Estratto determina n. 550/2022 del 3 agosto 2022 
 
    Medicinale: DASATINIB TILLOMED. 
    Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l. 
    Confezioni: 
      «20 mg compresse rivestite  con  film»  60  x  1  compresse  in
blister OPA/AL/PVC/AL  divisibile  per  dose  unitaria  -  A.I.C.  n.
046877015 (in base 10); 
      «50 mg compresse rivestite  con  film»  60  x  1  compresse  in
blister OPA/AL/PVC/AL  divisibile  per  dose  unitaria  -  A.I.C.  n.
046877027 (in base 10); 
      «70 mg compresse rivestite  con  film»  60  x  1  compresse  in
blister OPA/AL/PVC/AL  divisibile  per  dose  unitaria  -  A.I.C.  n.
046877039 (in base 10); 
      «80 mg compresse rivestite  con  film»  30  x  1  compresse  in
blister OPA/AL/PVC/AL  divisibile  per  dose  unitaria  -  A.I.C.  n.
046877041 (in base 10); 
      «100 mg compresse rivestite con  film»  30  x  1  compresse  in
blister OPA/AL/PVC/AL  divisibile  per  dose  unitaria  -  A.I.C.  n.
046877054 (in base 10); 
      «140 mg compresse rivestite con  film»  30  x  1  compresse  in
blister OPA/AL/PVC/AL  divisibile  per  dose  unitaria  -  A.I.C.  n.
046877066 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: 
      compressa rivestita con film: 
        composizione: 
          principio attivo: dasatinib. 
    Rilascio dei lotti: 
      Pharmacare Premium Ltd. - HHF003, Hal Far Industrial  Estate  -
Hal Far BBG3000 - Malta. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Dasatinib Tillomed» e' indicato per il trattamento di pazienti
adulti con: 
        leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia
positivo  (Ph+)  con  resistenza  o  intolleranza  a  una  precedente
terapia; 
      «Dasatinib Tillomed» e' indicato per il trattamento di pazienti
pediatrici con: 
        leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia
positivo (Ph+) di nuova diagnosi in combinazione con chemioterapia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 60 x 1 compresse
in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose  unitaria  -  A.I.C.  n.
046877015 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': «H». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.337,74. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.207,81. 
    Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 x 1 compresse
in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose  unitaria  -  A.I.C.  n.
046877027 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': «H». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.675,49. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62. 
    Confezione: «70 mg compresse rivestite con film» 60 x 1 compresse
in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose  unitaria  -  A.I.C.  n.
046877039 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': «H». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.675,49. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62. 
    Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse
in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose  unitaria  -  A.I.C.  n.
046877041 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': «H». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.675,49. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62. 
    Confezione:  «100  mg  compresse  rivestite  con  film»  30  x  1
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile  per  dose  unitaria  -
A.I.C. n. 046877054 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': «H». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.675,49. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62. 
    Confezione:  «140  mg  compresse  rivestite  con  film»  30  x  1
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile  per  dose  unitaria  -
A.I.C. n. 046877066 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': «H». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.675,49. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Dasatinib Tillomed» (dasatinib) e' classificato, ai sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Sconto obbligatorio sul prezzo ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    L'indicazione pediatrica come  di  seguito  riportata  non  viene
rimborsata dal Servizio sanitario nazionale: «"Dasatinib Tillomed" e'
indicato per il  trattamento  di  pazienti  pediatrici  con  leucemia
linfoblatica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) di
nuova diagnosi in combinazione con chemioterapia». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Dasatinib Tillomed» (dasatinib) e' la seguente: medicinale  soggetto
a  prescrizione  medica  limitativa,   vendibile   al   pubblico   su
prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti   oncologo,
ematologo e internista (RNRL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.