IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto il regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali) - e in particolare l'art. 4,
par. 3 secondo cui «Le autorita' competenti responsabili di
verificare la conformita' alla normativa di cui all'art. 1, paragrafo
2, lettera i) possono affidare determinate responsabilita'
riguardanti i controlli ufficiali ad una o piu' autorita' di
controllo competenti per il settore biologico»;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modificazioni ed
integrazioni e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del
21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le
condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione
sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i
regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della
Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del
21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli
ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in
conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato
di ispezione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione
del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle
notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in
conversione destinati all'importazione nell'Unione;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della
legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art. 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo
2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di
esecuzione n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di
attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/1991»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante «delega di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al
Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni», registrato
dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, ove
all'art. 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato,
sen. Francesco Battistoni, le funzioni relative, tra l'altro,
all'agricoltura biologica; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco
Battistoni e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art.
1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932 recante
disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del
Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive
modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e
regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali
sull'attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione
dai Paesi terzi;
Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale istituisce l'Agenzia
delle accise, dogane e monopoli, la quale concorre alla sicurezza e
alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso
nell'Unione europea e contrastando i fenomeni criminali come
contrabbando e contraffazione;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli,
approvato dal comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12
luglio 2021;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle accise,
dogane e monopoli, approvato dal comitato di gestione con delibera n.
440 del 25 febbraio 2022;
Considerata la convenzione quadro tra l'Agenzia delle accise,
dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022, in base alla
quale ADM ha svolto attivita' di controllo sulle importazioni
nell'Unione europea di prodotti biologici ed in conversione;
Considerato il working document «Questions & Answers - Official
controls on products from third countries intended to be placed on
the EU market as organic products or in-conversion products»
elaborato dai servizi della DG SANTE e della DG AGRI della
Commissione europea;
Considerata la necessita' di perseguire obiettivi di armonizzazione
e razionalizzazione, nel quadro del regolamento (UE) n. 2018/848,
relativamente ai controlli sui prodotti biologici importati
nell'Unione europea;
Considerata la necessita' individuare un'autorita' di controllo a
cui conferire le competenze relative alla verifica del rispetto delle
condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione di prodotti
biologici e di prodotti in conversione ai sensi dell'art. 45 del
regolamento (UE) 2018/848;
Tenuto conto che l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli e' in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, paragrafo 1 del
regolamento (UE) 2017/625;
Decreta:
Art. 1
Individuazione dell'autorita' di controllo per le importazioni
di prodotti biologici ed in conversione
1. Ai fini dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla citata
convenzione quadro del 1° aprile 2022 e nei limiti e alle condizioni
ivi previste con particolare riferimento all'art. 6, l'Agenzia delle
accise, dogane e monopoli, di seguito ADM, e' individuata quale
autorita' di controllo competente per il settore biologico ai sensi
dell'art. 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2017/625 in materia di
controlli ufficiali sui prodotti che entrano nell'Unione da paesi
terzi e sono destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione come
prodotti biologici o prodotti in conversione.
2. All'autorita' di controllo ADM e' attribuito il codice
IT-BIO-01, ai sensi dell'allegato V punto 2) del reg. 2018/848.