IL DIRETTORE GENERALE 
          per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini 
        e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  recante  Nuovo
codice della strada e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti l'art. 68 del  Nuovo  codice  della  strada  (Caratteristiche
costruttive  e  funzionali  e  dispositivi  di  equipaggiamento   dei
velocipedi), l'art. 223 (Dispositivi di frenatura e  di  segnalazione
acustica dei velocipedi), l'art.  224  (Dispositivi  di  segnalazione
visiva dei velocipedi) e l'appendice IV all'art. 225 (Dispositivi  di
segnalazione visiva dei velocipedi)  del  regolamento  di  esecuzione
dello stesso codice; 
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160  come  emendato
dall'art. 1-ter del decreto-legge  n.  121  del  10  settembre  2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021
e dall'art. 10  del  decreto-legge  n.  228  del  30  dicembre  2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 28 febbraio 2022
che definisce  le  disposizioni  per  garantire  la  sicurezza  della
circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica; 
  Visto l'art. 1  comma  75-quinquies  della  legge  n.  160  del  27
dicembre  2019  che  prevede  che  «I   monopattini   a   propulsione
prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75  a
75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi»; 
  Visto l'art. 6, comma 3 punto g) del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  23  dicembre  2020,  n.  190  come  emendato
dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  24
giugno 2021, n. 115 concernente il regolamento di organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo
cui la disciplina tecnica della  micro-mobilita'  e  della  mobilita'
eco-sostenibile  e'  svolta   dalla   Direzione   generale   per   la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione; 
  Tenuto conto delle disposizioni di cui  al  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti n. 229  del  4  giugno  2019  in
merito alle modalita' di attuazione e agli strumenti operativi per la
«sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi  per  la
mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica»,  tra  i
quali si annoverano anche i monopattini elettrici; 
  Considerato  che  i  monopattini  a   propulsione   prevalentemente
elettrica  hanno  caratteristiche  tecniche   diverse   rispetto   ai
velocipedi come definiti dall'art. 50 del Nuovo codice della strada e
che, ai fini della sicurezza, e' necessario  adottare  una  specifica
disciplina; 
  Considerata l'esigenza di definire le caratteristiche tecniche  dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per  tener  conto
delle differenze esistenti con i velocipedi, ai fini della  sicurezza
degli utilizzatori dei monopattini stessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Definizione e disposizioni generali 
 
  Per  «monopattino  a  propulsione  prevalentemente  elettrica»  (di
seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due  assi  con
un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile. 
  I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli
elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.