IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009,
n. 42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e  comma
4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/15039/DGP-PBD del 20
novembre 2017, n. 20165 del 18 dicembre 2020 e n. 10362 del 26 maggio
2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione regionale Veneto riguardanti  il  trasferimento  di
immobili statali agli enti territoriali  della  Provincia  di  Verona
(VR): 
    prot.  n.  2016/5410/DR-VE   dell'8   aprile   2016,   prot.   n.
2016/2975/DR-VE del 24 febbraio 2016 e prot. n.  2016/3248/DR-VE  del
29 febbraio 2016,  con  i  quali  sono  stati  trasferiti,  a  titolo
gratuito, al Comune di Affi, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1,  del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello  Stato  e  denominati,  rispettivamente,  «ex  ferrovia  Verona
Caprino in Comune di Affi», «ex ferrovia Verona - Caprino  in  comune
di Affi,  depuratore»  ed  «ex  ferrovia  VR  -  Caprino  diramazione
Affi/Garda»; 
    prot. n. 2016/874/DR-VE del 21 gennaio  2016,  con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Bonavigo, ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«terreno derivante da bonifica della zona sinistra d'Adige  lungo  la
strada dell'argine vecchio del fiume Adige»; 
    prot.  n.  2016/6814/DR-VE  del  29   aprile   2016,   prot.   n.
2016/9831/DR-VE del 22 giugno 2016, prot. n. 2016/9833/DR-VE  del  22
giugno 2016, prot. n. 2016/9834/DR-VE del 22 giugno 2016 e  prot.  n.
2016/13355/DR-VE  del  29  agosto  2016,  con  i  quali  sono   stati
trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Peschiera del  Garda,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e  denominati,
rispettivamente, «terreni sul lungolago Porto  Mercantile»,  «terreno
ex ferrovia Mantova - Peschiera Porto Mercantile», «terreno lungo  la
sponda  del  lago  di  Garda  lungolago   Garibaldi»,   «ex   casello
ferroviario n. 8» e «terreno ex ferrovia Mantova  -  Peschiera  Porto
Mercantile»; 
    prot. n. 2016/5409/DR-VE  dell'8  aprile  2016,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2017/8825/DR-VE del  7  giugno  2016,  con  il
quale  e'  stato  trasferito,  a  titolo  gratuito,  al   Comune   di
Villafranca di Verona,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma  1,  del
decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente  al  patrimonio
dello Stato e denominato «fabbricati  ed  aree  attinenti  coperte  e
scoperte - Villaggio Azzurro gruppi CAL della DAT  nei  pressi  della
base aerea Villafranca»; 
  Visti gli artt. 2  e  3  dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto in  cui
si espone che, alla data  del  trasferimento,  gli  immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi  titolo  agli  enti  territoriali  trasferitari  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 10110 del 24 maggio
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Affi 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di  Affi  (VR)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune degli immobili  denominati  «ex  ferrovia  Verona  Caprino  in
Comune di Affi», «ex ferrovia Verona - Caprino  in  Comune  di  Affi,
depuratore» ed «ex ferrovia VR  -  Caprino  diramazione  Affi/Garda»,
meglio  individuati  nei  provvedimenti   del   direttore   regionale
dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto, rispettivamente,
prot. n. 2016/5410/DR-VE dell'8 aprile 2016, prot. n. 2016/2975/DR-VE
del 24 febbraio 2016 e prot. n. 2016/3248/DR-VE del 29 febbraio 2016,
a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  11.959,77
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Affi. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  81.715,07,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 11.959,77.