IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolarnento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 del  1°  luglio,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 163 del  2
luglio 1996 - con il quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette  la  denominazione   di   origine   protetta   «Robiola   di
Roccaverano»; 
  Vista l'ordinanza del 13 gennaio 2022 del  Ministro  della  salute,
d'intesa con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali che ha definito  misure  urgenti  per  il  controllo  della
diffusione della peste suina africana. 
  Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte
12 gennaio 2022, n. 3 in cui viene fatto divieto  di  svolgimento  di
qualsiasi  attivita'  venatoria  di  tutte  le  specie,  comprese  le
attivita' di addestramento, allenamento e prove con i cani nonche' di
gestione  faunistica,  sul  territorio   dell'intera   Provincia   di
Alessandria. 
  Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte
22  gennaio  2022,  n.  7,  a  cui  ha  fatto  seguito  la  circolare
esplicativa della Direzione sanita' e welfare del 25 gennaio 2022, il
divieto delle attivita' venatorie e  di  natura  agro-silvo-pastorale
per il contenimento della peste suina africana sono stati  estesi  ad
altri comuni e province della Regione Piemonte, compresi i Comuni che
costituiscono  la  maggior  parte  dell'areale  di  produzione  della
Robiola di Roccaverano; 
  Vista  l'istanza  inoltrata  dal   Consorzio   della   Robiola   di
Roccaverano D.O.P. in data 28 febbraio 2022, e la  relazione  tecnica
allegata con la quale stata  richiesta  la  modifica  temporanea  del
disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  37
del 14 marzo 2014; 
  Tenuto  conto  che  la  richiesta  di   modifica   temporanea   del
disciplinare della D.O.P. «Robiola  di  Roccaverano»  motivata  dalle
misure adottate dalle autorita' pubbliche per contenere la diffusione
della peste suina africana che  coinvolgono  la  zona  di  produzione
della Robiola di Roccaverano; 
  Considerato  che  disciplinare   vigente   prevede   l'obbligo   di
pascolamento del bestiame e  che  tale  obbligo  non  e'  attualmente
compatibile con i provvedimenti sanitari sopra citati; 
  Vista la determinazione del dirigente della Regione Piemonte del 10
marzo in cui si esprime  nulla  osta  alla  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano. 
  Considerato che la  modifica  temporanea  al  disciplinare  risulta
necessaria  al  fine  di  procedere  alla  rivendicazione  della  DOP
«Robiola di Roccaverano» e che mantenimento dell'attuale disciplinare
comporterebbe un grave datum economico ai produttori; 
  Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere  ammissibile  la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Robiola
di Roccaverano»; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della «Robiola di  Roccaverano»  ai  sensi
del citato art. 53, par.  3  del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e
dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla  modifica  temporanea   disciplinare   di   produzione   della
denominazione «Robiola di  Roccaverano»  registrata  in  qualita'  di
denominazione di origine protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n.
1263/2006 del 1° luglio 2006. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Robiola di Roccaverano» temporanea, ha validita' dal 1°  marzo  sino
al 30 novembre 2022,  cosi  come  i  provvedimenti  adottati  per  il
contenimento della peste suina africana, salvo proroghe degli stessi. 
  Il presente  decreto  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
 
    Roma, 15 marzo 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero