IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
  Visto  in  particolare  il  comma  1  dell'art.  14  del  succitato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come  da  ultimo  modificato
dall'art. 49, comma 4, del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il quale prevede quanto segue: «Al fine di  assicurare  l'omogeneita'
della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della
sicurezza  e  del  monitoraggio  dei   ponti,   viadotti,   rilevati,
cavalcavia  e  opere  similari,  esistenti  lungo  strade  statali  o
autostrade gestite da Anas S.p.a. o  da  concessionari  autostradali,
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e sentito il  Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono  adottate  apposite
linee guida. Con il medesimo decreto di cui  al  primo  periodo  sono
individuate  le  modalita'  di  realizzazione  e  gestione   in   via
sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi,  da  parte
del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  in  collaborazione  con
gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di
monitoraggio dinamico da applicare sulle  infrastrutture  di  cui  al
primo periodo gestite da Anas S.p.a. o da concessionari  autostradali
che presentano particolari  condizioni  di  criticita'  in  relazione
all'intensita' del traffico di mezzi pesanti»; 
  Visto altresi' il successivo comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, come da ultimo  modificato  dall'art.  49,
comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120,  il  quale
prevede quanto segue: «Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, adottato, per le medesime finalita' di cui al  comma
1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito
il  Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti,  viadotti,
rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo  infrastrutture
stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a.  o  da  concessionari
autostradali, nonche' le modalita'  della  loro  partecipazione,  nei
limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   alla
sperimentazione di cui al comma 1»; 
  Viste le  «Linee  guida  per  la  classificazione  e  gestione  del
rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei  ponti
esistenti»  (di  seguito  Linee  guida),  sulle  quali  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole con  nota
prot. n. 88/2019 nell'adunanza dell'assemblea  generale  svoltasi  in
modalita' telematica in data 17 aprile 2020; 
  Considerato che le suddette Linee guida stabiliscono  una  generale
procedura multilivello e multi-obiettivo per la gestione del  rischio
dei  ponti  esistenti  e  definiscono,  tra  l'altro,  requisiti   ed
indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico, di  cui  al
citato art. 14 del decreto-legge n. 109 del 2018; 
  Considerato che, in ragione delle  modifiche  apportate  al  citato
art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'art.  49  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.  120
si e' reso necessario procedere  all'adozione  di  un  unico  decreto
contenente linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita'  della
classificazione e  gestione  del  rischio,  della  valutazione  della
sicurezza  e  del  monitoraggio  dei   ponti,   viadotti,   rilevati,
cavalcavia  e  opere  similari,  esistenti  lungo  strade  statali  o
autostrade gestite da Anas S.p.a. o  da  concessionari  autostradali,
nonche' di quelli esistenti lungo infrastrutture stradali gestite  da
enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
17 gennaio 2018 con il quale e' stato approvato l'aggiornamento delle
«Norme tecniche  per  le  costruzioni»,  pubblicato  sul  Supplemento
ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  20
febbraio 2018, n. 42; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16  novembre  2018,  n.
