
medesimo Comune dell'immobile denominato «Arenili demaniali», meglio
individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia
del demanio - Direzione regionale Marche prot. n. 2015/927/DRM del 12
febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 80.294,98
annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di
Civitanova Marche.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3,
ammontanti ad euro 633.120,42, sino all'anno 2022 compreso, il
Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro
l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 80.294,98.