IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui
all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per
gli  immobili  ubicati  nei  comuni  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012,
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di  sgombero,  in  quanto
inagibili totalmente o parzialmente, a decorrere dall'anno 2012, fino
alla definitiva ricostruzione e agibilita' degli  stessi  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2014; 
  Visto l'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto l'art. 1, commi 662, 663 e 664, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilita' 2015), che ha prorogato il termine  della
predetta esenzione IMU dal  31  dicembre  2014  al  30  giugno  2015,
demandando contestualmente - ai fini della  puntuale  verifica  della
effettiva platea  dei  beneficiari  -  alla  Regione  Emilia-Romagna,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,  il  compito
di provvedere, entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio  degli  aventi
diritto,  prevedendo  inizialmente  la  copertura   finanziaria   dei
relativi oneri nella misura di 13,1 milioni  di  euro  per  il  primo
semestre dell'anno 2015; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  19  giugno  2015,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che
ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia il termine dello  stato  di
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  74  del   2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del  2012,  che  la
stessa  esenzione  IMU,  prevedendo  la  copertura  finanziaria   dei
relativi oneri nella misura di ulteriori 13,1 milioni di euro per  il
secondo semestre dell'anno 2015 e stabilendo  altresi'  la  copertura
finanziaria nella misura di 26,2 milioni di euro per l'anno 2016; 
  Visto l'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, che ha ulteriormente prorogato fino al 31  dicembre  2017,  il
periodo di validita' della citata esenzione IMU; 
  Visto l'art. 1, comma 722, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
(legge di bilancio 2018), che ha ulteriormente prorogato fino  al  31
dicembre 2018, il periodo di validita' della citata esenzione IMU, al
fine  di  agevolare  la  ripresa   delle   attivita'   e   consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni; 
  Visto l'art. 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, che, a decorrere dal 2 gennaio 2019, ha ridotto il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna interessati dalla normativa emergenziale; 
  Visti l'art. 1, comma 985, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145
(legge di bilancio 2019), e l'art. 26-bis, comma 2, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno  2019,  n.  55,  che  hanno  ulteriormente  e  rispettivamente
prorogato il periodo di validita' della citata esenzione IMU, fino al
31 dicembre 2019 per i predetti comuni delle Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale; 
  Visto l'art. 9-viciesquinquies del decreto-legge 24  ottobre  2019,
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,
n. 156, che ha ulteriormente prorogato il periodo di validita'  della
citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2020 per i predetti  comuni
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,  interessati  dalla
normativa emergenziale; 
  Visto l'art. 1, comma 1116, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178
(legge di bilancio 2021), che ha nuovamente prorogato il  periodo  di
validita' della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2021 per  i
predetti comuni delle Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,
interessati dalla normativa emergenziale; 
  Considerato che l'art. 22-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
ha ulteriormente prorogato  il  periodo  di  validita'  della  citata
esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2022 per i predetti  comuni  delle
Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,   interessati   dalla
normativa emergenziale; 
  Visti i precedenti decreti del 21  dicembre  2017,  del  14  giugno
2018, del 2 luglio 2019, del 3 luglio 2020 e del 25 ottobre 2021  con
i quali si e' gia'  provveduto,  salvo  successivi  conguagli,  anche
negativi,  al  rimborso  ai  comuni  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia  e  Veneto  dei  minori  gettiti  IMU,  per   gli   importi
complessivi pari, rispettivamente,  a  16,168  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, a 14,847 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  a  12,18
milioni di euro per l'anno 2019, 10,29 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale stabilisce che, a decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta  unica
comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27  dicembre
2013, n. 147, e' abolita con contestuale eliminazione  della  TASI  e
che l'IMU e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a
783 del medesimo art. 1; 
  Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU, di cui al  comma  738  e
seguenti  dell'art.  1  della  legge  n.  160  del  2019,  e'   stata
ridisciplinata in modo tale da assicurare  l'equivalenza  di  gettito
dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019; 
  Preso atto che sul capitolo 1376 dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'interno, per  il  2022  e  per  le  predette
finalita', sono stati stanziati 8,4 milioni di euro, al  netto  della
quota di gettito IMU riservata allo Stato; 
  Ritenuto di procedere al riparto del suddetto stanziamento  di  8,4
milioni di euro, in relazione alla stima del minor  gettito  dell'IMU
per l'anno  2022,  effettuata  sulla  base  dei  dati  relativi  agli
immobili  inagibili,  forniti  dalle  strutture  commissariali  delle
Regioni Emilia-Romagna e Lombardia; 
  Preso atto che l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani,
in sede di confronto tecnico, ha condiviso i dati relativi alle stime
di minor gettito IMU per gli  enti  interessati  e  che  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 6 luglio
2022 e' stata fornita informativa ai sensi dell'art. 9, comma 6,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor
  gettito IMU, per l'anno  2022,  derivante  dall'esenzione  per  gli
  immobili ubicati nelle zone colpite dal  sisma  del  20  e  del  29
  maggio  2012,  distrutti  od  oggetto  di  ordinanze  sindacali  di
  sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente 
 
  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, lo stanziamento  di  8.400.000,00
euro per l'anno 2022, destinato a compensare per il medesimo anno  il
minor  gettito  derivante  dall'esenzione   dall'imposta   municipale
propria (IMU) riconosciuta agli immobili ubicati nelle  zone  colpite
dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012  distrutti  od  oggetto  di
ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, e' parzialmente
ripartito,  a   favore   dei   comuni   interessati   delle   Regioni
Emilia-Romagna e Lombardia, nella misura complessiva di  7.363.925,30
euro, secondo gli importi indicati  pro  quota  nell'allegato  1  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2022 
 
                                         Il Capo Dipartimento         
                                per gli affari interni e territoriali 
                                              Sgaraglia               
 
Il direttore generale delle finanze 
           Lapecorella