IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  132,  recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Vista la misura M2C1 -  Investimento  2.2  «Parco  Agrisolare»  che
prevede, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro, «il sostegno
agli investimenti nelle strutture produttive  del  settore  agricolo,
zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti
esistenti  e  costruire   nuovi   tetti   isolati,   creare   sistemi
automatizzati di ventilazione  e/o  di  raffreddamento  e  installare
pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli
accumulatori.» 
  Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi
adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali  2014  -  2020
(2014/C 204/01); 
  Visto il regolamento (UE) N.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale U.E. L187 del 26 giugno 2014; 
  Visto il decreto del ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali n. 140119 del 25 marzo 2022, recante  interventi  per  la
realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso
produttivo nei settori agricolo,  zootecnico  e  agroindustriale,  da
finanziare  nell'ambito  del  PNRR,   missione   2,   componente   1,
investimento 2.2 «Parco agrisolare»; 
  Vista  la  notifica  effettuata  in  data  31   marzo   2022,   con
trasmissione del menzionato  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  n.  140119/2022  alla  Commissione
europea, direzione generale concorrenza, con assegnazione del  numero
S.A. 102460 (2022/N); 
  Vista la nota di riscontro, pervenuta  dalla  Commissione  europea,
direzione generale concorrenza, prot. comp (2022)2649035 del 2 maggio
2022 in francese e, in data 12 maggio 2022 nella  versione  italiana,
in cui oltre ad alcune richieste di  chiarimenti,  e'  stato  chiesto
alle  autorita'  italiane  di  produrre  una  bozza  di  disposizioni
integrative al fine di poter  disporre  di  un  quadro  completo  del
regime di aiuto notificato, cui sono seguite ulteriori  comunicazioni
da parte della Commissione europea, direzione  generale  concorrenza,
contenenti ulteriori richieste di precisazione della base  giuridica,
da effettuare tramite il presente decreto integrativo; 
  Vista la nota  prot.  0267848  del  14  giugno  2022,  con  cui  il
Ministero ha fornito i riscontri richiesti su quanto innanzi; 
  Vista la decisione C (2022) 4660 final del 7 luglio 2022,  con  cui
la Commissione europea ha autorizzato il  regime  d'aiuto  numero  SA
102460 (2022/N), indicando al punto (6), paragrafo 2.3, che  la  base
giuridica del  regime  e'  costituita  dal  decreto  ministeriale  n.
0140119 del 25 marzo 2022 e dalle sue successive modificazioni; 
  Ritenuto necessario, alla luce  di  quanto  innanzi,  integrare  il
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
n. 0140119 del 25 marzo 2022 (di seguito, il «decreto»); 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'art. 2, comma 3 del decreto e' modificato come segue: «Per  le
aziende agricole di produzione  primaria  e  le  imprese  attive  nel
settore della  trasformazione  di  prodotti  agricoli,  gli  impianti
fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e'
quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda  e  se  la
loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato
di energia  termica  ed  elettrica  dell'azienda  agricola,  compreso
quello familiare. La vendita di energia elettrica e' consentita nella
rete purche' sia rispettato il limite di autoconsumo annuale». 
  2. All'art. 5 del  decreto,  dopo  il  comma  4,  sono  inseriti  i
seguenti commi: 
    «5.  Le  grandi  imprese  devono  descrivere  nella  domanda   la
situazione  in  assenza  di  aiuti,  indicare  quale  situazione   e'
specificata come  scenario  controfattuale  o  progetto  o  attivita'
alternativi e  fornire  documenti  giustificativi  a  sostegno  dello
scenario controfattuale descritto nella domanda. 
    6. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorita' che concede l'aiuto
deve verificare  la  credibilita'  dello  scenario  controfattuale  e
confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto.
Lo scenario controfattuale e' credibile quando e' autentico e integra
i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione  relativa
al progetto o all'attivita' in questione da parte del beneficiario. 
    7. Di regola, gli aiuti agli  investimenti  soggetti  a  notifica
individuale  sono  considerati  limitati  al  minimo   se   l'importo
dell'aiuto   corrisponde   ai   sovraccosti   netti   di   attuazione
dell'investimento nella regione interessata, rispetto  allo  scenario
controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso  di  aiuti
agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un  regime
notificato, lo Stato membro deve garantire che  l'importo  dell'aiuto
sia  limitato  al  minimo  sulla  base  di  un  approccio  detto  del
«sovraccosto netto». 
    8.  L'importo  dell'aiuto  non  dovrebbe   superare   il   minimo
necessario per rendere il progetto  sufficientemente  redditizio,  ad
esempio non  dovrebbe  portare  il  TRI  oltre  i  normali  tassi  di
rendimento applicati dall'impresa interessata ad  altri  progetti  di
investimento  analoghi  o,  se  tali  tassi  non  sono   disponibili,
aumentare il TRI oltre il costo del  capitale  dell'impresa  nel  suo
insieme oppure oltre i tassi di  rendimento  abitualmente  registrati
nel settore interessato. 
    9. Per gli aiuti agli  investimenti  concessi  a  grandi  imprese
nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro  deve  garantire
che  l'importo  dell'aiuto  corrisponda  ai  sovraccosti   netti   di
attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato  al
punto precedente  deve  essere  utilizzato  in  combinazione  con  le
intensita' massime di aiuto per stabilire il limite massimo». 
  3. All'art. 6, comma 3, lettera a) del decreto: 
    le parole «il contributo complessivo corrisposto» sono sostituite
dalle seguenti: «la spesa massima ammissibile»; 
    le parole «installate colonnine» sono sostituire  dalle  seguenti
«installati dispositivi»; 
    le parole «euro 1.000,00/kw a colonnina»  sono  sostituite  dalle
seguenti «euro 15.000,00». 
  4. All'art. 6 del decreto, il comma 10 e' modificato come segue: «I
progetti devono essere  avviati  successivamente  alla  presentazione
della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte le spese sono
ammissibili a partire dal giorno di presentazione  della  domanda  da
parte del soggetto beneficiario». 
  5. L'art. 13, comma 1 del decreto e' modificato come segue: 
    «Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi
dell'art. 108  del  medesimo  trattato,  di  cui  all'Allegato  A  al
presente decreto, tabelle 1A e 2A, entrano in vigore  dalla  data  di
notifica della decisione di approvazione da parte  della  Commissione
europea. A seguito di detta  decisione,  sara'  emanato  l'avviso  di
adesione e identificata la finestra temporale di presentazione  delle
domande». 
  6. All'art. 13 del decreto, dopo il comma 3, e' inserito  il  comma
seguente: 
    «4. Il presente regime sara' adattato, qualora  necessario,  alle
regole sugli aiuti di Stato che entreranno in  vigore  alla  scadenza
dei vigenti orientamenti». 
  Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 luglio 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 936