La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di giustizia tributaria
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni
tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale»,
«commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e
«commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di
primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte
di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia
tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo
e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo
grado»;
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). - 1. La
giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari e dai
giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
alla data del 1° gennaio 2022.
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo
le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 e'
individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di
primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di
secondo grado»;
c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «quattro giudici
tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati o giudici
tributari»;
d) all'articolo 3:
1) le parole: «tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi
o militari» e «tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tra i magistrati
tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o
militari»;
2) le parole: «tabelle E ed F», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «disposizioni contenute nell'articolo 11»;
e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo
grado). - 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante
un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a
quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i
quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta,
effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la
capacita' di inquadramento logico sistematico del candidato e
consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente
vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale,
nonche' in una prova teorico-pratica di diritto processuale
tributario.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale e fallimentare;
f) diritto dell'Unione europea;
g) diritto internazionale pubblico e privato;
h) contabilita' aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato
all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le
seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un
punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della
prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un
punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di
sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e
comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a
novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di
cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in
ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione
del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza e'
motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati
scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla
prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero
ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora
formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua
straniera della quale sono docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella
provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera
l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego»;
f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami).
- 1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i
laureati che siano in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea
magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze
economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti
previgenti a questi equiparati. E' necessaria, altresi', la
sussistenza dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel
concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda;
e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Art. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento della prova
scritta). - 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge
con cadenza di norma annuale in una o piu' sedi stabilite con il
decreto con il quale e' bandito.
2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il
numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento
della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta
puo' aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi,
assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice
con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu'
sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla
formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle
prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le
altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento
delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza
nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati
tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli
ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a
riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo
1-bis, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a otto
anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale
amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di
segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la
presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o
impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano.
Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle
funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata
delle prove.
5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato
nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento
della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito
capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le
modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono
stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il contributo e' aggiornato ogni tre
anni, con le medesime modalita', sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, rilevata dall'ISTAT.
Art. 4-quater (Commissione di concorso). - 1. La commissione di
concorso e' nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente
l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria.
2. La commissione di concorso e' composta dal presidente di una
corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da
cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari con almeno quindici anni di anzianita' e da
quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare
dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno
degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai
professori universitari componenti della commissione si applicano, a
loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si
applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni
componente della commissione e' nominato un supplente in possesso dei
medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere
nominati componenti della commissione i magistrati e i professori
universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a
qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di
preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e
contabile.
3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione
della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti,
magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle
funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto
parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.
4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri
per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la
valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle
stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono
partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di
forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa
al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di
mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali
sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza
puo' deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le
modalita' previste dal comma 1.
5. Il presidente della commissione e gli altri componenti
possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu'
di due anni e tra i professori universitari a riposo da non piu' di
due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in
possesso dei requisiti per la nomina.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente della
commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con
maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta.
7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta
sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla
valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la
partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per
ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna,
secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le
sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente
presiedute dal presidente e dal magistrato piu' anziano presenti, a
loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai
magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un
segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni. In caso di parita' di voti,
prevale quello di chi presiede.
8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non
diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le
sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. La commissione e le
sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei
candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del
citato regio decreto n. 1860 del 1925.
9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali,
deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e
dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a
componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del
magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei
candidati.
10. Le attivita' di segreteria della commissione e delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo
dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare
del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati tributari). - 1. I
magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso
di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei
mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione
all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie rientranti
nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera
del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari
affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il
tirocinio, le modalita' di affidamento e i criteri per il
conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento delle
funzioni giurisdizionali.
2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente
e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi.
Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda
valutativa redatta dal magistrato tributario in tirocinio, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera
nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio»;
g) l'articolo 5 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 5 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di
secondo grado). - 1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di
secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo
unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1.
Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e magistrati
tributari). - 1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i
criteri e le modalita' per garantire, con cadenza periodica, la
formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e
magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso
la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa
convenzione, anche presso le universita' accreditate ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;
h) all'articolo 6:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo
grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti
dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica
o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe
dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra
composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo
dell'assegnazione»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun collegio giudicante»
sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun giudice monocratico»;
i) all'articolo 7, comma 1, lettera d), la parola: «settantadue»
e' sostituita dalla seguente: «sessantasette»;
l) all'articolo 8, al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;
m) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati
tributari nonche' alle nomine dei giudici tributari di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;
2) al comma 2, dopo le parole: «deliberazioni di cui al comma
1» sono inserite le seguenti: «relative alle nomine successive alla
prima,»;
3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
n) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo le parole: «La nomina» sono inserite le
seguenti: «dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
alla data del 1° gennaio 2022,»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «I componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali» sono sostituite dalle seguenti: «I
magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici
tributari del ruolo unico di cui al comma 1»;
2.2) la parola: «settantacinquesimo» e' sostituita dalla
seguente: «settantesimo»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o
dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di
altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati
immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto»;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferme restando le modalita' indicate nel comma
4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per
trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado in servizio e' disposta, salvo giudizio di
demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata
al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza
nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente
e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia
tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con
priorita' rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e
a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di
giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.
