IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19, della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis, del decreto-legge n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7, dell'art. 56-bis, del decreto-legge  n.
69 del 2013, dispone che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e
agli enti locali che acquisiscono  in  proprieta'  dallo  Stato  beni
immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1, e che, qualora non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/15039/DGP-PBD del 20
novembre 2017 e n. 20165 del 18 dicembre 2020; 
  Visto il provvedimento del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione regionale Veneto prot. n. 2016/14074/DR-VE  del  13
settembre 2016, con il quale e' stato trasferito, a titolo  gratuito,
al Comune di Adria della Provincia  di  Rovigo,  ai  sensi  dell'art.
56-bis, comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  l'immobile
appartenente al patrimonio dello Stato e  denominato  «alveo  tombato
del Canalbianco Baricetta»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 del  citato  provvedimento  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto in  cui
si espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  l'immobile  di  cui
trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove e' stato quantificato
l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo al comune trasferitario pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 10110 del 24 maggio
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                         al Comune di Adria 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Adria  (RO)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune  dell'immobile  denominato  «alveo  tombato  del   Canalbianco
Baricetta»,  meglio  individuato  nel  provvedimento  del   direttore
regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale  Veneto  prot.
n. 2016/14074/DR-VE del 13 settembre 2016, a decorrere dalla data del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  378,34
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2, e' applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Adria. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  2.383,75,  sino  all'anno  2022  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  n.  3575/2002  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/2002 la somma di euro 378,34.