IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO PER IL SUD 
                     E LA COESIONE TERRITORIALE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 116, 117, 121, 206, 207, 208  e  209,  che  hanno  disposto  in
merito alla  semplificazione  e  al  rafforzamento  del  settore  del
venture capital  italiano  attraverso,  tra  l'altro,  l'istituzione,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del
Fondo di sostegno al venture capital; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 208, della richiamata  legge
30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che, con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello  Stato
di cui ai commi 206 e 207  nel  rispetto  della  comunicazione  della
Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli  «Orientamenti  sugli
aiuti di  Stato  destinati  a  promuovere  gli  investimenti  per  il
finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
il Sud, 27 giugno 2019, recante la  definizione  delle  modalita'  di
investimento del Ministero dello  sviluppo  economico  attraverso  il
Fondo di sostegno  al  venture  capital,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 29 luglio 2019, n. 176; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione 2021/C 508/01,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del  16  dicembre  2021,
recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere
gli investimenti per il finanziamento del rischio»; 
  Vista la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  del  19  luglio  2016,
concernente la nozione  di  aiuto  di  Stato  di  cui  all'art.  107,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in
particolare, la sezione 4.2. relativa al «criterio dell'operatore  in
un'economia di mercato»; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10,
comma 7-sexies, del predetto decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
concernente interventi volti al rafforzamento del settore del venture
capital; 
  Ritenuto di dover apportare al richiamato decreto  27  giugno  2019
integrazioni  e  modificazioni  finalizzate  ad  un  piu'  efficiente
intervento del Fondo di sostegno al venture capital, anche attraverso
la previsione di investimento in fondi per il venture debt di cui  al
richiamato l'art. 10, comma 7-sexies; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto 27 giugno 2019 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
il sud, 27 giugno 2019, richiamato in  premessa,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nel preambolo, dopo il primo visto e'  inserito  il  seguente:
«Vista la comunicazione della Commissione 2021/C  508/01,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del  16  dicembre  2021,
recante gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere
gli investimenti per il finanziamento del rischio"»; 
    b) all'art. 1, comma 1: 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)  "Fondi  per
il venture capital": gli organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio chiusi e le societa' di investimento a  capitale  fisso  di
cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, da ultime intervenute con l'art.  1,  comma  219  della
legge n. 145/2018;»; 
      2) dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis):
"impresa ammissibile": si intendono le imprese  di  cui  all'art.  7,
comma 2-bis);»; 
      3)  la  lettera  e)   e'   sostituita   dalla   seguente:   «e)
"investimento nelle PMI e  nelle  imprese  ammissibili":  si  intende
l'operazione di  sottoscrizione,  di  acquisizione  ovvero  l'impegno
vincolante  di  sottoscrizione  o  di   acquisizione   di   strumenti
finanziari di equity o quasi equity o di debito, emessi dalle  PMI  e
dalle imprese ammissibili oggetto di investimento da parte  di  Fondi
per il venture capital o di Fondi per il venture debt;»; 
      4) dopo la lettera m) sono inserite le seguenti: 
        «m-bis) "debito": strumenti di debito  quali  obbligazioni  o
altri strumenti di debito orientati al finanziamento di PMI  e  delle
imprese ammissibili oppure attraverso l'erogazione diretta o acquisto
di crediti erogati a favore delle medesime PMI e imprese ammissibili; 
        m-ter)  "Fondi  per  il  venture  debt":  gli  organismi   di
investimento  collettivo  del  risparmio  chiusi  e  le  societa'  di
investimento  a  capitale  fisso,  residenti  in  Italia,  ai   sensi
dell'art. 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, ovvero in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  che
svolgano le loro attivita'  attraverso  un  intervento  di  debito  a
favore di PMI e di imprese ammissibili.»; 
    c) all'art. 3: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Il  Ministero,
attraverso le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, opera
investendo in uno o piu' Fondi per il venture capital o in uno o piu'
Fondi per il  venture  debt,  ovvero  in  uno  o  piu'  organismi  di
investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi  per  il
venture capital o in Fondi per il venture debt, istituiti  e  gestiti
dalla SGR o  da  altre  societa'  autorizzate  da  Banca  d'Italia  a
prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:  «1-bis.  Per
le finalita' di  cui  al  comma  1,  gli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio investiti  dal  Ministero,  possono  operare
anche investendo in Fondi per il venture capital istituiti o  gestiti
da gestori autorizzati ai sensi della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, o comunque da societa'
residenti in  uno  degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo che siano compresi nell'elenco di  cui  al  decreto
del  Ministro  delle  finanze  4  settembre  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e che siano soggette