4-ter. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel
rispetto delle seguenti modalita':
a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di
sezione, di vice presidente delle corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia
tributaria e' portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di
tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a
prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro
il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla
lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad
ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli
appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il
posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilita'
all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata la
documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate
negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti,
nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi
di coloro che hanno comunicato la propria disponibilita'
all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono
deliberate dal Consiglio di presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal Consiglio di
presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i
criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel
caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti
condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel
quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per
l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il
numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni
a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti
depositati dal singolo candidato»;
o) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «delle commissioni tributarie» sono
sostituite dalle seguenti: «delle corti di giustizia tributarie di
primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4,
comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono
superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui»;
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«dei giudici tributari»;
p) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati tributari).
- 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le
modalita' di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in
materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari,
in quanto compatibili.
2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono
determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella
misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con
decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione
dell'indennita' integrativa speciale»;
q) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole: «affidandone l'incarico ad uno dei
suoi componenti» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle
attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza e'
istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio
ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari,
tra i quali e' nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo puo'
svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del
Dipartimento delle finanze, attivita' presso le corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di
rispettiva competenza.
2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati
dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di
giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e'
corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato
corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico
di presidente di corte di giustizia tributaria»;
r) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Ufficio del massimario nazionale). - 1. E'
istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono
assegnati un direttore, che ne e' il responsabile, e quindici
magistrati o giudici tributari.
2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati
all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza
tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio
e' effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette
anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali.
L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata
quinquennale e non e' rinnovabile.
3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare,
classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di
giustizia tributaria di secondo grado e le piu' significative tra
quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.
4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la
banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la
Corte di cassazione sono stabilite le modalita' per la consultazione
della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte
della Corte.
6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse
previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi
informatici del sistema informativo della fiscalita' del Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono
essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso
le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di
esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto
un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato
corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico
di presidente di corte di giustizia tributaria»;
s) l'articolo 40 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023;
t) la tabella F e' sostituita dalle tabelle F e F-bis di cui
all'allegato annesso alla presente legge;
u) le tabelle C, D ed E sono abrogate.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella
misura del 30 per cento a favore dei giudici tributari presenti alla
data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma
39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici
ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a
riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio
conseguita al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni;
b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;
c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.
4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non
collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore
della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma
39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello
stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono
optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di
cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito
nella giurisdizione tributaria e' consentito ad un massimo di cento
magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di
interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non
puo' superare le cinquanta unita'; qualora l'opzione sia esercitata
da piu' di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria non ne puo' comunque ammettere al transito piu'
di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di
garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei
pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa
interessati.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione
dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti,
prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo
grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce
l'interpello per la copertura degli stessi.
6. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente
i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del
termine per l'invio della domanda di partecipazione;
b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la
procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla base
dell'anzianita' maturata, alla data di scadenza del termine per
l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di
provenienza, alla quale e' sommata l'anzianita' eventualmente
maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle
ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio
complessivo e' ulteriormente aggiunta l'anzianita' maturata, alla
stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4,
considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del
collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianita'. I
vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e
contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro
posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione
tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale
promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si
renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha
diritto a mantenere il posto gia' ricoperto di giudice tributario
nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati
cosi' transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui
all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici
l'anzianita' complessivamente maturata secondo quanto previsto dal
comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis
allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base
di tale anzianita'; ad essi si applicano tutte le disposizioni in
materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari,
in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e
continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione
tributaria per la qualifica di inquadramento, e' attribuito ai
magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non
rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I
magistrati cosi' transitati continuano a percepire, a titolo di
indennita', per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione
nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di
cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, nella misura piu' elevata tra quello attribuito per la
funzione gia' svolta in qualita' di giudice tributario e quello
corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella
giurisdizione tributaria.
9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella
giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l'articolo
211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati
amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il
transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.
10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia
tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonche' di
incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture
centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere 100 unita'
di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di cui ai
commi da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unita' per ciascuno degli
anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476
unita', con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10, a decorrere
dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali
di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia
di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione
della giustizia tributaria, nonche' diciotto posizioni dirigenziali
di livello non generale da destinare alla direzione di uno o piu'
uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale
cosi' composto:
a) per l'anno 2022, 20 unita' di personale dirigenziale non
generale, di cui 18 unita' da destinare alla direzione di uno o piu'
uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unita' da
destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento
delle finanze;
b) per l'anno 2022, 50 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25
unita' da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze -
Direzione della giustizia tributaria e 25 unita' da destinare al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
c) per l'anno 2023, 75 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unita'
di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica
F2, da destinare agli uffici di segreteria delle corti di giustizia
tributaria.
12. Per fare fronte all'urgente necessita' di attivare le procedure
di riforma previste dalla presente legge, il personale non
dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore
della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla
predetta data, non abbia optato per la permanenza presso
l'amministrazione di appartenenza e' inquadrato nell'ambito della
dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, a valere sulle facolta' assunzionali
vigenti.
13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non
ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge,
per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla
data del bando.
14. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il
31 gennaio 2023, individua le sedi delle corti di giustizia
tributaria nelle quali non e' possibile assicurare l'esercizio della
funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, al fine di
assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non
esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennita' di
funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545. Per fare fronte all'urgente necessita' di attivare le
procedure di riforma previste dalla presente legge e rafforzare
l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi
dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, la dotazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e' fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.
15. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio
bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della
maggiorazione dell'indennita' di amministrazione e della retribuzione
di posizione di parte variabile in godimento del personale
dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle
attivita' svolte.
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima
urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 15
settembre 2022, si procedera' alla ripubblicazione del
testo della presente legge, corredata delle relative note,
ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.