IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE»; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, che fa salva la disciplina previgente di cui all'art. 133 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-septies, comma 8, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, le cui modalita' di utilizzo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse; Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 25, comma 1, che ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, l'art. 23, comma 2, lettera b), che ha ulteriormente incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 26, che, al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1; Visto, altresi', il comma 4, lettera b), del citato art. 26, ai sensi del quale, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo art. 26, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari ovvero in relazione ai quali siano nominati commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai relativi oneri si provvede «..a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021»; Visto, inoltre, il comma 5, lettera b), del medesimo art. 26, che ha incrementato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e 2004/18/CE"» e, in particolare, gli articoli 61 e 90, ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate dal suddetto art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Considerato che, per l'anno 2022, la dotazione complessiva del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, destinata alle finalita' di cui all'art. 26, comma 4, lett. b) del citato decreto-legge n. 50 del 2022 risulta pari ad euro 770 milioni e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - CDR 2 - assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 ottobre 2021, n. 258, che disciplina le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al citato art. 1-septies, comma 8, per il primo semestre dell'anno 2021; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 5 aprile 2022, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100, che disciplina le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al medesimo art. 1-septies, comma 8, per il secondo semestre dell'anno 2021; Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli articoli 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 e 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, all'adozione di un decreto recante la disciplina delle modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi per le finalita' di cui al medesimo art. 26, comma 4, lettera b), con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse; Ritenuto, al fine di assicurare parita' di accesso al fondo alle categorie della piccola, media e grande impresa, come definite dagli articoli 61 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie, analogamente a quanto stabilito con i precedenti decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 371 del 2021 e n. 84 del 2022, una quota parte pressoche' equivalente del suddetto Fondo pari ad euro 260.000.000,00 per la categoria «piccola impresa», ad euro 255.000.000,00 per la categoria «media impresa» e ad euro 255.000.000,00 per la categoria «grande impresa»; Decreta: Art. 1 1. In relazione agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le modalita' di accesso al Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di seguito «Fondo», sono disciplinate dal presente decreto con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022. 2. Il Fondo di cui al comma 1, avente una dotazione complessiva pari ad euro 770.000.000,00 per l'anno 2022, e' cosi' ripartito: a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. 3. Ciascuna impresa appaltatrice degli interventi di cui al comma 1 concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal comma 2 esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato. 4. Nel caso di interventi di cui al comma 1 aggiudicati a raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 2 esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato. 5. Nel caso di interventi di cui al comma 1 aggiudicati ad operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonche' di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi internazionali o bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 2 viene effettuata sulla base della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'art. 49 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.