a un regime di autorizzazione da parte delle autorita'  di  vigilanza
di uno dei suddetti Stati.»; 
      3) al comma 3 le parole da «I Fondi per il venture  capital»  a
«operano» sono sostituite dalle seguenti: «I  Fondi  per  il  venture
capital, i Fondi per il venture debt, gli organismi  di  investimento
collettivo del risparmio  che  investono  in  Fondi  per  il  venture
capital e in Fondi per il venture debt di cui al comma 1 operano»; 
    d) all'art. 4, comma 2, lettera b), romanino iii, dopo le  parole
«investimento nella PMI» sono inserite le  seguenti  «e  nell'impresa
ammissibile»; 
    e) all'art. 5: 
      1) al comma 2, dopo  le  parole  «in  favore  delle  PMI»  sono
aggiunte le seguenti «e imprese ammissibili»; 
      2) al comma 3, lettere a), b) e c), dopo  le  parole  «concesso
alle PMI» sono aggiunte le seguenti «e imprese ammissibili»; 
      3) al comma 4, dopo le parole «ciascuna PMI» sono  aggiunte  le
seguenti «e in ciascuna impresa ammissibile»; 
    f) all'art. 7: 
      1) la rubrica «Investimenti  nelle  PMI»  e'  sostituita  dalla
seguente «Investimenti nelle PMI e nelle imprese ammissibili»; 
      2) al comma 1, dopo le parole «capitale di rischio di PMI» sono
aggiunte le seguenti «e di imprese ammissibili» e sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole:  «I  Fondi  per  il  venture  debt  di  cui
all'art. 3 effettuano interventi di debito  a  favore  di  PMI  e  di
imprese ammissibili con elevato potenziale di sviluppo ed innovative,
non quotate in mercati regolamentati, che si trovano  nella  fase  di
sperimentazione   (seed   financing),   di   costituzione   (start-up
financing), di avvio  dell'attivita'  (early-stage  financing)  o  di
sviluppo  del  prodotto  (expansion,   scale   up   financing).   Gli
investimenti da parte  dei  Fondi  per  il  venture  capital  di  cui
all'art. 3 e di cui all'art. 6 e gli interventi di  debito  da  parte
dei Fondi per il venture debt di cui all'art. 3 propedeutici  ad  una
futura quotazione (fase di pre-ipo) si intendono effettuati a  favore
di PMI non quotate.»; 
      3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. I Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e di
cui all'art. 6 possono acquisire strumenti  finanziari  di  equity  o
quasi equity emessi dalle PMI e dalle imprese ammissibili di  cui  al
comma 1 qualora  tali  acquisizioni  siano  strumentali  al  fine  di
razionalizzare la compagine societaria delle stesse in  occasione  di
operazioni di sottoscrizione di  strumenti  finanziari  di  equity  o
quasi equity di nuova emissione. 
        1-ter. I Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e  di
cui all'art. 6, e i Fondi per il venture  debt  di  cui  all'art.  3,
rispettivamente investono  nel  capitale  di  rischio,  o  effettuano
interventi di debito, a favore di PMI e di imprese ammissibili aventi
le caratteristiche di cui al comma  1  e  aventi  sede  operativa  in
Italia ovvero programmi di sviluppo in  Italia,  assicurando  che  le
risorse del fondo di sostegno al venture capital o le risorse di  cui
all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018 siano impiegate  dalle
PMI e dalle  imprese  ammissibili  in  Italia  e  che  la  proprieta'
intellettuale sviluppata in Italia rimanga in Italia.»; 
      3) al comma 2, le parole da «o un comparto dei fondi  medesimi»
a «investire una quota» sono sostituite dalle seguenti:  «o  i  Fondi
per il venture debt di cui  all'art.  3,  o  un  comparto  dei  fondi
medesimi, operino a condizioni di mercato ai sensi  dell'art.  4  del
presente decreto, e' possibile, rispettivamente, investire una  quota
o effettuare un intervento di debito» e sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole «e in imprese ammissibili emittenti azioni quotate»; 
      4) dopo il comma 2 e' inserito il  seguente  comma:  «2-bis.  I
Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6, o
i Fondi per il venture debt di cui  all'art.  3,  possono  effettuare
interventi in favore di imprese che occupano meno di 250 persone,  il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale
di bilancio annuo non supera i 43 milioni  di  euro  che  sono  state
costituite, da  non  piu'  di  cinque  anni,  tramite  una  scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda da
parte di grande impresa o  di  un'impresa  a  media  capitalizzazione
oppure che sono state costituite,  entro  il  predetto  termine,  con
l'investimento  di  una  grande  impresa  o  di  un'impresa  a  media
capitalizzazione in ottica di venture building.»; 
    e) all'art. 8: 
      1) al comma 1  le  parole  da  «di  cui  all'art.  3»  a  «sono
predisposti» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'art.  3,
comma 1, e all'art. 6, nonche' i regolamenti di  gestione  dei  Fondi
per il venture debt e dei fondi che investono in Fondi per il venture
debt di cui all'art. 3, comma 1, sono predisposti»; 
      2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
nonche' delle quote del Fondo per il venture debt  ovvero  del  fondo
che investe in Fondi per il venture debt»; 
    f) all'art. 9: 
      1) al comma 1, le  parole  da  «di  cui  all'art.  3»  a  «sono
riconosciute» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  all'art.  3,
comma 1, e all'art. 6, nonche' per  la  gestione  dei  Fondi  per  il
venture debt ovvero dei fondi che investono in Fondi per  il  venture
debt di cui all'art. 3, comma 1, sono riconosciute»; 
      2) dopo il comma  1  e'  inserito  il  seguente  comma:  «1-bis
Qualora le risorse del Fondo di sostegno al venture  capital  gestite
dalla  SGR  siano  investite  in  altri  organismi  di   investimento
collettivo del risparmio gestiti dalla SGR stessa, la  SGR  adottera'
opportuni presidi al fine di evitare  una  duplicazione  degli  oneri
commissionali a carico del Ministero e a favore della SGR.».