IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute, di concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visti il nuovo regolamento di organizzazione, del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale  e  della  nuova  dotazione  organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui  e'  stato  dato  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale  n.  643  del  28  maggio
2020, con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico
di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021, con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409,  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 759 del 28 agosto 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
211 del 9 settembre 2013, recante «Regime di rimborsabilita' e prezzo
di nuove indicazioni terapeutiche e nuova confezione  del  medicinale
per uso umano "Enbrel"»; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  1252/2015  del  25  settembre  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 227 del 30 settembre 2015, recante «Rinegoziazione  del
prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici»; 
  Visto il trasferimento di titolarita' per  il  medicinale  «Enbrel»
dalla societa' Pfizer Limited alla societa'  Pfizer  Europe  MA  EEIG
autorizzato con decisione della Commissione europea  C(2018)5195  del
30 luglio  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea C 309 del 31 agosto 2018; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' Pfizer Europe  MA  EEIG  in  data  7  giugno  2021  per  una
rinegoziazione  del  medicinale  «Enbrel»  (etanercept)  -  procedura
EMEA/H/C/000262 - di propria titolarita'; 
  Vista la disponibilita' manifestata dalla Pfizer Europe MA  EEIG  a
ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale e, conseguentemente,
la  proposta  negoziale  pervenuta  dalla  stessa  relativamente   al
medicinale «Enbrel» (etanercept); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 ottobre 2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 12-19 maggio 2022; 
  Vista la delibera n.  31  del  14  luglio  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ENBREL (etanercept) nelle confezioni  sotto  indicate
e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    artrite reumatoide: 
      «Enbrel» in associazione con metotrexato  e'  indicato  per  il
trattamento dell'artrite reumatoide in  fase  attiva  da  moderata  a
grave negli adulti,  quando  la  risposta  ai  farmaci  antireumatici
modificanti  la   malattia,   metotrexato   incluso   (a   meno   che
controindicato)  e'  risultata  inadeguata.  «Enbrel»   puo'   essere
utilizzato in monoterapia in caso di intolleranza  al  metotrexato  o
quando il trattamento continuo con il metotrexato  e'  inappropriato.
«Enbrel» e' indicato anche nel  trattamento  dell'artrite  reumatoide
grave, attiva e progressiva negli adulti non trattati precedentemente
con metotrexato. «Enbrel», da solo o in associazione con metotrexato,
ha dimostrato di ridurre il tasso di  progressione  del  danno  delle
articolazioni, come misurato radiograficamente, e  di  migliorare  la
funzione fisica; 
    artrite idiopatica giovanile: 
      trattamento della poliartrite (positiva o negativa  al  fattore
reumatoide) e dell'oligoartrite estesa in  bambini  e  adolescenti  a
partire  dai  due  anni  d'eta'  che  hanno  mostrato  una   risposta
inadeguata,  o  che  sono  risultati  intolleranti,  al  metotrexato.
Trattamento dell'artrite psoriasica  in  adolescenti  a  partire  dai
dodici anni di eta' che hanno mostrato una risposta inadeguata, o che
sono risultati intolleranti, al metotrexato. Trattamento dell'artrite
correlata ad entesite in adolescenti a partire  dai  dodici  anni  di
eta' che hanno mostrato una risposta inadeguata, o che sono risultati
intolleranti, alla terapia convenzionale; 
    artrite psoriasica: 
      trattamento  dell'artrite   psoriasica   in   fase   attiva   e
progressiva negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici
modificanti  la  malattia  e'  risultata  inadeguata.   «Enbrel»   ha
dimostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti  con  artrite
psoriasica,  e  di  ridurre  il  tasso  di  progressione  del   danno
periferico alle articolazioni come  da  rilevazioni  ai  raggi  X  in
pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia; 
    spondiloartrite assiale: 
      spondilite anchilosante (SA)  -  trattamento  della  spondilite
anchilosante grave in fase attiva negli adulti che  hanno  avuto  una
risposta inadeguata alla terapia convenzionale; 
      spondiloartrite assiale non radiografica  -  trattamento  della
spondiloartrite assiale non radiografica grave, con  segni  obiettivi
di infiammazione come  indicato  da  valori  elevati  di  proteina  C
reattiva (PCR) e/o evidenza  alla  risonanza  magnetica  (RM),  negli
adulti  che  hanno  avuto  una   risposta   inadeguata   ai   farmaci
anti-infiammatori non steroidei (FANS); 
    psoriasi a placche: 
      trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave  negli
adulti che non hanno risposto, o presentano una controindicazione,  o
sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi  ciclosporina,
metotrexato o psoralene e luce ultravioletta A (PUVA); 
    psoriasi a placche pediatrica: 
      trattamento della psoriasi a placche cronica grave nei  bambini
ed adolescenti a partire da sei anni di eta' che non sono controllati
in maniera adeguata da altre terapie sistemiche o fototerapie  o  che
sono intolleranti ad esse. 
  Confezione: 
    «10  mg-polvere  e  solvente  per  soluzione  per  iniezione  uso
sottocutaneo  -  polvere   flaconcino   (vetro),   solvente   siringa
pre-riempita (vetro) solvente 1 ml  (10  mg/ml)»  4  flaconcini  +  4
adattatori flaconcini + 8 tamponi alcool - A.I.C. n. 034675215/E  (in
base 10) 1126JH (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 204,10; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 336,85. 
  Confezione: 
    «25 mg  polvere  per  soluzione  iniettabile  4  flaconcini  +  4
siringhe preriempite senza ago fisso uso sottocutaneo»  -  A.I.C.  n.
034675037/E (in base 10) 1126BX (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 510,26; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 842,13. 
  Confezione: 
    «25  mg  soluzione  iniettabile  in  siringa  vetro  da  0,5   ml
preriempita uso sottocutaneo  4  siringhe  preriempite  +  8  tamponi
imbevuti di alcool» - A.I.C. n. 034675102/E (in base 10)  1126DY  (in
base 32); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 510,26; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 842,13. 
  Confezione: 
    «50  mg  soluzione  iniettabile  in  siringa  vetro  da  1,0   ml
preriempita uso sottocutaneo  4  siringhe  preriempite  +  8  tamponi
imbevuti di alcool» - A.I.C. n. 034675140/E (in base 10)  1126G4  (in
base 32); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.020,52; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.684,26. 
  Confezione: 
    «50 mg  -  soluzione  iniettabile  in  penna  preriempita  -  uso
sottocutaneo - 1 ml (50mg/ml) -  4  penne  preriempite  +  8  tamponi
imbevuti di alcool» - A.I.C. n. 034675191/E (in base 10)  1126HR  (in
base 32); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.020,52; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.684,28. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.