IL DIRETTORE GENERALE 
         per la Motorizzazione e per i servizi ai cittadini 
        e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada», e successive modificazioni  (di  seguito
codice della strada); 
  Visto in particolare l'art. 72, comma 3, del  codice  della  strada
che  prevede  la  possibilita',  per  gli  autoveicoli,   di   essere
equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495 (di seguito regolamento di esecuzione), recante regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, e  successive
modificazioni; 
  Visti gli articoli 230 e 231  del  regolamento  di  esecuzione  che
indicano le  caratteristiche  costruttive  di  equipaggiamento  e  di
identificazione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso; 
  Visto l'art. 230, comma 9, del regolamento  di  esecuzione  secondo
cui il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   -   Direzione   generale   della
motorizzazione; 
  Visto l'appendice VI al Titolo II del regolamento di esecuzione che
prevede i particolari costruttivi del segnale mobile  plurifunzionale
di  soccorso  e  che  le  modalita'  di  prova  del  segnale   mobile
plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto  prescritto  ai
commi 5 ed 8  dell'art.  230,  sono  stabilite  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   -   Direzione   generale   della
motorizzazione; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, recante «Disposizioni concernenti  le  procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle  macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e successive modificazioni; 
  Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del  citato  art.
230 del regolamento di esecuzione, le procedure di  omologazione  del
dispositivo plurifunzionale di soccorso; 
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno  1986,  n.
317, come modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, ai fini dell'omologazione di un tipo di
segnale mobile  plurifunzionale  di  soccorso,  di  cui  al  comma  3
dell'art.  72  del  codice  della  strada,  disciplina  le   relative
procedure, le modalita' di prova e  le  caratteristiche  tecniche  di
idoneita' indicate dagli articoli 230 e 231 del regolamento. 
  2. Tale dispositivo se e' realizzato con pellicola retroriflettente
deve essere a due facce riportanti le scritte  previste  al  comma  2
dell'art. 230 del regolamento di esecuzione.  Se  e'  realizzato  con
diciture luminose, ai sensi del comma 6  del  citato  art.  230  puo'
essere ad una faccia.