130, con cui e' istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), al
fine di promuovere e assicurare  la  vigilanza  sulle  condizioni  di
sicurezza del sistema ferroviario nazionale  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali; 
  Visto in particolare l'art. 12, comma 4, del predetto decreto-legge
n. 109 del 2018, secondo cui l'Ansfisa in particolare: 
    a)  esercita  l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla  verifica
dell'attivita' di  manutenzione  svolta  dai  gestori,  dei  relativi
risultati  e  della   corretta   organizzazione   dei   processi   di
manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a  campione
sulle infrastrutture, obbligando i gestori,  in  quanto  responsabili
dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in  atto  le  necessarie
misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
    b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle  reti  stradali
ed autostradali  di  Sistemi  di  gestione  della  sicurezza  per  le
attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati
da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; 
    m) svolge attivita'  di  studio,  ricerca  e  sperimentazione  in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali; 
  Considerato che, ai fini del presente decreto, le Linee guida  sono
esaustive sotto  il  profilo  della  metodologia  e  degli  obiettivi
fissati  dal  legislatore,  e  che,   pertanto,   possono   riferirsi
generalmente a tutti i ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e  opere
similari, esistenti lungo le infrastrutture stradali gestite da  Anas
S.p.a., da concessionari autostradali e  dagli  altri  enti,  con  le
specifiche contenute nel presente decreto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° dicembre 2017, n. 560, che definisce le modalita'  e  i  tempi  di
progressiva introduzione, da parte delle stazioni  appaltanti,  delle
amministrazioni   concedenti    e    degli    operatori    economici,
dell'obbligatorieta' dei metodi e  strumenti  elettronici  specifici,
quali quelli di modellazione  per  l'edilizia  e  le  infrastrutture,
nelle fasi di progettazione, costruzione e  gestione  delle  opere  e
relative verifiche valutata in relazione alla tipologia  delle  opere
da   affidare   e   della   strategia   di   digitalizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 febbraio 2018, n. 70, recante  «Modalita'  attuative  e  strumenti
operativi della sperimentazione su strada delle  soluzioni  di  smart
road e di guida connessa e  automatica»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 18 aprile 2018, n. 90, che  avvia
il processo di adeguamento tecnologico delle infrastrutture  stradali
includendo, secondo il dettato dell'art. 2, comma 3, anche i  sistemi
di monitoraggio orientati alla sicurezza strutturale  degli  elementi
critici componenti le infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 ottobre 2019, n. 430, che attua  l'archivio  informatico  nazionale
delle opere pubbliche (AINOP), istituito ai sensi dell'art. 13, comma
1, del decreto-legge n. 109 del 2018; 
  Considerato che l'AINOP e' istituito con la finalita' di  garantire
un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza  delle
opere pubbliche e che gli elementi costituenti l'AINOP devono  essere
congruenti con  gli  stessi  elementi  che  costituiscono  l'ossatura
informativa utilizzata dalle Linee guida; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  e  successive
modificazioni ed integrazioni  «Nuovo  codice  della  strada»  e,  in
particolare,  l'art.  14  recante  «Poteri  e  compiti   degli   enti
proprietari delle strade»; 
  Visto l'art. 25, comma 1-quater del decreto legislativo  30  aprile
1992, n, 285 e successive modificazioni ed integrazioni «Nuovo codice
della strada», il quale prevede che: «Fermo restando quanto  previsto
dai commi 1-bis  e  1-ter  in  relazione  agli  enti  titolari  delle
strutture delle opere d'arte dei sottopassi e  sovrappassi,  comprese
le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti  proprietari  e  i
gestori  delle  strade  interessate  dall'attraversamento  a  livello
sfalsato   provvedono   a   disciplinare   mediante   appositi   atti
convenzionali  le  modalita'  e  gli   oneri   di   realizzazione   e
manutenzione delle predette strutture»; 
  Visti l'art. 51 del regio decreto 33 ottobre 1925, n. 2537, recante
«Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto» e l'art.
67 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380
recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia edilizia»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
17 dicembre 2020, n. 578, con il quale sono state adottate le  «Linee
guida per la classificazione e gestione del rischio,  la  valutazione
della  sicurezza  ed  il  monitoraggio  dei  ponti   esistenti»,   da
applicarsi su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere  similari
esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da Anas S.p.a.  o  da
concessionari autostradali; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui  al
regolamento (UE) n. 2001/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  12  febbraio  2021,  e,  in  particolare,  la  riforma  indicata
all'interno della missione 3, componente  1  (M3C1-  2.1),  la  quale
prevede l'attuazione delle  Linee  guida  per  la  classificazione  e
gestione  del  rischio,  la  valutazione   della   sicurezza   e   il
monitoraggio dei ponti esistenti, adottate con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020,  n.  578,  al
fine di assicurarne una omogenea  applicazione  lungo  l'intera  rete
delle infrastrutture stradali; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  7  maggio  2021  recante  «Ripartizione   ed
utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14  agosto
2000, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre
2020, n. 126,  per  la  messa  in  sicurezza  dei  ponti  e  viadotti
esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli
esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della  rete  viaria
di province e citta' metropolitane»; 
  Vista la nota prot. n. 37550 del 15  ottobre  2021,  con  la  quale
Ansfisa ha  informato  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili di aver trasmesso al  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, con nota prot. n. 22019 in data 7 ottobre  2021,  la
proposta di «Istruzioni  operative  per  l'applicazione  delle  Linee
guida per la classificazione e gestione del rischio,  la  valutazione
della sicurezza  ed  il  monitoraggio  dei  ponti  esistenti»,  quale
strumento di uniforme interpretazione delle Linee guida; 
  Ritenuto di estendere la sperimentazione di cui al citato  art.  14
del decreto-legge n.  109  del  2018,  anche  sui  ponti  e  viadotti
esistenti sulla rete delle infrastrutture stradali  gestiti  da  enti
diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali; 
  Ritenuto, altresi', che la sperimentazione delle procedure relative
alla Linea guida deve essere avviata su alcune  tratte  significative
individuate in funzione della presenza di infrastrutture, della  loro
tipologia e  rappresentativita'  e  delle  condizioni  di  criticita'
relative al traffico; 
  Vista la nota prot. n. 10438 del 16 novembre 2021 con la  quale  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha  trasmesso  il  parere  n.
96/2021 dell'assemblea generale reso nell'adunanza  del  10  novembre
2021; 
  Visto in particolare l'avviso favorevole espresso nei confronti  di
alcune modifiche apportate alle Linee guida adottate con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre  2020,  n.
578; 
  Vista la sentenza 18 marzo 2022, n. 3132, con la quale il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima) ha annullato il
paragrafo 1.8 delle «Linee guida per la  classificazione  e  gestione
del rischio, la valutazione della sicurezza ed  il  monitoraggio  dei
ponti  esistenti»   adottate   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578; 
  Vista la nota prot. n. 4115 del 20 aprile  2022  con  la  quale  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha  trasmesso  il  parere  n.
29/2022 dell'assemblea generale reso nell'adunanza del 8 aprile 2022,
con il  quale  ha  espresso  avviso  favorevole  sia  alla  rinnovata
formulazione  del  punto  1.8  emendato  delle  previsioni   ritenute
illegittime dal TAR Lazio con la sentenza  3132/2022  sia  ad  alcune
modifiche ed integrazioni delle Linee guida adottate con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre  2020,  n.
578; 
  Considerato che sulle Linee guida adottate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  del  3  dicembre
2021, n. 493, e'  stato  gia'  acquisito  il  parere  favorevole  del
Dipartimento per  la  protezione  civile  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, espresso con nota prot. n. 51876 in  data  30
novembre 2021 e l'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella
seduta del 2 dicembre 2021; 
  Atteso che la procedura di registrazione del decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  del  3  dicembre
2021, n. 493, che adotta le Linee  guida  per  la  classificazione  e
gestione  del  rischio,  la  valutazione  della   sicurezza   ed   il
monitoraggio dei  ponti  esistenti,  anche  in  relazione  ai  ponti,
viadotti, rilevati,  cavalcavia  e  opere  similari  esistenti  lungo
infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a.  o  da
concessionari autostradali, e' stata sospesa dalla Corte dei conti in
fase di controllo, in attesa di conoscere l'esito  del  giudizio  poi
definito dal TAR Lazio con sentenza 18 marzo 2022, n. 3132; 
  Ritenuto necessario, anche in ragione della  sopravvenuta  sentenza
del TAR n. 3132/2022, rinnovare la procedura di adozione delle  Linee
guida adottate con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578 e quindi  di  adottare  un  unico
decreto di adozione  delle  Linee  guida  per  la  classificazione  e
gestione  del  rischio,  la  valutazione  della   sicurezza   ed   il
monitoraggio dei  ponti  esistenti,  anche  in  relazione  ai  ponti,
viadotti, rilevati,  cavalcavia  e  opere  similari  esistenti  lungo
infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a.  o  da
concessionari autostradali; 
  Vista la nota prot. n. 5789 del 14 giugno 2022, per come  integrata
con nota prot. n. 5792 del 15 giugno 2022, con la quale il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici  ha  trasmesso  il  parere  n.  54/2022
dell'assemblea generale reso nell'adunanza del 10 giugno 2022, con il
quale ha espresso avviso favorevole: alla rinnovata formulazione  del
punto 1.8 emendato delle  previsioni  ritenute  illegittime  dal  TAR
Lazio con la sentenza 3132/2022; a modifiche  ed  integrazioni  delle
Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, 17 dicembre 2020,  n.  578;  alla  previsione  di  una
tempistica  per  l'applicazione  delle  Linee  guida,  come  peraltro
richiesto, con nota prot. 7842 del 16 maggio  2022  dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali  e
le autonomie; 
  Preso atto delle considerazioni tecniche, riportate  nel  succitato
parere 54/2022 del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  sulla
base delle quali il suddetto Consesso  ha  proposto  tempistiche  per
l'applicazione  delle  Linee  guida,  anche  per   Anas   e   per   i
concessionari autostradali per le seguenti ragioni: 
    «...in funzione delle modifiche apportate  ai  contenuti  tecnici
delle LLGG stesse e, soprattutto, per le  esigenze  di  rivalutazione
delle attivita' gia' effettuate  che  scaturiscono  dall'applicazione
delle istruzioni operative proposte  da  Ansfisa»,  ritenendo  quindi
«utile  proporre,  in  considerazione  del  considerevole  numero  di
ulteriori opere da censire e gestire  per  le  cosiddette  «opere  di
rientro», un tempo aggiuntivo per completare sia il livello 0  che  i
livelli successivi»; 
    atteso   che   «l'attuazione   delle   "Linee   guida   per    la
classificazione  e  gestione  del  rischio,  la   valutazione   della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti  esistenti"  necessita  di  un
tempo tecnicamente giustificabile, in relazione  alla  numerosita'  e
vetusta' delle infrastrutture italiane, la loro  distribuzione  media
territoriale, la carenza attuale di  competenze  tecniche  e  risorse
strumentali capillarmente diffuse»; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa  nella  seduta
del 21 giugno 2022. Atto_rep._n._91 del 21 giugno 2022 trasmesso  con
nota prot. 10171 del 23 giugno 2022 dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; 
  Sentito  il  Dipartimento  per  la  protezione  civile  presso   la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  il  quale  ha  espresso  il
proprio positivo avviso con nota prot. n. 28749  in  data  30  giugno
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Adozione delle Linee guida per la  gestione  del  rischio  dei  ponti
  esistenti e delle Istruzioni  operative  per  l'applicazione  delle
  Linee guida stesse. 
 
  1. In sostituzione dell'Allegato A al decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  17  dicembre  2020,  n.  578,  sono
adottate le  Linee  guida  per  la  classificazione  e  gestione  del
rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei  ponti
esistenti, di cui all'Allegato A del presente decreto, le  quali,  in
attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  1  dell'art.   14   del
decreto-legge  n.  109  del   2018,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni,  assicurano  l'omogeneita'  della   classificazione   e
gestione  del  rischio,  della  valutazione  della  sicurezza  e  del
monitoraggio  dei  ponti,  viadotti,  rilevati,  cavalcavia  e  opere
similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas
S.p.a. o da concessionari autostradali. 
  2. Le Linee guida di cui all'Allegato A  al  presente  decreto,  in
attuazione  di  quanto  previsto   dall'art.   14,   comma   2,   del
decreto-legge n. 109 del 2018, convertito  dalla  legge  16  novembre
2018, n. 130 e successive modifiche ed  integrazioni,  sono  adottate
anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia  e  opere
similari esistenti lungo  infrastrutture  stradali  gestite  da  enti
diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, su proposta di  Ansfisa,  per  l'applicazione  generale  da
parte di tutti i gestori dei ponti esistenti, compresi Anas S.p.a.  e
i concessionari autostradali, sono  altresi'  adottate,  entro trenta
giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le  «Istruzioni
operative per l'applicazione delle Linee guida per la classificazione
e  gestione  del  rischio,  la  valutazione  della  sicurezza  ed  il
monitoraggio dei ponti esistenti».