IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 51 del regio decreto 33 ottobre 1925, n. 2537, recante
«Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto» e l'art.
67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia edilizia»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204, recante «Regolamento di riordino  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2004/54/CE in materia di sicurezza per
le  gallerie  della  rete  stradale  transeuropea»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  235  del  9  ottobre
2006 - Supplemento ordinario n. 195; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,  di  recepimento
della direttiva n. 2008/96/C sulla  gestione  della  sicurezza  delle
infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° dicembre 2017, n. 560, che definisce le modalita'  e  i  tempi  di
progressiva introduzione, da parte delle stazioni  appaltanti,  delle
amministrazioni   concedenti    e    degli    operatori    economici,
dell'obbligatorieta' dei metodi e  strumenti  elettronici  specifici,
quali quelli di modellazione  per  l'edilizia  e  le  infrastrutture,
nelle fasi di progettazione, costruzione e  gestione  delle  opere  e
relative verifiche valutata in relazione alla tipologia  delle  opere
da   affidare   e   della   strategia   di   digitalizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
17 gennaio 2018, con il  quale  e'  stato  approvato  l'aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 42  del  20  febbraio  2018  -
Supplemento ordinario n. 8; 
  Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 settembre  2018,  n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16  novembre  2018,  n.
130, con cui e' istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), al
fine di promuovere e assicurare  la  vigilanza  sulle  condizioni  di
sicurezza del sistema ferroviario nazionale  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali; 
  Visto in particolare l'art. 12, comma 4, del predetto decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, secondo cui l'Ansfisa in particolare: 
    «a) esercita  l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla  verifica
dell'attivita' di  manutenzione  svolta  dai  gestori,  dei  relativi
risultati  e  della   corretta   organizzazione   dei   processi   di
manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a  campione
sulle infrastrutture, obbligando i gestori,  in  quanto  responsabili
dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in  atto  le  necessarie
misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
    «b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti  stradali
ed autostradali  di  Sistemi  di  gestione  della  sicurezza  per  le
attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati
da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia»; 
    «m) svolge attivita' di  studio,  ricerca  e  sperimentazione  in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 febbraio 2018, n. 70, recante  «Modalita'  attuative  e  strumenti
operativi della sperimentazione su strada delle  soluzioni  di  Smart
Road e di guida connessa e  automatica»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del  18  aprile  2018,  che
avvia il processo di  adeguamento  tecnologico  delle  infrastrutture
stradali includendo, secondo il dettato dell'art. 2, comma 3, anche i
sistemi di monitoraggio orientati alla  sicurezza  strutturale  degli
elementi critici componenti le infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 ottobre 2019, n. 430, che attua  l'archivio  informatico  nazionale
delle opere pubbliche (Ainop), istituito ai sensi dell'art. 13, comma
1, del decreto-legge n. 109 del 2018,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
  Considerato che l'Ainop e' istituito con la finalita' di  garantire
un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza  delle
opere pubbliche e che gli elementi costituenti l'Ainop devono  essere
congruenti con  gli  stessi  elementi  che  costituiscono  l'ossatura
informativa utilizzata dalle Linee guida; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Visto in particolare il comma 1 dell'art. 49 del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n.  120,  che  prevede  quanto  segue:  «Al  fine  di
assicurare  l'omogeneita'  della  classificazione  e   gestione   del
rischio, della valutazione della sicurezza e del  monitoraggio  delle
gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  approvate
apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle
attivita' di indagine sullo stato  di  conservazione  delle  gallerie
esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a.
o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni  e  di
programmazione  degli  interventi  di  manutenzione  e  di  messa  in
sicurezza delle stesse»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,  ed
in particolare  l'art.  5,  secondo  il  quale  il  «Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti»  e'  ridenominato  «Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili»  e  le  denominazioni
«Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili»  e
«Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti»  e
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  marzo  2021  di
nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili,  ai  sensi  dell'art.  5  del   citato
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22; 
  Vista la nota prot. n. 1670 del 14 febbraio 2022, con la  quale  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha  trasmesso  il  parere  n.
72/2021 dell'Assemblea generale reso  nell'adunanza  del  3  febbraio
2022; 
  Viste le «Linee  guida  sulle  attivita'  di  indagini,  ispezioni,
manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie stradali esistenti»,
sulle quali il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ha  espresso
parere favorevole n. 72/2021  nell'adunanza  dell'Assemblea  generale
svoltasi in data 3 febbraio 2022; 
  Vista la sentenza 3132/2022 del 18  marzo  2022  con  la  quale  il
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  (Sezione  prima)  ha
annullato paragrafo 1.8 delle «Linee guida per la  classificazione  e
gestione  del  rischio,  la  valutazione  della   sicurezza   ed   il
monitoraggio dei ponti esistenti» adottate con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2020, n. 578; 
  Ritenuto necessario, a seguito della succitata  sentenza  del  TAR,
procedere all'acquisizione di un nuovo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici; 
  Vista la successiva nota prot. n. 4115 del 20 aprile 2022,  con  la
quale il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  ha  trasmesso  il
parere n. 29/2022 dell'Assemblea generale reso  nell'adunanza  dell'8
aprile 2022; 
  Viste le «Linee  guida  sulle  attivita'  di  indagini,  ispezioni,
manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie stradali  esistenti»
(di seguito Linee guida), sulle  quali  il  Consiglio  superiore  dei
lavori  pubblici   ha   espresso   parere   favorevole   n.   29/2022
nell'adunanza dell'Assemblea generale svoltasi in data 8 aprile 2022; 
  Vista la nota prot. n. 5580 del 9 giugno  2022,  con  la  quale  la
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali ha ritenuto  il  processo  di  programmazione  delineato
dalle Linee guida idoneo ad ottemperare adeguatamente all'esigenza di
assicurare l'omogeneita'  di  indirizzo  metodologico  richiesta  dal
succitato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  e  non  ha  ravvisato
elementi ostativi all'adozione delle  Linee  guida,  «fermo  restando
l'esigenza di una periodica revisione sulla base delle esperienze che
deriveranno dalla elaborazione dei dati progressivamente acquisiti»; 
  Vista la nota prot. n. 7672 del 29 luglio 2022,  con  la  quale  la
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali, ad integrazione e chiarimento della nota prot. n.  5580
del  9  giugno  2022,  ha  comunicato  di   ritenere   «superate   le
osservazioni inerenti all'adozione di criteri di  progressivita'  per
l'implementazione  dei  processi»  ed  ha  confermato  «l'assenza  di
elementi ostativi all'adozione del documento»; 
  Considerato che le suddette Linee guida costituiscono uno strumento
per giungere ad una classificazione delle gallerie esistenti  secondo
classi di attenzione, sulla base della  quale  programmare  indagini,
verifiche di dettaglio, e programmi di attivita'  di  monitoraggio  e
interventi; 
  Considerato che, ai fini del presente decreto, le Linee guida  sono
esaustive sotto  il  profilo  della  metodologia  e  degli  obiettivi
fissati  dal  legislatore,  e  che,   pertanto,   possono   riferirsi
generalmente a tutte le gallerie esistenti  lungo  le  infrastrutture
stradali gestite da Anas S.p.a., da concessionari  autostradali,  con
le specifiche contenute nel presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione  del
  rischio, la valutazione della sicurezza ed  il  monitoraggio  delle
  gallerie esistenti. 
 
  1. Sono approvate le Linee guida per la classificazione e  gestione
del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio  delle
gallerie esistenti lungo le strade statali o  autostrade  gestite  da
Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di cui all'Allegato 1 al
presente decreto, in attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  49,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.