IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei
rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti  inquinati»,  che  disciplina  le
modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
  Visto l'art. 177, comma 2, del citato decreto n. 152 del 2006,  che
afferma il pubblico interesse sull'attivita' di gestione dei rifiuti; 
  Visto l'art. 178 del citato decreto n. 152 del 2006,  che  detta  i
principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti; 
  Visto l'art. 179 del citato decreto n. 152 del 2006,  che  detta  i
criteri di priorita' nella gestione di rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sui  rifiuti  di   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)  che  prevede  misure  destinate  a
contribuire  alla  produzione  e  al  consumo  sostenibili  di  dette
apparecchiature, tramite la prevenzione della produzione di  RAEE  ed
attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero,
in modo  tale  da  ridurre  il  volume  dei  rifiuti  da  smaltire  e
contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie
prime secondarie di valore; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)», cosi' come modificato dal decreto
legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e  dal  decreto  legislativo  3
settembre 2020, n. 118; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  118,  recante
l'attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849,  che
modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e  accumulatori  e
ai rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  2012/19/UE  sui  rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 49 del  2014  che
disciplina i sistemi collettivi per la corretta gestione dei  rifiuti
di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche   (RAEE),   ed   in
particolare il comma 5 che prevede che i predetti  consorzi  adeguino
il proprio  statuto  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il  Ministro
dello  sviluppo  economico,  cosi'  come   modificato   dal   decreto
legislativo 3 settembre 2020, n. 118; 
  Vista la legge 22 aprile  2021,  n.  55,  che  ha  ridenominato  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in
Ministero della transizione ecologica; 
  Visto  il  decreto  13  dicembre  2017,  n.   235,   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  denominato
«Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per
la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), ai sensi dell'art. 10, comma 3, del  decreto  legislativo  14
marzo 2014, n. 49», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del  28
febbraio 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto n.  235  del  2017  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  che
prevede che i consorzi possono motivatamente integrare  e  modificare
nei propri statuti le disposizioni dello statuto-tipo,  comunicandolo
al  Ministero  della  transizione  ecologica  e  al  Ministero  dello
sviluppo economico ai fini dell'approvazione di cui all'art.  10  del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
  Richiamata la sentenza n. 4477/2015 con la quale  il  Consiglio  di
Stato, nella vicenda relativa all'approvazione dello statuto-tipo dei
consorzi operanti nel settore degli imballaggi, ha sottolineato  come
«l'univoca scelta legislativa di attribuire ai consorzi  personalita'
giuridica  di  diritto  privato  -  ricorrendo  allo  strumento   del
consorzio (da qualificare come volontario) che, peraltro, costituisce
la figura privatistica tipica configurata dal  codice  civile,  negli
articoli  2602  ss.,  per  la  collaborazione  tra  imprese  -  e  di
sottrarli, quindi, alle regole organizzative proprie delle  pubbliche
amministrazioni, imponga al Ministero,  in  sede  di  adozione  dello
schema-tipo  di   statuto,   di   far   tendenzialmente   riferimento
all'ordinaria   disciplina   che   presiede   all'organizzazione    e
all'attivita' degli enti  di  diritto  privato,  e  di  limitarsi  ad
apportarvi  i  correttivi  di   stampo   pubblicistico   strettamente
necessari al perseguimento degli  interessi  generali  predeterminati
dalla legge, cui e'  tesa  l'attivita'  dei  soggetti  consortili  in
questione, in un rapporto di reciproca autonomia e nel  rispetto  del
principio di sussidiarieta' orizzontale sancito dall'art. 118,  comma
4, Cost.»; 
  Rilevato che nell'istruttoria condotta dagli uffici  competenti  di
cui agli atti d'ufficio risulta che, per l'adeguamento degli  statuti
trasmessi,  i  consorzi  Raee  hanno  riscontrato  le  richieste   di
modifiche ed integrazioni, e si sono  uniformati  a  quanto  espresso
dalla giurisprudenza amministrativa sul tema (cfr. CdS n.  4477/2015,
4475/2015, 4476/2015), la quale ha limitato il  campo  di  intervento
dell'Amministrazione  in  ordine  al  suo  potere  di   vigilanza   e
controllo, sottolineando la natura di soggetti di diritto privato dei
consorzi; 
  Visti gli statuti adeguati trasmessi dai  consorzi  Apiraee,  Cobat
Raee, Ecoem, Ecolamp, Ecolight, Ecoped, Eco-PV, Erp Italia, PV-Cycle,
Ridomus e Rlg, approvati dalle rispettive assemblee straordinarie dei
consorziati; 
  Vista  la  nota  dell'11  novembre  2021,  acquisita  al  prot.  n.
123890/MATTM del 12 novembre 2021, con cui l'Ufficio  legislativo  ha
richiesto informazioni sullo stato  dell'approvazione  degli  statuti
adeguati dei consorzi; 
  Vista la richiesta dell'Ufficio di Gabinetto, acquisita al prot. n.
126512/MATTM del 17 novembre 2021, con  cui  e'  stata  richiesta  la
trasmissione della bozza del decreto di  approvazione  degli  statuti
dei consorzi; 
  Considerata la nota prot. n. 127350/MATTM del 18 novembre 2021  con
cui la Direzione generale per l'economia circolare ha riscontrato  le
sopra citate note degli Uffici di diretta collaborazione, richiedendo
al  contempo  un  indirizzo  giuridico  sul  tema  delle   quote   di
partecipazione  e  del  diritto  di  voto  all'interno  degli  organi
rappresentativi,   anche   in    considerazione    delle    finalita'
pubblicistiche che afferiscono all'attivita' di tali sistemi; 
  Vista  la  nota  del  26  novembre  2021,  acquisita  al  prot.  n.
132497/MATTM del 29 novembre 2021, con cui l'Ufficio  legislativo  ha
fornito indicazioni giuridiche in merito all'esercizio del diritto di
voto ed alla rappresentativita' delle  quote  di  partecipazione  dei
consorziati; 
  Considerata la nota prot. n. 138989/MATTM del 13 dicembre 2021, con
cui la Direzione generale per l'economia circolare ha  trasmesso  una
raccomandazione di carattere generale ai consorzi in merito  ai  temi
sopra citati, al fine di garantire  la  piena  rappresentativita'  di
tutti  i  consorziati,  evidenziando  altresi'   la   necessita'   di
determinare contributi straordinari nei soli casi di urgenza  dettati
da eventi eccezionali; 
  Viste  le  note  con  cui   i   consorzi   hanno   riscontrato   la
raccomandazione generale di cui sopra, garantendo la  piena  aderenza
alle disposizioni normative contenute nello statuto tipo  di  cui  al
citato decreto n. 235 del 2017 e nel citato decreto legislativo n. 49
del 2014; 
  Vista  la  nota  dell'Ufficio  di  Gabinetto  del  Ministero  della
transizione ecologica prot. n. 3189/UDCM dell'11 febbraio  2022,  con
la quale e' stato richiesta all'Ufficio di  Gabinetto  del  Ministero
dello sviluppo economico l'acquisizione del concerto; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
espresso con nota  prot.  n.  16047/UDCM  del  7  luglio  2022,  dove
contestualmente sono richieste alcune  modifiche  relativamente  agli
statuti dei consorzi  Apiraee,  Cobat  Raee,  Eco-PV,  Erp  Italia  e
PV-Cycle; 
  Rilevato che l'iter di  approvazione  degli  statuti  adeguati  dei
consorzi si e' concluso a seguito delle positive  interlocuzioni  tra
la Direzione generale  per  l'economia  circolare  e  gli  Uffici  di
diretta collaborazione; 
  Ritenuto, pertanto, sulla base dell'attivita' istruttoria,  che  le
norme statutarie risultano  adeguate  alle  previsioni  del  suddetto
schema di statuto-tipo approvato con il citato  decreto  n.  235  del
2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Approvazione degli statuti 
 
