IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 6  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  83  dell'8  aprile
2022, recante la procedura a  livello  nazionale  per  l'esame  delle
domande di protezione delle DOP e IGP dei  vini  e  di  modifica  dei
disciplinari, in applicazione della legge n.  238/2016,  nonche'  del
regolamento  delegato  UE  n.  33/2019  della   Commissione   e   del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  26  giugno  1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  266
dell'11  giugno  1974  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Grignolino   del
Monferrato  Casalese»  ed  approvato  il  relativo  disciplinare   di
produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Grignolino del Monferrato Casalese»; 
  Visto il decreto ministeriale 25  ottobre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263  del  4  novembre
2021, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il  disciplinare  di
produzione della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»; 
  Vista la documentata  domanda  presentata,  per  il  tramite  della
Regione Piemonte, su istanza del  Consorzio  Colline  del  Monferrato
Casalese con sede in Casale Monferrato (AL), intesa  ad  ottenere  la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della   DOP   dei   vini
«Grignolino del Monferrato Casalese», nel rispetto della procedura di
cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
dell'unione» ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019,  e'
stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli  6
e 7 e di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,  e
in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  29  luglio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOC  dei  vini
«Grignolino del Monferrato Casalese»; 
    e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 80 del 5 aprile 2022 al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni entro sessanta  giorni  dalla
citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione e pubblicizzazione della «modifica
dell'Unione» relativa alla modifica del disciplinare di produzione in
questione, la stessa richiesta e' risultata conforme alle  condizioni
stabilite  nella  parte  II,  titolo  II,  capo  I,  sezione  2   del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  e  che,  pertanto,  sussistono   i
requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica
del disciplinare sul sito ufficiale internet del  Ministero,  nonche'
per trasmettere alla Commissione UE la stessa domanda di modifica, in
conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 6,  15  e  16  del
regolamento UE n. 33/2019 ed agli articoli 2 e 9 del  regolamento  UE
n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo  2021  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Dispone: 
 
    1) La pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'allegata
proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della
DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»; 
    2) La trasmissione alla Commissione UE della domanda di  modifica
della DOP in questione e della relativa  documentazione,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai
sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a)  del  regolamento  UE  n.
34/2019. 
 
    Roma, 4 agosto 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero