IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE)
n. 726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Viste le domande presentate in data 29 aprile 2021  e  in  data  23
giugno 2021, con le quali la  societa'  Roche  Registration  Gmbh  ha
chiesto l'estensione delle  indicazioni  terapeutiche  in  regime  di
rimborso del medicinale «Roactemra» (tocilizumab); 
  Vista la domanda presentata in data 23 aprile 2021 con la quale  la
societa' Roche Registration Gmbh ha chiesto la  rinegoziazione  delle
condizioni negoziali del medicinale «Roactemra» (tocilizumab); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 28 ottobre e 2-3 novembre 2021; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 12 e 17-19 maggio 2022; 
  Vista la delibera n.  31  del  14  luglio  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
Le  nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   ROACTEMRA
(tocilizumab): 
    formulazione EV: 
      «Roactemra» e' indicato per il trattamento  della  sindrome  da
rilascio di citochine (CRS) indotta  dai  linfociti  CAR-T  (chimeric
antigen receptor t cell) severa o potenzialmente letale negli  adulti
e nei pazienti pediatrici di eta' uguale o superiore a 2 anni; 
    formulazione SC: 
      «Roactemra» in associazione con metotressato (MTX) e'  indicato
per il trattamento  dell'artrite  reumatoide  (AR)  grave,  attiva  e
progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX; 
      «Roactemra» in combinazione con metotressato (MTX) e'  indicato
per il trattamento della  poliartritre  idiopatica  giovanile  (AIGp;
fattore reumatoide positivo o  negativo  e  oligoartrite  estesa)  in
pazienti di eta' uguale  o  superiore  ai  2  anni  che  non  abbiano
risposto adeguatamente a precedente terapia con MTX; 
  «Roactemra» puo' essere somministrato in  monoterapia  in  caso  di
intolleranza  a  MTX  o  quando  sia  inappropriato   continuare   un
trattamento con MTX; 
  «Roactemra» e' indicato per il trattamento dell'artrite  idiopatica
giovanile sistemica (AIGs)  attiva  in  pazienti  di  eta'  uguale  o
superiore  a  1  anno  che  non  abbiano  risposto  adeguatamente   a
precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS)
e corticosteroidi sistemici; 
  «Roactemra» puo' essere somministrato in monoterapia  (in  caso  di
intolleranza  a  MTX  o  quando  il  trattamento  con   MTX   risulti
inappropriato) o in combinazione con MTX; 
e le indicazioni terapeutiche oggetto di rinegoziazione: 
  formulazione EV: 
    «Roactemra» in associazione con metotressato  (MTX)  e'  indicato
per: 
      il trattamento dell'artrite reumatoide  (AR)  grave,  attiva  e
progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX; 
      il trattamento dell'AR attiva da moderata a grave  in  pazienti
adulti che non abbiano risposto adeguatamente o siano intolleranti  a
precedente terapia con uno o piu' farmaci  antireumatici  modificanti
la malattia (DMARD) o antagonisti del  fattore  di  necrosi  tumorale
(TNF); 
  In  questi  pazienti  «Roactemra»  puo'  essere  somministrato   in
monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia  inappropriato
continuare un trattamento con MTX. 
  «Roactemra» ha dimostrato di ridurre la percentuale di progressione
del danno articolare, come valutato mediante raggi X, e di migliorare
le  funzioni  fisiche  quando  somministrato  in   associazione   con
metotressato. 
    «Roactemra»  e'  indicato   per   il   trattamento   dell'artrite
idiopatica giovanile sistemica (AIGs)  attiva  in  pazienti  di  eta'
uguale o superiore ai 2 anni che non abbiano risposto adeguatamente a
precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS)
e corticosteroidi sistemici. 
    «Roactemra» puo' essere somministrato in monoterapia (in caso  di
intolleranza  a  MTX  o  quando  il  trattamento  con   MTX   risulti
inappropriato) o in associazione con MTX. 
    «Roactemra» in combinazione con metotressato  (MTX)  e'  indicato
per il trattamento della  poliartritre  idiopatica  giovanile  (AIGp;
fattore reumatoide positivo o  negativo  e  oligoartrite  estesa)  in
pazienti di eta' uguale  o  superiore  ai  2  anni  che  non  abbiano
risposto adeguatamente a precedente terapia con MTX. «Roactemra» puo'
essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a  MTX  o
quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX. 
  formulazione SC: 
    «Roactemra» in associazione con metotressato  (MTX)  e'  indicato
per il trattamento dell'AR attiva da moderata  a  grave  in  pazienti
adulti che non abbiano risposto adeguatamente o siano intolleranti  a
precedente terapia con uno o piu' farmaci  antireumatici  modificanti
la malattia (DMARD) o antagonisti del  fattore  di  necrosi  tumorale
(TNF); 
    In questi pazienti «Roactemra» puo' essere dato in monoterapia in
caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato  continuare  un
trattamento con MTX; 
    «Roactemra»  ha  dimostrato  di   ridurre   la   percentuale   di
progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X,  e
di  migliorare  le   funzioni   fisiche   quando   somministrato   in
associazione con metotressato; 
    «Roactemra»  e'  indicato  per  il  trattamento  dell'arterite  a
cellule giganti (ACG) in pazienti adulti; 
sono rimborsate come segue: 
  confezioni: 
    «162 mg - soluzione iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita  0,9ml  (vetro)»  4  siringhe  preriempite  -  A.I.C.  n.
038937088/E (in base 10); classe di  rimborsabilita':  H;  prezzo  ex
factory (IVA esclusa): euro 994,71; prezzo al pubblico (IVA inclusa):
euro 1.641,67; 
    «20  mg/ml  concentrato  per  soluzione  per  infusione   -   uso
endovenoso - flaconcino (vetro) 20  ml»  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
038937052/E (in base 10); classe di  rimborsabilita':  H;  prezzo  ex
factory (IVA esclusa): euro 710,90; prezzo al pubblico (IVA inclusa):
euro 1.173,26; 
    «20  mg/ml  concentrato  per  soluzione  per  infusione   -   uso
endovenoso - flaconcino (vetro) 10  ml»  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
038937037/E (in base 10); classe di  rimborsabilita':  H;  prezzo  ex
factory (IVA esclusa): euro 355,45; prezzo al pubblico (IVA inclusa):
euro 586,63; 
    «20  mg/ml  concentrato  per  soluzione  per  infusione   -   uso
endovenoso -  flaconcino  (vetro)  4ml»  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
038937013/E (in base 10); classe di  rimborsabilita':  H;  prezzo  ex
factory (IVA esclusa): euro 142,18; prezzo al pubblico (IVA inclusa):
euro 234,65. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.