IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera
a);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in
particolare l'art. 36;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il
quale e' stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la
protezione delle piante;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con
modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni
urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione
dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo
economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle
Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per la produzione a scopo di commercializzazione e la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625»;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 della Commissione
del 5 novembre 2021 che modifica la direttiva 66/402/CEE del
Consiglio al fine di adeguare le condizioni relative alle sementi di
frumento ibrido prodotte mediante maschiosterilita' citoplasmatica;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei
conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2022;
Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva di esecuzione (UE)
2021/1927, quale norma di natura prettamente tecnica le cui
condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali
nella legislazione nazionale;
Ritenuto necessario, pertanto, modificare gli allegati VI e IX del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, al fine di adeguare le
condizioni relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante
maschiosterilita' citoplasmatica;
Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto
ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella seduta del 27 giugno
2022;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso
nella seduta del 28 giugno 2022, in applicazione dell'art. 5, comma
4, lettera e) dello stesso decreto legislativo;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1
Modifica dell'Allegato VI del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. L'Allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 di
cui alle premesse, e' modificato come di seguito riportato:
a) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B)
cereali, punto 1, la lettera C, e' sostituita dalla seguente:
«C. Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum
vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum
aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum e
xTriticosecale ad autofecondazione.
La purezza minima varietale delle sementi della categoria "sementi
certificate" e' del 90 per cento.
Nel caso di sementi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp.
aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp.
durum prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la
purezza varietale e' dell'85 per cento. Le impurita' diverse dal
ristoratore non superano il 2 per cento.
La purezza varietale minima e' valutata durante controlli ufficiali
a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.
Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autorita' per la certificazione
comunica alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri i risultati
dell'anno precedente relativi alla quantita' di sementi ibride
prodotte di Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum
subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum nonche' la percentuale
di lotti di sementi respinti a causa di parametri qualitativi
insufficienti, i risultati dei controlli ufficiali a posteriori e
qualsiasi altra informazione che giustifichi tale rifiuto. Tale
obbligo di comunicazione si applica fino al 28 febbraio 2030.»
b) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B)
Cereali, punto 1, il titolo della lettera E e' sostituito dal
seguente:
«E. Ibridi di Secale cereale, e ibridi di Hordeum vulgare,
Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta,
Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS.»