IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 51 del regio decreto 33 ottobre 1925, n. 2537, recante
«Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto» e l'art.
67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei
lavori pubblici»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante
«Attuazione della direttiva n. 2004/54/CE in materia di sicurezza per
le gallerie della rete stradale transeuropea» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre
2006 - Supplemento ordinario n. 195;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di recepimento
della direttiva n. 2008/96/C sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2017, n. 560, che definisce le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle
amministrazioni concedenti e degli operatori economici,
dell'obbligatorieta' dei metodi e strumenti elettronici specifici,
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture,
nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e
relative verifiche valutata in relazione alla tipologia delle opere
da affidare e della strategia di digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 gennaio 2018, con il quale e' stato approvato l'aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018 -
Supplemento ordinario n. 8;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, con cui e' istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), al
fine di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di
sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture
stradali e autostradali;
Visto in particolare l'art. 12, comma 4, del predetto decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, secondo cui l'Ansfisa in particolare:
«a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica
dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi
risultati e della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione
sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili
dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie
misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
«b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali
ed autostradali di Sistemi di gestione della sicurezza per le
attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati
da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia»;
«m) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 febbraio 2018, n. 70, recante «Modalita' attuative e strumenti
operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart
Road e di guida connessa e automatica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018, che
avvia il processo di adeguamento tecnologico delle infrastrutture
stradali includendo, secondo il dettato dell'art. 2, comma 3, anche i
sistemi di monitoraggio orientati alla sicurezza strutturale degli
elementi critici componenti le infrastrutture stradali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 ottobre 2019, n. 430, che attua l'archivio informatico nazionale
delle opere pubbliche (Ainop), istituito ai sensi dell'art. 13, comma
1, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
Considerato che l'Ainop e' istituito con la finalita' di garantire
un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle
opere pubbliche e che gli elementi costituenti l'Ainop devono essere
congruenti con gli stessi elementi che costituiscono l'ossatura
informativa utilizzata dalle Linee guida;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 49 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, che prevede quanto segue: «Al fine di
assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del
rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle
gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate
apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle
attivita' di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie
esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a.
o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di
programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in
sicurezza delle stesse»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed
in particolare l'art. 5, secondo il quale il «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti» e' ridenominato «Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e le denominazioni
«Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e
«Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di
nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 5 del citato
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;
Vista la nota prot. n. 1670 del 14 febbraio 2022, con la quale il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il parere n.
72/2021 dell'Assemblea generale reso nell'adunanza del 3 febbraio
2022;
Viste le «Linee guida sulle attivita' di indagini, ispezioni,
manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie stradali esistenti»,
sulle quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso
parere favorevole n. 72/2021 nell'adunanza dell'Assemblea generale
svoltasi in data 3 febbraio 2022;
Vista la sentenza 3132/2022 del 18 marzo 2022 con la quale il
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima) ha
annullato paragrafo 1.8 delle «Linee guida per la classificazione e
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti» adottate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2020, n. 578;
Ritenuto necessario, a seguito della succitata sentenza del TAR,
procedere all'acquisizione di un nuovo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici;
Vista la successiva nota prot. n. 4115 del 20 aprile 2022, con la
quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il
parere n. 29/2022 dell'Assemblea generale reso nell'adunanza dell'8
aprile 2022;
Viste le «Linee guida sulle attivita' di indagini, ispezioni,
manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie stradali esistenti»
(di seguito Linee guida), sulle quali il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ha espresso parere favorevole n. 29/2022
nell'adunanza dell'Assemblea generale svoltasi in data 8 aprile 2022;
Vista la nota prot. n. 5580 del 9 giugno 2022, con la quale la
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali ha ritenuto il processo di programmazione delineato
dalle Linee guida idoneo ad ottemperare adeguatamente all'esigenza di
assicurare l'omogeneita' di indirizzo metodologico richiesta dal
succitato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e non ha ravvisato
elementi ostativi all'adozione delle Linee guida, «fermo restando
l'esigenza di una periodica revisione sulla base delle esperienze che
deriveranno dalla elaborazione dei dati progressivamente acquisiti»;
Vista la nota prot. n. 7672 del 29 luglio 2022, con la quale la
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali, ad integrazione e chiarimento della nota prot. n. 5580
del 9 giugno 2022, ha comunicato di ritenere «superate le
osservazioni inerenti all'adozione di criteri di progressivita' per
l'implementazione dei processi» ed ha confermato «l'assenza di
elementi ostativi all'adozione del documento»;
Considerato che le suddette Linee guida costituiscono uno strumento
per giungere ad una classificazione delle gallerie esistenti secondo
classi di attenzione, sulla base della quale programmare indagini,
verifiche di dettaglio, e programmi di attivita' di monitoraggio e
interventi;
Considerato che, ai fini del presente decreto, le Linee guida sono
esaustive sotto il profilo della metodologia e degli obiettivi
fissati dal legislatore, e che, pertanto, possono riferirsi
generalmente a tutte le gallerie esistenti lungo le infrastrutture
stradali gestite da Anas S.p.a., da concessionari autostradali, con
le specifiche contenute nel presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Approvazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del
rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle
gallerie esistenti.
1. Sono approvate le Linee guida per la classificazione e gestione
del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle
gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da
Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di cui all'Allegato 1 al
presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 49,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.