IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, comma 1; 
  Considerato che il  giorno  1°  agosto  2022  il  territorio  della
regione meridionale di Fezzan nel Comune di Bent  Benya  dello  Stato
della Libia e'  stato  colpito  da  una  serie  di  gravi  esplosioni
determinate a seguito di un incidente a un'autocisterna; 
  Considerato che il predetto grave incidente  ha  provocato  diverse
vittime e centinaia di feriti, configurando uno scenario di emergenza
ulteriormente  aggravato   dalla   mancanza   di   personale   medico
specializzato per fronteggiare il contesto determinatosi; 
  Dato atto della  richiesta  di  supporto  ed  assistenza  sanitaria
immediatamente avanzata dalle autorita'  libiche,  veicolate  per  il
tramite della rete diplomatica italiana,  concernente,  tra  l'altro,
anche la possibilita'  di  trasferire  i  feriti  piu'  gravi  presso
qualificate strutture specializzate dove poter loro somministrare  le
cure e i trattamenti necessari, non disponibili in territorio libico; 
  Ritenuto che la situazione verificatasi comporta la  necessita'  di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse  necessarie
per assicurare i soccorsi in loco e l'evacuazione medica dei pazienti
piu' gravi rimasti feriti; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022  con
cui e'  stato  dichiarato,  per  tre  mesi,  lo  stato  di  emergenza
all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno  colpito
la regione meridionale di Fezzan nel Comune di Bent Benya dello Stato
della Libia il 1° agosto 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  912  dell'11  agosto  2022,  recante  «Disposizioni  urgenti   di
protezione civile per assicurare  il  soccorso  e  l'assistenza  alla
popolazione in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito
la regione meridionale di Fezzan nel Comune di Bent Benya dello Stato
della Libia il 1° agosto 2022»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Ravvisata,   quindi,   la   necessita'   di   prevedere   ulteriori
disposizioni  finalizzate  ad  assicurare  il  concorso  dello  Stato
italiano nell'adozione di tutte le iniziative  di  protezione  civile
anche  attraverso  la  realizzazione  di  interventi   di   carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso dei
costi sostenuti per il rimpatrio dei  pazienti  deceduti  durante  il
periodo di assistenza in Italia. 
  2. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui  al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse di  cui  alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 agosto 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio