IL DIRETTORE GENERALE 
      per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo n. 165/2001; 
  Visto l'art, 12 del decreto legislativo n. 220/2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2
individua la struttura  del  segretario  generale  e  gli  uffici  di
livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visti  il  verbale  dell'ispezione  straordinaria  cui   e'   stata
sottoposta la societa' cooperativa «Edilizia per il progresso 88» con
sede in Roma - codice fiscale  03503211009,  conclusa  il  15  giugno
2021, e quello del successivo accertamento del 13 dicembre 2021,  che
evidenziano  il  ricorrere  dei  presupposti   per   l'adozione   del
provvedimento   di   gestione   commissariale   di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto  conto  che  la  cooperativa,  sebbene  diffidata,  non   ha
provveduto ad aggiornare il libro soci al fine di riportare le ultime
delibere  di  esclusione  dalla  compagine  sociale  adottate,   come
verificato dagli ispettori ministeriali in sede di accertamento; 
  Vista la nota prot. n. 32892  del  7  febbraio  2022,  regolarmente
consegnata  nella  casella  di  posta  elettronica  certificata   del
sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della  legge  241/1990,
e' stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione
del  provvedimento  di  gestione  commissariale   di   cui   all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile, in ordine alla  quale  non  sono
pervenute controdeduzioni entro il termine ivi previsto  di  quindici
giorni; 
  Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della  legge
n. 241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti delle  gravi  irregolarita'  per
l'adozione del provvedimento proposto  all'esito  degli  accertamenti
ispettivi; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile, che prevede  che  l'Autorita'  di  vigilanza,  laddove
vengano accertate una o  piu'  gravi  irregolarita'  suscettibili  di
specifico  adempimento,  puo'  nominare   un   commissario   che   si
sostituisce agli organi  amministrativi  dell'ente  limitatamente  al
compimento  degli  specifici  adempimenti  da  porre  in  essere  per
ripristinare la regolare gestione dell'ente,  determinando  poteri  e
durata dell'incarico; 
  Ritenuto opportuno, nella fattispecie, procedere alla nomina di  un
professionista esterno cui conferire il mandato quale commissario  ai
sensi del quarto comma dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile,
affinche' si sostituisca agli  organi  amministrativi  dell'ente  per
provvedere immediatamente al compimento degli  specifici  adempimenti
finalizzati al rapido superamento delle irregolarita' riscontrate; 
  Considerato  che  il  professionista  cui  affidare  l'incarico  di
commissario  governativo  e'  stato  individuato  nel  rispetto   dei
principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto
della complessita' della procedura  e  dell'esperienza  dallo  stesso
maturata nonche' dell'esigenza di instaurare con il professionista un
rapporto fiduciario; 
  Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento
in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data
7 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'avv. Giorgio Cherubini, nato a Roma il  30  giugno  1960,  codice
fiscale CHRGRG60H30H501S, con domicilio professionale in Roma Via  di
Ripetta  141  -  c.a.p.  00186,  e'  nominato,  ai  sensi   dell'art.
2545-sexiesdecies quarto comma del  codice  civile,  commissario  per
specifici adempimenti della societa'  cooperativa  «Edilizia  per  il
progresso 88», con sede in Roma -  codice  fiscale  03503211009,  con
l'incarico di provvedere, entro quattro mesi  decorrenti  dalla  data
del presente decreto, al ripristino della regolare tenuta  del  libro
soci.