  1. Sono approvati, ai fini e per gli effetti dell'art. 10, comma 8,
del decreto legislativo n. 49 del 2014, gli statuti dei consorzi,  di
cui agli allegati 1-11. 
  2.  Sono  approvati  senza  modifiche  gli  statuti  dei   seguenti
consorzi: 
    Ecoem; 
    Ecolamp; 
    Ecolight; 
    Ecoped; 
    Ridomus; 
    Rlg. 
  3. Gli statuti dei consorzi Apiraee, Cobat Raee, Eco-PV, Erp Italia
e  PV-Cycle  sono  approvati   solo   a   seguito   delle   modifiche
rappresentate: 
    a) i consorzi Cobat Raee e Apiraee dovranno  aggiungere  ai  loro
statuti quanto  indicato  all'art.  9,  comma  2,  lettera  d)  dello
statuto-tipo, che recita «approva  lo  statuto  e  lo  trasmette  per
l'approvazione  al  Ministero  della  transizione  ecologica   e   al
Ministero dello sviluppo economico»; 
    b) il consorzio Eco-PV dovra' espungere dal  proprio  statuto  la
frase «Assicurare, promuovere, gestire ed ottimizzare le attivita' di
intermediazione e commercio autorizzate per i servizi di trasporto  e
trattamento dei RAEE», contenuta nell'art. 3, comma 12, lettera b); 
    c) il consorzio ERP Italia dovra' aggiungere nel proprio  statuto
quanto indicato all'art. 9, comma 2, punto d) dello statuto-tipo, che
recita «approva lo statuto  e  lo  trasmette  per  l'approvazione  al
Ministero della transizione ecologica e al Ministero  dello  sviluppo
economico», nonche' l'art. 9, comma 2, lettera g) dello statuto-tipo,
che recita «determina il valore unitario delle quote consortili»; 
    d) il consorzio  Pv-Cycle  dovra'  aggiungere  nell'art.  32  del
proprio statuto il comma  11  dell'art.  20  dello  statuto-tipo  che
recita  «il  bilancio  preventivo  ed  il  bilancio  consuntivo  sono
trasmessi al Ministero della transizione  ecologica  e  al  Ministero
dello sviluppo economico». 
  4. Le suddette modifiche  dovranno  essere  apportate  ai  relativi
statuti di cui al comma 3 entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 agosto 2022 
 
                                                  Il Ministro         
                                          della transizione ecologica 
                                                   Cingolani          
      Il Ministro 
dello sviluppo economico 
        Giorgetti 

 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    Per la consultazione del testo degli statuti  si  rivia  al  sito
istituzionale del  Ministero  della  transizione  ecologica,  sezione
Amministrazione trasparente.