IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto l'art. 25-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e, in
particolare, il comma 1, il quale riconosce un buono del valore di
10.000,00 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio
nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo decreto al 31 dicembre 2022, partecipano
alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate
in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25-bis, ai sensi del quale il
buono ha validita' fino al 30 novembre 2022 e puo' essere richiesto
una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e
dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle
manifestazioni di cui al comma 1;
Visto il comma 3 del citato art. 25-bis, ai sensi del quale il
buono e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo
l'ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione
di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso
un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo
economico, nei limiti delle risorse di cui al comma 10 del predetto
art. 25-bis;
Visto il primo periodo del comma 4 del predetto art. 25-bis, in
base al quale «all'atto della presentazione della richiesta di cui al
comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta
elettronica certificata valido e funzionante nonche' le coordinate di
un conto corrente bancario a se' intestato. Ciascun richiedente
fornisce, altresi', le necessarie dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile
nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere
iscritto al registro delle imprese della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o piu'
delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al
comma 1;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti
per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni fieristiche
internazionali di settore di cui al comma 1;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla
legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le
medesime finalita' di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche' delle
spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo
utilizzo»;
Visto il comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce che «a
seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il
Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di
cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1
mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4»;
Visto il secondo periodo del comma 6 del predetto art. 25-bis, che
dispone che il rimborso massimo erogabile e' pari al 50 per cento
delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai
soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro il limite massimo
del valore del buono assegnato;
Visto il comma 7, del citato art. 25-bis, il quale prevede che il
Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di
cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme
richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro
il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario;
Visto il comma 8 del medesimo art. 25-bis, il quale dispone che,
con decreto direttoriale del Ministro dello sviluppo economico,
possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del
presente articolo. Le procedure attuative nonche' la predisposizione
e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere
demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con
oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo
complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti;
Visto, altresi', il comma 10, del medesimo art. 25-bis, che prevede
che, per le finalita' di cui al predetto articolo, e' autorizzata la
spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato dal
regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 51I del 22 febbraio 2019;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in
particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' e i relativi
controlli;
Visti altresi' gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71 del suddetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernenti,
rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative
alla regolarita' contributiva e le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta';
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59», nonche' il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha
istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed
integrazioni»;
Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il
«Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico»;
Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale
per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n.
97 del 28 gennaio 2022;
Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto
dall'art. 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «buono fiere»: l'importo prenotato dalle imprese e rilasciato
dal Ministero, per il rimborso delle spese di partecipazione alle
manifestazioni fieristiche ai sensi dell'art. 25-bis del decreto
aiuti;
b) «decreto aiuti»: il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi
ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022,
n. 91;
c) «imprese»: le imprese di qualsiasi dimensione con sede
operativa nel territorio nazionale e che partecipano alle
manifestazioni fieristiche;
d) «manifestazioni fieristiche»: le manifestazioni fieristiche
internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario
fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022,
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
aiuti e il 31 dicembre 2022;
e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
f) «procedura informatica»: la procedura informatica accessibile
nell'apposita sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it)
dedicata alla misura;
g) «Registro nazionale aiuti»: il registro, istituito ai sensi
dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come
modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115,
finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico
generale;
h) «regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti
«de minimis» applicabile in funzione dell'attivita' svolta
dall'impresa beneficiaria in via prevalente, come risultante dal
certificato camerale della medesima impresa, tra i seguenti:
i. «regolamento de minimis generale»: il regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
ii. «regolamento de minimis agricoltura»: il regolamento (UE)
n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della
Commissione del 21 febbraio 2019;
iii. «regolamento de minimis pesca»: il regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche
ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.